CONSIGLI E AIUTO > Vademecum per la regolarizzazione
degli immigrati
UIL - Servizio Politiche Territoriali e Migratorie
PICCOLO VADEMECUM PER LA REGOLARIZZAZIONE (SANATORIA)
LEGGE 189/2002 (LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE)
Chi può essere regolarizzato ?
- Colf:collaboratori e collaboratrici familiari;
- Badanti: addetti/e ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (è necessaria una certificazione medica);
- Lavoratori: subordinati in genere.
Quando si può effettuare la regolarizzazione ?
A partire dal 9 settembre 2002.
Colf e " badanti" entro 60 giorni ; lavoratori subordinati diversi entro 30 giorni.
Quante persone possono essere regolarizzate da ogni datore di lavoro ?
Una Colf per nucleo familiare ed un numero non limitato di persone (Badanti) adibite all'assistenza di componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. Non c'è limite per i lavoratori subordinati diversi.
Possono essere regolarizzati tutti i lavoratori stranieri ?
No. Solo quelli che rientrano nelle due categorie sopra menzionate . Inoltre non possono essere regolarizzati i lavoratori che:
- abbiano avuto un provvedimento di espulsione;
- siano segnalati ai fini della non ammissione sul territorio italiano;
- che risultino denunciati per i reati previsti dagli artt. 380 , 381 del codice di procedura penale (vedi nota a fondo pagina).
Come si fa la regolarizzazione ?
Si deve andare in un qualsiasi Ufficio Postale (Poste Italiane S.p.A.) e ritirare il KIT per la regolarizzazione.
Nel KIT sono contenuti:
- le istruzioni per la compilazione dei moduli;
- la cedola dell'assicurata , con l'indicazione del datore di lavoro e del lavoratore;
- una busta prestampata in cui inserire la documentazione , da consegnare allo sportello postale per l'avvio della procedura di emersione;
- una busta bianca da utilizzare per l'emersione di colf e "badanti";
- una busta celeste per l'emersione degli altri lavoratori subordinati;
- un bollettino di conto corrente da € 290,00 per colf e "badanti" più € 40,00 di spese;
- un bollettino di conto corrente da € 700,00 per gli altri lavoratori subordinati più €100 di spese.
Cosa si deve compilare ?
- il modulo denominato "dichiarazione per la legalizzazione di lavoro irregolare";
- la cedola per l'invio dell' assicurata;
- il bollettino di conto corrente;
E poi ?
Si torna in un qualsiasi Ufficio Postale per pagare il conto corrente e consegnare la busta prestampata nella quale saranno inseriti:
- il conto corrente pagato;
- la "dichiarazione per la legalizzazione di lavoro irregolare";
- il certificato medico (necessario nel caso si regolarizzi un /una "badante").
L'addetto delle poste consegnerà una ricevuta a dimostrazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Che si deve fare dopo aver spedito il tutto ?
Si deve attendere di ricevere, tramite posta, l'invito a presentarsi in
Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, presso un apposito "sportello polifunzionale", al fine di completare la procedura. Nel giorno fissato il datore di lavoro ed il lavoratore dovranno presentarsi assieme per stipulare il contratto di lavoro e ritirare il permesso di soggiorno.
AGOSTO 2002
A cura della UIL
NOTA
Art. 380
- Arresto obbligatorio in flagranza -
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale (1);
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (1 bis);
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (2);
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (3);
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale (4);
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
(1) La Corte cost., con sentenza 16 febbraio 1993, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice.
Art. 381
- Arresto facoltativo in flagranza -
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale (1);
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f ) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
4 bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (2).
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