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Art.
1
Denominazione e natura
E'
costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "E.N.F.A.P.
TRENTINO - Ente per la formazione e l'addestramento professionale".
L'E.N.F.A.P. è l'Ente di formazione della UIL Regionale. Art.
2
Sede
L'E.N.F.A.P.
TRENTINO ha sede legale in Trento, Via G. Matteotti, 21/1 e con deliberazione
dell'Assemblea potranno essere istituite sedi secondarie; l'organo amministrativo potrà istituire filiali e sportelli territoriali. Art.
3
Durata
La
durata dell'E.N.F.A.P.
TRENTINO è stabilita fino al 31 dicembre 2050, con proroga tacita. Art.
4
Scopi
L'E.N.F.A.P.
TRENTINO promuove, coordina e attua le iniziative per:
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la formazione, l'orientamento e la
qualificazione professionale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del
lavoro;
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-
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la collocazione e l'attività lavorativa dei
giovani portatori di handicap;
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-
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la qualificazione, l'orientamento e la
riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati ed immigrati;
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-
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lo sviluppo ed il miglioramento professionale
dei lavoratori di tutte le categorie, anche elevandone la loro formazione
culturale generale;
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-
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la formazione di lavoratori mirata allo
svolgimento di compiti ai quali sono chiamati, sia di carattere sindacale che
inerenti la sicurezza sul lavoro;
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-
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la formazione, la qualificazione e la
riqualificazione professionale relativa al lavoro autonomo ed al lavoro
dipendente;
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favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta
nel mercato del lavoro.
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Art. 5
Compiti ed indirizzi
Per
realizzare i propri scopi l'Ente:
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a)
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svolge attività a tutti i livelli, di
sperimentazione, di studio, di ricerca, di informazione e di documentazione in
materia di informazione ed orientamento professionale ivi compreso nell'ambito
dei piani di sviluppo nazionali, regionali e territoriali; l'elaborazione, lo
studio e l'attuazione di progetti di riconversione e ristrutturazione
industriale; lo studio, la ricerca, l'informazione e la documentazione in
materia di piani di sviluppo ambientali;
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b)
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esercita attività promozionale, progettuale
ed organizzativa dell'orientamento, della formazione professionale e nel campo
dell'istruzione scolastica;
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c)
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progetta e coordina tutte le attività di
ricerca, di formazione e di scambio formativo, attivate dagli organismi territoriali,
regionali, nazionali ed internazionali;
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d)
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coordina e cura i rapporti con gli Enti
bilaterali, con la Provincia autonoma di Trento e con gli organi istituzionali
ai vari livelli nel settore della formazione professionale;
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e)
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coordina e attua i piani regionali
territoriali delle attività formative secondo le linee di intervento sulla
formazione professionale previste dalla programmazione regionale nel quadro
delle politiche sul mercato del lavoro indicate dalla Uil Trentino;
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f)
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promuove e coordina la costituzione di filiali
territoriali;
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g)
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coordina, progetta e svolge
attività di formazione dei formatori e del loro aggiornamento nell'ambito delle
legislazioni internazionali, nazionali e regionali; |
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h)
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coordina, istituisce e gestisce centri e corsi
di formazione professionale direttamente e/o tramite strutture convenzionate;
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i)
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partecipa a società, associazioni, Enti e consorzi per il conseguimento degli scopi statutari; |
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j)
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organizza, promuove e gestisce il personale
dipendente dell'Ente;
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k)
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verifica e controlla la
qualità dei processi formativi attivati e dei relativi confronti a livello
locale, nazionale, comunitario ed internazionale; |
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l)
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agisce di concerto con
l'E.N.F.A.P. Nazionale soprattutto per la realizzazione delle attività
nazionali e per i rapporti con gli organismi istituzionali ed Enti di formazione
nazionali ed internazionali; |
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m)
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organizza e partecipa a
convegni, congressi, manifestazioni inerenti alle finalità dell'Ente; |
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n)
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|
cura la stampa e la diffusione
di materiale didattico e culturale, nonché l'editoria di testi, dispense,
giornali e riviste informative utili per il raggiungimento degli scopi
statutari; |
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o)
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|
promuove e partecipa
attivamente ad organismi regionali, nazionali ed internazionali legati alla formazione
professionale. |
Art. 6
Fonti di finanziamento
L'Ente per lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali usufruisce:
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-
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|
dei finanziamenti ad esso
destinati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dal fondo sociale europeo,
dagli organi comunitari e da Enti, associazioni ed imprese per lo svolgimento di
attività inerenti i compiti statutari; |
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-
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dei contributi della Unione italiana del lavoro del Trentino e delle sue organizzazioni categoriali; |
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-
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dei contributi e delle oblazioni provenienti
da terzi;
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-
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|
dei contributi di Enti collegati e/o emanati
dall'Ente;
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|
-
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di altri proventi che potranno
derivare da attività ritenute necessarie e/o utili al raggiungimento dei fini
istituzionali dell'Ente di cui all'art. 5. |
Art. 7
Associati
Possono
essere associati all'Ente oltre all'Unione Regionale UIL e l'E.N.F.A.P.
Nazionale, le camere sindacali territoriali della UIL Trentino tramite loro
rappresentanti:
Potranno inoltre essere associate categorie della UIL, associazioni, Enti o
altre strutture sindacali aventi attività non in contrasto con quelle
dell'E.N.F.A.P.
L'Associazione impegna i singoli associati a partecipare attivamente ed in
maniera continuativa alle attività dell'Ente per la realizzazione delle
finalità dello stesso.
La quota associativa è personale, non rivalutabile nel suo ammontare e
incedibile.
Art. 8
Ammissione associati
L'ammissione
degli associati avviene su domanda degli interessati e delibera motivata del
Consiglio di amministrazione.
Art. 9
Organi sociali
Gli
Organi dell'Ente sono:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il presidente ed i Vice presidenti;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Direttore.
Art. 10
Assemblea degli associati
L'Assemblea è costituita da
tutti gli iscritti all'associazione.
Ciascun associato ha diritto ad un voto. Valgono le precisazioni di cui all'art.
12.
Art. 11
Compiti dell'Assemblea degli associati
Compiti dell'Assemblea sono:
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-
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eleggere il Consiglio di amministrazione;
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-
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eleggere il presidente e, se
ritenuto opportuno, fino ad un massimo di due Vice presidenti; |
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-
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|
approvare, se ritenuto opportuno, i
regolamenti interni dell'Ente;
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|
-
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|
provvedere all'approvazione dei bilanci,
preventivi e consuntivi;
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-
|
|
approvare la relazione
sull'attività annuale dell'Ente ed il piano di attività per l'anno successivo; |
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-
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|
apportare modifiche statutarie;
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|
-
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|
svolgere tutte le altre
attività ad essa demandate dal presente statuto; |
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-
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|
approvare i verbali delle proprie riunioni.
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Art. 12
Funzionamento dell'Assemblea degli associati
L'Assemblea
si riunisce almeno una volta all'anno e comunque entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario
sulla gestione annuale, ed ogni qualvolta lo ritenga il presidente o su
richiesta almeno di un terzo dei componenti dell'Assemblea o dal presidente del
Collegio dei sindaci d'intesa con il Collegio stesso;
|
-
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|
la convocazione dell'Assemblea
è effettuata dal presidente mediante avviso scritto, da recapitarsi presso il
domicilio comunicato da ogni componente l'Assemblea almeno quindici giorni prima
di quello fissato per la riunione; |
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-
|
|
gli avvisi devono contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione e gli argomenti da
trattare; |
|
-
|
|
l'Assemblea, anche in assenza
di convocazione, è validamente riunita in presenza di tutti i suoi componenti,
del Consiglio di amministrazione ed almeno del presidente del collegio dei revisori dei conti; |
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-
|
|
le riunioni sono presiedute dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente, se eletto, altrimenti il presidente sarà nominato dall'Assemblea; |
|
-
|
|
l'Assemblea designa un segretario, scelto tra i suoi componenti, il quale redigerà il verbale della
riunione; |
|
-
|
|
l'Assemblea è validamente
riunita quando sono presenti almeno il 50% più uno degli associati; |
|
-
|
|
le deliberazioni sono
validamente assunte quando riportano il voto favorevole di almeno il 50% più
uno dei presenti; |
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-
|
|
in seconda convocazione le
deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti; |
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-
|
|
le deliberazioni dell'Assemblea
risultano dal verbale approvato dalla stessa, redatto dal segretario e firmato
dal presidente e dal segretario stesso; |
|
-
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|
partecipano all'Assemblea,
senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei revisori; |
|
-
|
|
partecipano all'Assemblea il
Consiglio di amministrazione dell'Ente, i cui componenti non hanno diritto di
voto salvo che facciano parte dell'Assemblea degli associati; |
|
-
|
|
i verbali delle Assemblee
saranno a disposizione, per prenderne visione, presso la sede dell'Ente. |
Art. 13
Consiglio di Amministrazione
Il
Consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque membri e comprende il presidente e gli eventuali Vice Presidenti.
Saranno membri del Consiglio di amministrazione il presidente dell'E.N.F.A.P.
Nazionale o suo delegato, su designazione dell'Assemblea degli associati.
Art. 14
Compiti del Consiglio di amministrazione
Compiti del Consiglio di amministrazione sono:
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a)
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|
definire su proposta del presidente eventuali compiti dei componenti che affiancheranno il presidente nello svolgimento delle attività attraverso specifiche deleghe operative; |
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b)
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coordinare e promuovere le
iniziative di cui all'art. 5 per l'attuazione degli scopi e gestione dell'Ente; |
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c)
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|
organizzare le attività dell'Ente e provvedere alla loro realizzazione; |
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d)
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|
approvare le convenzioni di cui
all'art. 5 lettera h) del presente statuto e le iniziative assunte di concerto
con l'E.N.F.A.P. Nazionale; |
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e)
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|
nominare Comitati e Commissioni
per lo studio dei problemi tecnici e didattici inerenti lo sviluppo della
propria attività; |
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f)
|
|
gestire il patrimonio sociale;
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g)
|
|
predisporre, per quanto
necessario i regolamenti delle attività dell'Ente; |
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h)
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|
provvedere con apposite
delibere a regolare l'introito delle risorse economiche utili al funzionamento
dell'Ente ed al perseguimento degli scopi dello stesso e comunque approvare gli
atti amministrativi inerenti le attività dell'Ente svolte con finanziamenti
pubblici e privati; il tutto con riferimento all'art. 6 del presente statuto; |
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i)
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|
deliberare sul trattamento
economico normativo del personale dipendente; sui compensi ai collaboratori,
docenti e consulenti; |
|
j)
|
|
provvedere alla
predisposizione, su indicazioni e proposte del presidente, dei bilanci
preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; |
|
k)
|
|
esaminare la relazione di
attività annuale ed i piani di lavoro predisposti dal presidente e da
presentare all'approvazione dell'Assemblea; |
|
l)
|
|
regolare lo svolgimento
dell'attività sociale, il funzionamento e l'uso dei beni dell'Ente; |
|
m)
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|
deliberare la promozione di
provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'Ente; |
|
n)
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|
esaminare e deliberare
l'ammissione di nuovi associati; |
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o)
|
|
deliberare la convocazione
dell'Assemblea degli associati; |
|
p)
|
|
nominare il Direttore regionale
dell'Ente. |
|
Il Consiglio, con apposita
deliberazione, potrà istituire filiali territoriali decentrate delegando a
propri rappresentanti locali parte dei poteri, così come l'esecuzione di
determinati atti.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente,
ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre dei
consiglieri.
La convocazione scritta, con relativo ordine del giorno, dovrà essere
recapitata presso il domicilio comunicato a tal fine dal consigliere almeno 7
giorni prima della riunione.
Il Consiglio di amministrazione, anche in assenza di convocazione, è
validamente riunito se presenti tutti i suoi componenti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza del
Consiglio.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti il Consiglio.
Il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione
è tenuto a cura del presidente o di un Consigliere dallo stesso delegato. |
Art.15
Presidente
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e può delegare proprie
funzioni ai Vice Presidenti.
Compiti del presidente sono:
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a)
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compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il buon
funzionamento dell'Ente, stipulare, su delibera del Consiglio di amministrazione, gli atti di acquisto o di cessione dei
beni mobili ed immobili; conferire mandati "ad negotia" e procurare "ad lites" anche ad organi delle filiali periferiche; |
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b)
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|
sottoscrivere gli atti ed i documenti che impegnano l'Ente
in conformità ai deliberati del Consiglio di amministrazione; |
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c)
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convocare il Consiglio di amministrazione;
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d)
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convocare l'Assemblea degli associati
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e)
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gestire il personale, instaurare rapporti di
collaborazione e di consulenza; |
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f)
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predisporre, in prima stesura il bilancio preventivo ed il
bilancio consuntivo dell'Ente, da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione; |
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g)
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presentare al Consiglio di amministrazione e all'Assemblea
degli associati la situazione annuale dell'attività svolta dall'Ente ed i piani di lavoro per l'anno successivo;
|
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h)
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|
firmare le convenzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5
del presente statuto;
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i)
|
|
proporre e predisporre le delibere di competenza del
Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea degli associati.
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Art. 16
Impedimento del presidente
In caso di impedimento del presidente, il vice presidente delegato o i due Vice Presidenti collegialmente lo sostituiscono; in assenza dei Vice Presidenti sarà delegato un
consigliere. E' in facoltà del presidente nominare procuratori ad negotia.
Art. 17
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei
revisori è composto di tre membri designati dalla UIL Trentino.
Il presidente deve essere un revisore contabile iscritto nell'apposito registro
ai sensi di legge. Saranno designati dalla UIL Trentino anche due supplenti, che
non potranno, però, sostituire il presidente.
Competerà alla UIL Trentino la sostituzione e la revoca dei revisori.
I revisori dei conti hanno il compito di:
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a)
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verificare semestralmente la contabilità e la
cassa dell'Ente, riferendone l'esito al Consiglio di amministrazione ed
all'Assemblea degli associati;
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b)
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esaminare e controllare il bilancio consuntivo
presentando apposita relazione al Consiglio di amministrazione ed all'Assemblea
degli associati.
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Il collegio si riunirà ogni qualvolta sia convocato dal suo presidente o uno dei componenti ne abbia fatta richiesta al presidente stesso.
Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste
per la convocazione del Consiglio di amministrazione.
Art.
18
Il Direttore regionale
Il Direttore regionale
sovraintende, d'intesa con il presidente, all'organizzazione, all'attività,
all'amministrazione e al personale dell'Ente, assicurandone e gestendone la
operatività e funzionalità.
Partecipa, con diritto di voto consuntivo, a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, con facoltà di intervento e proposta e ne redige il verbale.
Partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea degli associati con facoltà di intervento e
proposta. Il Direttore regionale è nominato dal Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.
In caso di impedimento del Direttore Regionale, il presidente potrà affidare il compito provvisoriamente ad un
sostituto, temporaneamente chiamato all'assolvimento dell'incarico.
Art. 19
Durata degli organi
Tutti gli organi durano in carica il periodo compreso fra la
nomina e sei mesi dopo la data di celebrazione del successivo congresso della Unione Italiana del Lavoro del Trentino.
Art. 20
Fondo comune
Il fondo comune dell'E.N.F.A.P. TRENTINO è costituito dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 6, dagli
interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli eventuali interessi di mora per ritardati
versamenti.
Concorrono inoltre a formare il fondo comune dell'Ente le somme e i beni mobili ed immobili che
per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo entrano a far parte del
patrimonio dell'Ente.
Il regime giuridico relativo ai beni e in più generale al patrimonio dell'Ente è quello del fondo comune regolato per solidale irrevocabile volontà degli
associati dalla previsione del presente statuto, con espressa, esclusione e conseguente
inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
Art. 21
Esercizio e bilancio
L'esercizio dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
Entro il 30 giugno di ogni anno dovranno essere approvati i bilanci preventivo e consuntivo, quest'ultimo corredato dalla
relazione del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 22
Scioglimento e liquidazione dell'Ente
In caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio e/o eventuali
sopravvenienze attive dovrà essere obbligatoriamente devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma
190 della Legge 23.12.1996 n. 662, ad altra Associazione della Confederazione regionale UIL
Trentino o, in subordine,
della UIL Nazionale, che svolga attività no profit.
Il Consiglio di amministrazione o Commissione ad esso delegata, fungerà da liquidatore.
Art. 23
Distribuzione degli utili
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 24
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente
statuto e dal regolamento valgono lo statuto nazionale dell'E.N.F.A.P. e le disposizioni di legge vigenti in materia.
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