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FORMAZIONE > Statuto ENFAP

Art. 1
Denominazione e natura
E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "E.N.F.A.P. TRENTINO - Ente per la formazione e l'addestramento professionale".
L'E.N.F.A.P. è l'Ente di formazione della UIL Regionale.

Art. 2
Sede
L'E.N.F.A.P. TRENTINO ha sede legale in Trento, Via G. Matteotti, 21/1 e con deliberazione dell'Assemblea potranno essere istituite sedi secondarie; l'organo amministrativo potrà istituire filiali e sportelli territoriali.

Art. 3
Durata
La durata dell'E.N.F.A.P. TRENTINO è stabilita fino al 31 dicembre 2050, con proroga tacita.

Art. 4
Scopi
L'E.N.F.A.P. TRENTINO promuove, coordina e attua le iniziative per:

-

la formazione, l'orientamento e la qualificazione professionale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;

-

la collocazione e l'attività lavorativa dei giovani portatori di handicap;

-

la qualificazione, l'orientamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati ed immigrati;

-

lo sviluppo ed il miglioramento professionale dei lavoratori di tutte le categorie, anche elevandone la loro formazione culturale generale;

-

la formazione di lavoratori mirata allo svolgimento di compiti ai quali sono chiamati, sia di carattere sindacale che inerenti la sicurezza sul lavoro;

-

la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale relativa al lavoro autonomo ed al lavoro dipendente;

-

favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta nel mercato del lavoro.

Art. 5
Compiti ed indirizzi
Per realizzare i propri scopi l'Ente:

a)

svolge attività a tutti i livelli, di sperimentazione, di studio, di ricerca, di informazione e di documentazione in materia di informazione ed orientamento professionale ivi compreso nell'ambito dei piani di sviluppo nazionali, regionali e territoriali; l'elaborazione, lo studio e l'attuazione di progetti di riconversione e ristrutturazione industriale; lo studio, la ricerca, l'informazione e la documentazione in materia di piani di sviluppo ambientali;

b)

esercita attività promozionale, progettuale ed organizzativa dell'orientamento, della formazione professionale e nel campo dell'istruzione scolastica;

c)

progetta e coordina tutte le attività di ricerca, di formazione e di scambio formativo, attivate dagli organismi territoriali, regionali, nazionali ed internazionali;

d)

coordina e cura i rapporti con gli Enti bilaterali, con la Provincia autonoma di Trento e con gli organi istituzionali ai vari livelli nel settore della formazione professionale;

e)

coordina e attua i piani regionali territoriali delle attività formative secondo le linee di intervento sulla formazione professionale previste dalla programmazione regionale nel quadro delle politiche sul mercato del lavoro indicate dalla Uil Trentino;

f)

promuove e coordina la costituzione di filiali territoriali;

g)

coordina, progetta e svolge attività di formazione dei formatori e del loro aggiornamento nell'ambito delle legislazioni internazionali, nazionali e regionali;

h)

coordina, istituisce e gestisce centri e corsi di formazione professionale direttamente e/o tramite strutture convenzionate;

i)

partecipa a società, associazioni, Enti e consorzi per il conseguimento degli scopi statutari;

j)

organizza, promuove e gestisce il personale dipendente dell'Ente;

k)

verifica e controlla la qualità dei processi formativi attivati e dei relativi confronti a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale;

l)

agisce di concerto con l'E.N.F.A.P. Nazionale soprattutto per la realizzazione delle attività nazionali e per i rapporti con gli organismi istituzionali ed Enti di formazione nazionali ed internazionali;

m)

organizza e partecipa a convegni, congressi, manifestazioni inerenti alle finalità dell'Ente;

n)

cura la stampa e la diffusione di materiale didattico e culturale, nonché l'editoria di testi, dispense, giornali e riviste informative utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

o)

promuove e partecipa attivamente ad organismi regionali, nazionali ed internazionali legati alla formazione professionale.

Art. 6
Fonti di finanziamento
L'Ente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali usufruisce:

-

dei finanziamenti ad esso destinati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dal fondo sociale europeo, dagli organi comunitari e da Enti, associazioni ed imprese per lo svolgimento di attività inerenti i compiti statutari;

-

dei contributi della Unione italiana del lavoro del Trentino e delle sue organizzazioni categoriali;

-

dei contributi e delle oblazioni provenienti da terzi;

-

dei contributi di Enti collegati e/o emanati dall'Ente;

-

di altri proventi che potranno derivare da attività ritenute necessarie e/o utili al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente di cui all'art. 5.

Art. 7
Associati
Possono essere associati all'Ente oltre all'Unione Regionale UIL e l'E.N.F.A.P. Nazionale, le camere sindacali territoriali della UIL Trentino tramite loro rappresentanti:
Potranno inoltre essere associate categorie della UIL, associazioni, Enti o altre strutture sindacali aventi attività non in contrasto con quelle dell'E.N.F.A.P.
L'Associazione impegna i singoli associati a partecipare attivamente ed in maniera continuativa alle attività dell'Ente per la realizzazione delle finalità dello stesso.
La quota associativa è personale, non rivalutabile nel suo ammontare e incedibile.

Art. 8
Ammissione associati
L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati e delibera motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 9
Organi sociali
Gli Organi dell'Ente sono:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il presidente ed i Vice presidenti;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Direttore.

Art. 10
Assemblea degli associati
L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'associazione.
Ciascun associato ha diritto ad un voto. Valgono le precisazioni di cui all'art. 12.

Art. 11
Compiti dell'Assemblea degli associati
Compiti dell'Assemblea sono:

-

eleggere il Consiglio di amministrazione;

-

eleggere il presidente e, se ritenuto opportuno, fino ad un massimo di due Vice presidenti;

-

approvare, se ritenuto opportuno, i regolamenti interni dell'Ente;

-

provvedere all'approvazione dei bilanci, preventivi e consuntivi;

-

approvare la relazione sull'attività annuale dell'Ente ed il piano di attività per l'anno successivo;

-

apportare modifiche statutarie;

-

svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente statuto;

-

approvare i verbali delle proprie riunioni.

Art. 12
Funzionamento dell'Assemblea degli associati
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario sulla gestione annuale, ed ogni qualvolta lo ritenga il presidente o su richiesta almeno di un terzo dei componenti dell'Assemblea o dal presidente del Collegio dei sindaci d'intesa con il Collegio stesso;

-

la convocazione dell'Assemblea è effettuata dal presidente mediante avviso scritto, da recapitarsi presso il domicilio comunicato da ogni componente l'Assemblea almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione;

-

gli avvisi devono contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione e gli argomenti da trattare;

-

l'Assemblea, anche in assenza di convocazione, è validamente riunita in presenza di tutti i suoi componenti, del Consiglio di amministrazione ed almeno del presidente del collegio dei revisori dei conti;

-

le riunioni sono presiedute dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente, se eletto, altrimenti il presidente sarà nominato dall'Assemblea;

-

l'Assemblea designa un segretario, scelto tra i suoi componenti, il quale redigerà il verbale della riunione;

-

l'Assemblea è validamente riunita quando sono presenti almeno il 50% più uno degli associati;

-

le deliberazioni sono validamente assunte quando riportano il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti;

-

in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti;

-

le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale approvato dalla stessa, redatto dal segretario e firmato dal presidente e dal segretario stesso;

-

partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei revisori;

-

partecipano all'Assemblea il Consiglio di amministrazione dell'Ente, i cui componenti non hanno diritto di voto salvo che facciano parte dell'Assemblea degli associati;

-

i verbali delle Assemblee saranno a disposizione, per prenderne visione, presso la sede dell'Ente.

Art. 13
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque membri e comprende il presidente e gli eventuali Vice Presidenti.
Saranno membri del Consiglio di amministrazione il presidente dell'E.N.F.A.P. Nazionale o suo delegato, su designazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 14
Compiti del Consiglio di amministrazione
Compiti del Consiglio di amministrazione sono:

a)

definire su proposta del presidente eventuali compiti dei componenti che affiancheranno il presidente nello svolgimento delle attività attraverso specifiche deleghe operative;

b)

coordinare e promuovere le iniziative di cui all'art. 5 per l'attuazione degli scopi e gestione dell'Ente;

c)

organizzare le attività dell'Ente e provvedere alla loro realizzazione;

d)

approvare le convenzioni di cui all'art. 5 lettera h) del presente statuto e le iniziative assunte di concerto con l'E.N.F.A.P. Nazionale;

e)

nominare Comitati e Commissioni per lo studio dei problemi tecnici e didattici inerenti lo sviluppo della propria attività;

f)

gestire il patrimonio sociale;

g)

predisporre, per quanto necessario i regolamenti delle attività dell'Ente;

h)

provvedere con apposite delibere a regolare l'introito delle risorse economiche utili al funzionamento dell'Ente ed al perseguimento degli scopi dello stesso e comunque approvare gli atti amministrativi inerenti le attività dell'Ente svolte con finanziamenti pubblici e privati; il tutto con riferimento all'art. 6 del presente statuto;

i)

deliberare sul trattamento economico normativo del personale dipendente; sui compensi ai collaboratori, docenti e consulenti;

j)

provvedere alla predisposizione, su indicazioni e proposte del presidente, dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

k)

esaminare la relazione di attività annuale ed i piani di lavoro predisposti dal presidente e da presentare all'approvazione dell'Assemblea;

l)

regolare lo svolgimento dell'attività sociale, il funzionamento e l'uso dei beni dell'Ente;

m)

deliberare la promozione di provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'Ente;

n)

esaminare e deliberare l'ammissione di nuovi associati;

o)

deliberare la convocazione dell'Assemblea degli associati;

p)

nominare il Direttore regionale dell'Ente.

Il Consiglio, con apposita deliberazione, potrà istituire filiali territoriali decentrate delegando a propri rappresentanti locali parte dei poteri, così come l'esecuzione di determinati atti.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre dei consiglieri.
La convocazione scritta, con relativo ordine del giorno, dovrà essere recapitata presso il domicilio comunicato a tal fine dal consigliere almeno 7 giorni prima della riunione.
Il Consiglio di amministrazione, anche in assenza di convocazione, è validamente riunito se presenti tutti i suoi componenti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza del Consiglio.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è tenuto a cura del presidente o di un Consigliere dallo stesso delegato.

Art.15
Presidente
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e può delegare proprie funzioni ai Vice Presidenti.
Compiti del presidente sono:

a)

compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il buon funzionamento dell'Ente, stipulare, su delibera del Consiglio di amministrazione, gli atti di acquisto o di cessione dei beni mobili ed immobili; conferire mandati "ad negotia" e procurare "ad lites" anche ad organi delle filiali periferiche;

b)

sottoscrivere gli atti ed i documenti che impegnano l'Ente in conformità ai deliberati del Consiglio di amministrazione;

c)

convocare il Consiglio di amministrazione;

d)

convocare l'Assemblea degli associati

e)

gestire il personale, instaurare rapporti di collaborazione e di consulenza;

f)

predisporre, in prima stesura il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Ente, da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione;

g)

presentare al Consiglio di amministrazione e all'Assemblea degli associati la situazione annuale dell'attività svolta dall'Ente ed i piani di lavoro per l'anno successivo;

h)

firmare le convenzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5 del presente statuto;

i)

proporre e predisporre le delibere di competenza del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea degli associati.

Art. 16
Impedimento del presidente
In caso di impedimento del presidente, il vice presidente delegato o i due Vice Presidenti collegialmente lo sostituiscono; in assenza dei Vice Presidenti sarà delegato un consigliere. E' in facoltà del presidente nominare procuratori ad negotia.

Art. 17
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori è composto di tre membri designati dalla UIL Trentino.
Il presidente deve essere un revisore contabile iscritto nell'apposito registro ai sensi di legge. Saranno designati dalla UIL Trentino anche due supplenti, che non potranno, però, sostituire il presidente.
Competerà alla UIL Trentino la sostituzione e la revoca dei revisori.
I revisori dei conti hanno il compito di:

a)

verificare semestralmente la contabilità e la cassa dell'Ente, riferendone l'esito al Consiglio di amministrazione ed all'Assemblea degli associati;

b)

esaminare e controllare il bilancio consuntivo presentando apposita relazione al Consiglio di amministrazione ed all'Assemblea degli associati.

Il collegio si riunirà ogni qualvolta sia convocato dal suo presidente o uno dei componenti ne abbia fatta richiesta al presidente stesso.
Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 18
Il Direttore regionale
Il Direttore regionale sovraintende, d'intesa con il presidente, all'organizzazione, all'attività, all'amministrazione e al personale dell'Ente, assicurandone e gestendone la operatività e funzionalità.
Partecipa, con diritto di voto consuntivo, a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, con facoltà di intervento e proposta e ne redige il verbale.
Partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea degli associati con facoltà di intervento e proposta. Il Direttore regionale è nominato dal Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.
In caso di impedimento del Direttore Regionale, il presidente potrà affidare il compito provvisoriamente ad un sostituto, temporaneamente chiamato all'assolvimento dell'incarico.

Art. 19
Durata degli organi
Tutti gli organi durano in carica il periodo compreso fra la nomina e sei mesi dopo la data di celebrazione del successivo congresso della Unione Italiana del Lavoro del Trentino.

Art. 20
Fondo comune
Il fondo comune dell'E.N.F.A.P. TRENTINO è costituito dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 6, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli eventuali interessi di mora per ritardati versamenti.
Concorrono inoltre a formare il fondo comune dell'Ente le somme e i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo entrano a far parte del patrimonio dell'Ente.
Il regime giuridico relativo ai beni e in più generale al patrimonio dell'Ente è quello del fondo comune regolato per solidale irrevocabile volontà degli associati dalla previsione del presente statuto, con espressa, esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

Art. 21
Esercizio e bilancio
L'esercizio dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 giugno di ogni anno dovranno essere approvati i bilanci preventivo e consuntivo, quest'ultimo corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 22
Scioglimento e liquidazione dell'Ente
In caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio e/o eventuali sopravvenienze attive dovrà essere obbligatoriamente devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, ad altra Associazione della Confederazione regionale UIL Trentino o, in subordine, della UIL Nazionale, che svolga attività no profit.
Il Consiglio di amministrazione o Commissione ad esso delegata, fungerà da liquidatore.

Art. 23
Distribuzione degli utili
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento valgono lo statuto nazionale dell'E.N.F.A.P. e le disposizioni di legge vigenti in materia.

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Per maggiori informazioni
... su come è organizzata la UIL del Trentino, scrivete una e-mail a Vanda Gusmerotti della sede centrale.

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