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INCONTRI ED EVENTI > Molestie sessuali e mobbing > Le ragioni di un impegno

V. Borraccetti
Segretario nazionale di Magistratura democratica

Perché mai Magistratura democratica, una corrente dell’Associazione nazionale magistrati, un gruppo di giudici, dunque, è coinvolta nell’organizzazione di quest’incontro? L’immagine che va di più dei magistrati in questi ultimi anni è tutta legata a vicende di altro genere, più clamorose, più oggetto di attenzione dell’opinione pubblica. Ma, in realtà, l’impegno della magistratura, in particolare di una parte di essa è da sempre un impegno che riguarda tanti settori della vita sociale, in particolare al settore del lavoro. E’ un interesse risalente nel tempo che va collegato alla ragione d’essere di questo gruppo, per le quali questa corrente di magistrati è nato e tuttora vive nella magistratura. La ragione ha a che fare col nesso tra la giurisdizione e l’esercizio della funzione giurisdizionale d’amministrare giustizia e la democrazia, ha a che fare con la consapevolezza che abbiamo assunto molti anni fa, che tuttora abbiamo e tentiamo di far crescere. Noi riteniamo che tra il modo di essere e di funzionare della giurisdizione, tra il modo concreto con cui i giudici fanno il loro lavoro quotidiano, e la democrazia esiste un rapporto. La giurisdizione può essere un mezzo per accrescere la democrazia, per difendere i diritti di libertà e gli altri diritti delle persone o può anche essere un mezzo per contenerla, contrastarla com’è anche nella storia del nostro paese.

Ha a che fare con il nesso tra la situazione di vita delle persone e il diritto. Al fondo del perché esiste ancora questo gruppo organizzato di magistrati che si chiama Magistratura Democratica sta anche la consapevolezza, la scoperta risalente nel tempo che il diritto può essere usato come mezzo di tutela delle situazioni di vita delle persone. E questo si è accompagnato un po’ alla riscoperta della legge, del diritto in questi ultimi anni, come strumento che può servire a tutelare, a garantire e non a escludere, reprimere, emarginare.

Dunque allora è logico che noi siamo qui in questo incontro a ragionare di questo tema particolare, perché questo è un tema che tocca la vita delle persone. E perché la vita delle persone può essere tutelata dal diritto e può essere tutelata dal giudice mediante l’applicazione del diritto. Al fondo di questo specifico tema che viene trattato oggi, quello del mobbing, delle molestie sessuali, della violenza psichica sul luogo di lavoro, c’è l’adesione piena al principio del rispetto della dignità della persona umana, in particolare sul luogo del lavoro. Questo principio sta scritto nella nostra Costituzione, scritto in più modi, sta scritto nell’art. 2, dove si parla dei diritti fondamentali della persona, sta scritto nell’art. 3, dove si parla di uguaglianza, ma si parla soprattutto del dovere delle istituzioni di operare per rimuovere quelle situazione di fatto che impediscono l’uguaglianza fra i cittadini. Sta scritto nell’art. 32 a proposito di tutela della salute, dando a questo termine salute un’accezione molto vasta, che comprende non solo l’integrità fisica ma anche l’integrità psichica. Insomma questo principio del rispetto della dignità umana è un principio anche giuridico. Ecco perché allora esso chiama in causa il diritto, esso chiama in causa il giudice.

Dunque occuparsi del rispetto della dignità della persona umana sul luogo di lavoro in particolare significa fare i conti con questo fenomeno che già è stato definito nei suoi termini essenziali. Dunque il fondamento dei nostri ragionamenti è bene che lo abbiamo chiaro, ha a che fare con un principio della nostra convivenza civile, quello che è scritto nella Costituzione. I principi della Costituzione non sono auspici di tipo etico, dietro ci sono anche valori etici, ma i principi della nostra Costituzione sono regole fondamentali della nostra convivenza. Senza le quali la nostra convivenza, come corpo sociale, entra in crisi. Allora questo principio del rispetto della dignità della persona umana esige che esso sia applicato concretamente, che sia prassi di vita quotidiana dappertutto, anche sui luoghi di lavoro. Questa è del resto un’affermazione ovvia, anch’essa risalente nel tempo che ha giustificato una serie di interventi del legislatore a tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro. A tutela non solo della loro integrità fisica, a tutela delle loro libertà, a tutela della dignità di persona. C’è un percorso lungo alle spalle, che non va mai dimenticato. Anche perché è possibile che in forme nuove sia rimesso in discussione.

Certo il tema del rispetto della dignità della persona sui luoghi di lavoro e quindi il tema del mobbing, delle molestie sessuali che affrontiamo oggi, non è un tema che si possa esaurire considerando l’aspetto giuridico e l’aspetto della tutela giudiziaria. Certo dobbiamo essere consapevoli di questo. Ci sono altri aspetti che sono implicati nella trattazione di questo tema: l’aspetto della cultura, l’aspetto dell’educazione, l’aspetto dell’organizzazione dei lavoratori, l’aspetto della coscienza che ciascuno di noi deve avere dei propri diritti. E, in relazione a questi aspetti, ci sono una molteplicità di interventi da fare e una molteplicità di soggetti chiamati in causa. Però esiste anche questo specifico aspetto che è quello della legge e dell’intervento possibile del giudice. Ho richiamato prima una serie di norme costituzionali, che credo costituiscano il fondamento della richiesta di tutela della dignità della persona, in relazione al fenomeno del mobbing. A queste norme voglio qui aggiungere, ma è già stato detto da Benvenuto, una norma fondamentale scritta nel codice civile, l’art. 2087, sul dovere di tutela non solo dell’integrità fisica ma della personalità morale del lavoratore. E le norme dello statuto dei lavoratori, ahimè un po’ troppo dimenticato quanto al suo significato e alla sua valenza, spesso in alcune sue parti posto in discussione, come è accaduto di recente con una proposta referendaria che mirava ad abrogare l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori in materia di licenziamenti. Dunque esiste un quadro normativo, oggi, che ci consente comunque dal punto di vista del diritto e dell’intervento giudiziario di fronteggiare questo fenomeno che si chiama mobbing. E anche qui rinvio alle definizioni che ne sono state già date. Certo, questo fenomeno, anche questo è stato detto, lo riprendo solo per qualche ulteriore battuta, non è un fenomeno nuovo in assoluto. E l’esigenza di apprestare una tutela nei suoi confronti è anch’esso lo sviluppo di un’esigenza risalente nel tempo. Non è un fenomeno nuovo in assoluto, ma la sua espressione è comunque diversa, forse, dal passato. Anche perché si lega, il suo manifestarsi, alle condizioni attuali con cui sono organizzati i nostri rapporti sociali, in particolare i rapporti di lavoro. Mi ha molto colpito l’osservazione che questo fenomeno tocca, lo diceva anche Benvenuto, figure professionali elevate. E mi chiedo se questo non sia legato anche alla forte competitività che oggi è imposta proprio alle figure professionali elevate in molte delle realtà di lavoro. Quindi la manifestazione di questo fenomeno è, in qualche maniera, legata anche alle mutate condizioni dei rapporti di lavoro. Inoltre dipende anche, e qui però non si tratterebbe di una manifestazione nuova del fenomeno, dall’aumentata sensibilità di ciascuno di noi, di ciascuna delle persone che si trovano negli ambienti di lavoro, legata all’aumentata coscienza della propria dignità e dei propri diritti, che porta ad accorgersi di manifestazioni lesive della propria dignità di cui in passato magari non si aveva questa esatta percezione. Ma questo succede per tutti quelli che possiamo definire diritti individuali. Che si manifestano nuove forme di richiesta di tutela, in relazione ad aumentate sensibilità ed aumentati bisogni, che si legano ai diritti fondamentali.

Può esserci anche una controtendenza nel ragionare di tutto ciò. Cioè nel fare estrema attenzione a che cosa implica oggi la tutela della dignità della persona umana sul luogo di lavoro e nel rapporto di lavoro vi può essere e forse vi è una controtendenza rispetto alla propensione, diffusa da qualche tempo, che riduce la prestazione di lavoro alla sua pura e semplice dimensione economica, alla tendenza a portare il rapporto di lavoro nel campo del mercato, affidandolo alle logiche pure e semplici del mercato, alla tendenza a togliere di mezzo molte delle regole che disciplinano il rapporto di lavoro e disciplinano la situazione del lavoratore. Non so se si sia o meno in controtendenza. Certamente anche su questo va riflettuto. Forse la tendenza a ridurre la prestazione di lavoro al suo puro valore economico, dimenticando che essa implica la messa in gioco della persona umana, l’espressione della persona che lavora e quindi richiede la tutela della sua dignità. Può darsi che vi sia un’apparente contraddizione o forse è possibile che proprio questa propensione a ridurre il rapporto di lavoro alla sola dimensione economica sia anch’essa, in qualche maniera, collegata al manifestarsi di questo fenomeno. In parole più semplici la riflessione sul mobbing ci deve aiutare a capire che abbiamo bisogno ancora e per molto tempo, forse per sempre, del diritto e delle leggi per tutelare colui che presta il lavoro, che non possiamo affidare la situazione del lavoratore e che mette in gioco se stesso nel lavoro, semplicemente alle leggi del mercato, della domanda e dell’offerta. Questo può essere in controtendenza, rispetto alle tendenze attuali, e però è una riflessione che credo vada fatta.

C’è bisogno di nuove leggi per tutelarsi da questo fenomeno e c’è bisogno di aumentare le possibilità di intervento del giudice. I giudici già intervengono in questa materia. Ci sono decisioni degli organi giudiziari, dai giudici di merito alla Corte di Cassazione che hanno definito questo fenomeno dal punto di vista giuridico, che ne hanno stabilito le conseguenze in termini risarcitori sul piano civilistico, che ne hanno fatto applicazione anche nel campo penalistico, con riferimento alle norme essenzialmente in materia di lesioni personali: l’art. 583 e l’art. 590 del codice penale. Quindi c’è già un intervento giudiziario in questa materia.

C’è bisogno di nuove leggi. Io devo dire che come atteggiamento generale di fronte alla richiesta di nuove leggi assumo sempre una certa diffidenza, perché quello che non manca nel nostro paese sono le leggi. Ce ne sono un numero sterminato. E, secondo, perché c’è la tendenza da parte di molti settori della società a pensare che i problemi si risolvano facendo le leggi. E poi magari spesso le leggi fatte vengono abbandonate al loro destino, senza tanta attenzione al modo in cui vengono applicate e ai risultati che producono. Credo che la normativa esistente, in materia civile e in materia penale, abbia delle carenze e delle insufficienze. E probabilmente una razionalizzazione della materia, sulla base dei disegni di legge presentati al Parlamento, e di cui ha parlato prima Benvenuto, è necessaria. Non voglio contestare, quindi l’esigenza di una nuova legge nei due settori oggetto del convegno, sia il mobbing sia le molestie sessuali, non voglio criticare questa necessità. Però quello che volevo segnalare qui è altra cosa. Voglio richiamare l’attenzione sul fatto che, comunque, fatta questa legge, in particolare in una materia di questo genere, non è che avremo risolto il problema. Perché le implicazioni di altro genere, rispetto a quelle giuridiche, sono molto forti. Non basta stabilire, rafforzando la tutela già esistente, che non si deve praticare il mobbing. Non basta stabilire che se qualcuno lo pratica esiste una sanzione, esiste un obbligo di risarcimento del danno. Tutto questo può essere insufficiente per la vita concreta della persona che viene coinvolta in un fenomeno di questo genere.

Occorre quindi pensare soprattutto ad interventi in materia di cultura, di educazione, di tutela concreta sul luogo di lavoro da parte dei lavoratori.

Tutto questo non è alternativo all’intervento della legge, all’intervento del giudice. Però è assolutamente necessario, lo completa, e forse in funzione preventiva è ancora più importante. Perché noi i fenomeni nocivi, i fatti che provocano danno, non dobbiamo soltanto pensare a reprimerli con le sanzioni più opportune: dobbiamo soprattutto pensare a prevenirli. E per la prevenzione serve soprattutto la cultura, l’educazione, la politica, il sindacato. Quindi consapevolezza che qualsiasi legge, anche la più perfetta, ha dei limiti. E soprattutto in relazione ai fenomeni negativi, ai fenomeni nocivi, pensare sempre che la legge interviene a sanzionare un danno che si è già verificato. Il problema nostro è anche in questo settore prevenire. E la prevenzione la fa anche la legge, con la sua capacità di deterrenza, minacciando la sanzione per chi la viola, ma la fanno soprattutto una serie di interventi di altro genere, quali quelli che prima ho definito.

E il giudice? Dicevo, già i giudici intervengono. Su questo voglio fare una piccola annotazione. E’ uno dei luoghi comuni nel dibattito sulla giustizia di questi ultimi anni quello di dire che c’è un intervento invasivo dei giudici, che i giudici si occupano di tutto, di troppe cose, che bisognerebbe restringere il loro campo d’intervento. E’ un luogo comune, perché è vero che, in molte materie, forse l’intervento della giurisdizione è eccessivo. E’ vero che bisogna studiare forme di composizione dei conflitti che siano alternativi al ricorso al giudice. Però è anche vero che proprio l’esperienza della vita della nostra società, e anche il fenomeno del mobbing fa parte di questa esperienza, si segnala come in realtà proprio l’evoluzione dei rapporti sociali e l’aumentata coscienza dei propri diritti da parte delle persone, comporta inevitabilmente che al giudice si ricorra più di quanto non si ricorreva in passato. E allora anche in questa materia io credo che sia in qualche misura inevitabile che il giudice mantenga un suo ruolo importante nella tutela dei diritti delle persone e che veda in qualche misura questo ruolo anche ampliato. Ampliato come? Credo che la risposta corretta sia quella di prevedere interventi del giudice nell’ambito della tutela civilistica. Sarei personalmente contrario a che la materia del mobbing e delle molestie sessuali diventasse materia di creazione di nuove figure di reato, di nuovo intervento del giudice penale. Credo che sia meglio pensare ad una risposta in termini di risarcimento civilistico, e mi conforta avere sentito sostanzialmente Benvenuto dire la stessa cosa, e che almeno due dei tre disegni di legge che sono stati presentati non vanno nel senso della previsione delle sanzioni penali nuove. Anche perché la cosa più semplice e più comoda che si può fare è quella di scrivere un disegno di legge, inventandosi dei nuovi reati in relazione a situazioni concrete. Siccome inevitabilmente le pene per questi reati sarebbero pene sempre di dimensioni ridotte, alla fine la tutela penale non avrebbe poi una grande efficacia.

Questo il campo, fermo restando l’esistenza di alcuni reati che già stanno nel nostro codice penale. Eventualmente anche qui si può pensare a qualche modifica perfezionativa ma non credo che ce ne sia bisogno, io credo che un campo di questo genere sia proprio la materia di cui ci siamo occupati, e di cui ci si occupa in questo convegno, sia proprio una materia in cui la tutela giudiziaria preferibile sia una tutela di tipo civilistico. Sia nel senso di pensare provvedimenti che tutelino concretamente sul luogo di lavoro il dipendente, sia pensare a risarcimenti anche di consistenza elevata, tali cioè da poter costituire, sull’esempio statunitense, una deterrenza rispetto al reiterarsi dei comportamenti.

Concludo. Io credo che l’intervento della legge, l’intervento giudiziario sia importantissimo, ma abbia sempre dei limiti. Che, ripeto, sia importante intervenire sul campo della cultura, dell’educazione, della tutela, attraverso il sindacato, delle concrete situazioni di vita. Credo che sia importante soprattutto l’aumento della consapevolezza generale su questo fenomeno. E all’aumento della consapevolezza, all’aumento della presa di coscienza, in relazione a questo fenomeno, giova anche discutere di come può essere l’intervento della legge e l’intervento del giudice.

 


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