V. Borraccetti
Segretario nazionale di Magistratura democratica
Perché mai Magistratura democratica, una corrente dell’Associazione
nazionale magistrati, un gruppo di giudici, dunque, è coinvolta nell’organizzazione
di quest’incontro? L’immagine che va di più dei magistrati in questi ultimi
anni è tutta legata a vicende di altro genere, più clamorose, più oggetto di
attenzione dell’opinione pubblica. Ma, in realtà, l’impegno della
magistratura, in particolare di una parte di essa è da sempre un impegno che
riguarda tanti settori della vita sociale, in particolare al settore del lavoro.
E’ un interesse risalente nel tempo che va collegato alla ragione d’essere
di questo gruppo, per le quali questa corrente di magistrati è nato e tuttora
vive nella magistratura. La ragione ha a che fare col nesso tra la giurisdizione
e l’esercizio della funzione giurisdizionale d’amministrare giustizia e la
democrazia, ha a che fare con la consapevolezza che abbiamo assunto molti anni
fa, che tuttora abbiamo e tentiamo di far crescere. Noi riteniamo che tra il
modo di essere e di funzionare della giurisdizione, tra il modo concreto con cui
i giudici fanno il loro lavoro quotidiano, e la democrazia esiste un rapporto.
La giurisdizione può essere un mezzo per accrescere la democrazia, per
difendere i diritti di libertà e gli altri diritti delle persone o può anche
essere un mezzo per contenerla, contrastarla com’è anche nella storia del
nostro paese.
Ha a che fare con il nesso tra la situazione di vita delle
persone e il diritto. Al fondo del perché esiste ancora questo gruppo
organizzato di magistrati che si chiama Magistratura Democratica sta anche la
consapevolezza, la scoperta risalente nel tempo che il diritto può essere usato
come mezzo di tutela delle situazioni di vita delle persone. E questo si è
accompagnato un po’ alla riscoperta della legge, del diritto in questi ultimi
anni, come strumento che può servire a tutelare, a garantire e non a escludere,
reprimere, emarginare.
Dunque allora è logico che noi siamo qui in questo incontro
a ragionare di questo tema particolare, perché questo è un tema che tocca la
vita delle persone. E perché la vita delle persone può essere tutelata dal
diritto e può essere tutelata dal giudice mediante l’applicazione del
diritto. Al fondo di questo specifico tema che viene trattato oggi, quello del
mobbing, delle molestie sessuali, della violenza psichica sul luogo di lavoro, c’è
l’adesione piena al principio del rispetto della dignità della persona umana,
in particolare sul luogo del lavoro. Questo principio sta scritto nella nostra
Costituzione, scritto in più modi, sta scritto nell’art. 2, dove si parla dei
diritti fondamentali della persona, sta scritto nell’art. 3, dove si parla di
uguaglianza, ma si parla soprattutto del dovere delle istituzioni di operare per
rimuovere quelle situazione di fatto che impediscono l’uguaglianza fra i
cittadini. Sta scritto nell’art. 32 a proposito di tutela della salute, dando
a questo termine salute un’accezione molto vasta, che comprende non solo l’integrità
fisica ma anche l’integrità psichica. Insomma questo principio del rispetto
della dignità umana è un principio anche giuridico. Ecco perché allora esso
chiama in causa il diritto, esso chiama in causa il giudice.
Dunque occuparsi del rispetto della dignità della persona
umana sul luogo di lavoro in particolare significa fare i conti con questo
fenomeno che già è stato definito nei suoi termini essenziali. Dunque il
fondamento dei nostri ragionamenti è bene che lo abbiamo chiaro, ha a che fare
con un principio della nostra convivenza civile, quello che è scritto nella
Costituzione. I principi della Costituzione non sono auspici di tipo etico,
dietro ci sono anche valori etici, ma i principi della nostra Costituzione sono
regole fondamentali della nostra convivenza. Senza le quali la nostra
convivenza, come corpo sociale, entra in crisi. Allora questo principio del
rispetto della dignità della persona umana esige che esso sia applicato
concretamente, che sia prassi di vita quotidiana dappertutto, anche sui luoghi
di lavoro. Questa è del resto un’affermazione ovvia, anch’essa risalente
nel tempo che ha giustificato una serie di interventi del legislatore a tutela
dei lavoratori sui luoghi di lavoro. A tutela non solo della loro integrità
fisica, a tutela delle loro libertà, a tutela della dignità di persona. C’è
un percorso lungo alle spalle, che non va mai dimenticato. Anche perché è
possibile che in forme nuove sia rimesso in discussione.
Certo il tema del rispetto della dignità della persona sui
luoghi di lavoro e quindi il tema del mobbing, delle molestie sessuali che
affrontiamo oggi, non è un tema che si possa esaurire considerando l’aspetto
giuridico e l’aspetto della tutela giudiziaria. Certo dobbiamo essere
consapevoli di questo. Ci sono altri aspetti che sono implicati nella
trattazione di questo tema: l’aspetto della cultura, l’aspetto dell’educazione,
l’aspetto dell’organizzazione dei lavoratori, l’aspetto della coscienza
che ciascuno di noi deve avere dei propri diritti. E, in relazione a questi
aspetti, ci sono una molteplicità di interventi da fare e una molteplicità di
soggetti chiamati in causa. Però esiste anche questo specifico aspetto che è
quello della legge e dell’intervento possibile del giudice. Ho richiamato
prima una serie di norme costituzionali, che credo costituiscano il fondamento
della richiesta di tutela della dignità della persona, in relazione al fenomeno
del mobbing. A queste norme voglio qui aggiungere, ma è già stato detto da
Benvenuto, una norma fondamentale scritta nel codice civile, l’art. 2087, sul
dovere di tutela non solo dell’integrità fisica ma della personalità morale
del lavoratore. E le norme dello statuto dei lavoratori, ahimè un po’ troppo
dimenticato quanto al suo significato e alla sua valenza, spesso in alcune sue
parti posto in discussione, come è accaduto di recente con una proposta
referendaria che mirava ad abrogare l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori
in materia di licenziamenti. Dunque esiste un quadro normativo, oggi, che ci
consente comunque dal punto di vista del diritto e dell’intervento giudiziario
di fronteggiare questo fenomeno che si chiama mobbing. E anche qui rinvio alle
definizioni che ne sono state già date. Certo, questo fenomeno, anche questo è
stato detto, lo riprendo solo per qualche ulteriore battuta, non è un fenomeno
nuovo in assoluto. E l’esigenza di apprestare una tutela nei suoi confronti è
anch’esso lo sviluppo di un’esigenza risalente nel tempo. Non è un fenomeno
nuovo in assoluto, ma la sua espressione è comunque diversa, forse, dal
passato. Anche perché si lega, il suo manifestarsi, alle condizioni attuali con
cui sono organizzati i nostri rapporti sociali, in particolare i rapporti di
lavoro. Mi ha molto colpito l’osservazione che questo fenomeno tocca, lo
diceva anche Benvenuto, figure professionali elevate. E mi chiedo se questo non
sia legato anche alla forte competitività che oggi è imposta proprio alle
figure professionali elevate in molte delle realtà di lavoro. Quindi la
manifestazione di questo fenomeno è, in qualche maniera, legata anche alle
mutate condizioni dei rapporti di lavoro. Inoltre dipende anche, e qui però non
si tratterebbe di una manifestazione nuova del fenomeno, dall’aumentata
sensibilità di ciascuno di noi, di ciascuna delle persone che si trovano negli
ambienti di lavoro, legata all’aumentata coscienza della propria dignità e
dei propri diritti, che porta ad accorgersi di manifestazioni lesive della
propria dignità di cui in passato magari non si aveva questa esatta percezione.
Ma questo succede per tutti quelli che possiamo definire diritti individuali.
Che si manifestano nuove forme di richiesta di tutela, in relazione ad aumentate
sensibilità ed aumentati bisogni, che si legano ai diritti fondamentali.
Può esserci anche una controtendenza nel ragionare di tutto
ciò. Cioè nel fare estrema attenzione a che cosa implica oggi la tutela della
dignità della persona umana sul luogo di lavoro e nel rapporto di lavoro vi
può essere e forse vi è una controtendenza rispetto alla propensione, diffusa
da qualche tempo, che riduce la prestazione di lavoro alla sua pura e semplice
dimensione economica, alla tendenza a portare il rapporto di lavoro nel campo
del mercato, affidandolo alle logiche pure e semplici del mercato, alla tendenza
a togliere di mezzo molte delle regole che disciplinano il rapporto di lavoro e
disciplinano la situazione del lavoratore. Non so se si sia o meno in
controtendenza. Certamente anche su questo va riflettuto. Forse la tendenza a
ridurre la prestazione di lavoro al suo puro valore economico, dimenticando che
essa implica la messa in gioco della persona umana, l’espressione della
persona che lavora e quindi richiede la tutela della sua dignità. Può darsi
che vi sia un’apparente contraddizione o forse è possibile che proprio questa
propensione a ridurre il rapporto di lavoro alla sola dimensione economica sia
anch’essa, in qualche maniera, collegata al manifestarsi di questo fenomeno.
In parole più semplici la riflessione sul mobbing ci deve aiutare a capire che
abbiamo bisogno ancora e per molto tempo, forse per sempre, del diritto e delle
leggi per tutelare colui che presta il lavoro, che non possiamo affidare la
situazione del lavoratore e che mette in gioco se stesso nel lavoro,
semplicemente alle leggi del mercato, della domanda e dell’offerta. Questo
può essere in controtendenza, rispetto alle tendenze attuali, e però è una
riflessione che credo vada fatta.
C’è bisogno di nuove leggi per tutelarsi da questo
fenomeno e c’è bisogno di aumentare le possibilità di intervento del
giudice. I giudici già intervengono in questa materia. Ci sono decisioni degli
organi giudiziari, dai giudici di merito alla Corte di Cassazione che hanno
definito questo fenomeno dal punto di vista giuridico, che ne hanno stabilito le
conseguenze in termini risarcitori sul piano civilistico, che ne hanno fatto
applicazione anche nel campo penalistico, con riferimento alle norme
essenzialmente in materia di lesioni personali: l’art. 583 e l’art. 590 del
codice penale. Quindi c’è già un intervento giudiziario in questa materia.
C’è bisogno di nuove leggi. Io devo dire che come
atteggiamento generale di fronte alla richiesta di nuove leggi assumo sempre una
certa diffidenza, perché quello che non manca nel nostro paese sono le leggi.
Ce ne sono un numero sterminato. E, secondo, perché c’è la tendenza da parte
di molti settori della società a pensare che i problemi si risolvano facendo le
leggi. E poi magari spesso le leggi fatte vengono abbandonate al loro destino,
senza tanta attenzione al modo in cui vengono applicate e ai risultati che
producono. Credo che la normativa esistente, in materia civile e in materia
penale, abbia delle carenze e delle insufficienze. E probabilmente una
razionalizzazione della materia, sulla base dei disegni di legge presentati al
Parlamento, e di cui ha parlato prima Benvenuto, è necessaria. Non voglio
contestare, quindi l’esigenza di una nuova legge nei due settori oggetto del
convegno, sia il mobbing sia le molestie sessuali, non voglio criticare questa
necessità. Però quello che volevo segnalare qui è altra cosa. Voglio
richiamare l’attenzione sul fatto che, comunque, fatta questa legge, in
particolare in una materia di questo genere, non è che avremo risolto il
problema. Perché le implicazioni di altro genere, rispetto a quelle giuridiche,
sono molto forti. Non basta stabilire, rafforzando la tutela già esistente, che
non si deve praticare il mobbing. Non basta stabilire che se qualcuno lo pratica
esiste una sanzione, esiste un obbligo di risarcimento del danno. Tutto questo
può essere insufficiente per la vita concreta della persona che viene coinvolta
in un fenomeno di questo genere.
Occorre quindi pensare soprattutto ad interventi in materia
di cultura, di educazione, di tutela concreta sul luogo di lavoro da parte dei
lavoratori.
Tutto questo non è alternativo all’intervento della legge,
all’intervento del giudice. Però è assolutamente necessario, lo completa, e
forse in funzione preventiva è ancora più importante. Perché noi i fenomeni
nocivi, i fatti che provocano danno, non dobbiamo soltanto pensare a reprimerli
con le sanzioni più opportune: dobbiamo soprattutto pensare a prevenirli. E per
la prevenzione serve soprattutto la cultura, l’educazione, la politica, il
sindacato. Quindi consapevolezza che qualsiasi legge, anche la più perfetta, ha
dei limiti. E soprattutto in relazione ai fenomeni negativi, ai fenomeni nocivi,
pensare sempre che la legge interviene a sanzionare un danno che si è già
verificato. Il problema nostro è anche in questo settore prevenire. E la
prevenzione la fa anche la legge, con la sua capacità di deterrenza,
minacciando la sanzione per chi la viola, ma la fanno soprattutto una serie di
interventi di altro genere, quali quelli che prima ho definito.
E il giudice? Dicevo, già i giudici intervengono. Su questo
voglio fare una piccola annotazione. E’ uno dei luoghi comuni nel dibattito
sulla giustizia di questi ultimi anni quello di dire che c’è un intervento
invasivo dei giudici, che i giudici si occupano di tutto, di troppe cose, che
bisognerebbe restringere il loro campo d’intervento. E’ un luogo comune,
perché è vero che, in molte materie, forse l’intervento della giurisdizione
è eccessivo. E’ vero che bisogna studiare forme di composizione dei conflitti
che siano alternativi al ricorso al giudice. Però è anche vero che proprio l’esperienza
della vita della nostra società, e anche il fenomeno del mobbing fa parte di
questa esperienza, si segnala come in realtà proprio l’evoluzione dei
rapporti sociali e l’aumentata coscienza dei propri diritti da parte delle
persone, comporta inevitabilmente che al giudice si ricorra più di quanto non
si ricorreva in passato. E allora anche in questa materia io credo che sia in
qualche misura inevitabile che il giudice mantenga un suo ruolo importante nella
tutela dei diritti delle persone e che veda in qualche misura questo ruolo anche
ampliato. Ampliato come? Credo che la risposta corretta sia quella di prevedere
interventi del giudice nell’ambito della tutela civilistica. Sarei
personalmente contrario a che la materia del mobbing e delle molestie sessuali
diventasse materia di creazione di nuove figure di reato, di nuovo intervento
del giudice penale. Credo che sia meglio pensare ad una risposta in termini di
risarcimento civilistico, e mi conforta avere sentito sostanzialmente Benvenuto
dire la stessa cosa, e che almeno due dei tre disegni di legge che sono stati
presentati non vanno nel senso della previsione delle sanzioni penali nuove.
Anche perché la cosa più semplice e più comoda che si può fare è quella di
scrivere un disegno di legge, inventandosi dei nuovi reati in relazione a
situazioni concrete. Siccome inevitabilmente le pene per questi reati sarebbero
pene sempre di dimensioni ridotte, alla fine la tutela penale non avrebbe poi
una grande efficacia.
Questo il campo, fermo restando l’esistenza di alcuni reati
che già stanno nel nostro codice penale. Eventualmente anche qui si può
pensare a qualche modifica perfezionativa ma non credo che ce ne sia bisogno, io
credo che un campo di questo genere sia proprio la materia di cui ci siamo
occupati, e di cui ci si occupa in questo convegno, sia proprio una materia in
cui la tutela giudiziaria preferibile sia una tutela di tipo civilistico. Sia
nel senso di pensare provvedimenti che tutelino concretamente sul luogo di
lavoro il dipendente, sia pensare a risarcimenti anche di consistenza elevata,
tali cioè da poter costituire, sull’esempio statunitense, una deterrenza
rispetto al reiterarsi dei comportamenti.
Concludo. Io credo che l’intervento della legge, l’intervento
giudiziario sia importantissimo, ma abbia sempre dei limiti. Che, ripeto, sia
importante intervenire sul campo della cultura, dell’educazione, della tutela,
attraverso il sindacato, delle concrete situazioni di vita. Credo che sia
importante soprattutto l’aumento della consapevolezza generale su questo
fenomeno. E all’aumento della consapevolezza, all’aumento della presa di
coscienza, in relazione a questo fenomeno, giova anche discutere di come può
essere l’intervento della legge e l’intervento del giudice.
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