Indice e ricerca

Iscriviti alla UIL
UIL del Trentino Home
UIL strutturaServiziUIL formazioneNotizieParità dei dirittiCategorieConsigli e aiutoContatti

INCONTRI ED EVENTI > Molestie sessuali e mobbing > Il concetto di molestia

Stefania Scarponi
Docente di diritto sindacale
all'Università degli studi di Trento

Io vorrei ringraziare anzitutto gli organizzatori del convegno per avermi invitato e quindi avermi dato l’occasione di occuparmi ancora di un tema del quale mi sono interessata per un certo periodo di tempo, quando avevo fatto parte di un gruppo di giuriste che era stato interpellato ancora al momento dell’emanazione della risoluzione europea, poi tradottasi anche in una raccomandazione della commissione e nel codice di condotta e poi ancora, più recentemente in occasione dell’elaborazione del contratto collettivo dei metalmeccanici, che per la prima volta ha introdotto una disciplina specifica in ordine alle molestie, ancor più di recente aver collaborato con il professor Smuraglia e poi anche con l’onorevole Elena Cordoni sul versante dell’iniziativa legislativa.

E mi fa piacere, appunto, riprendere il filo di uno studio che avevo fatto allora insieme, ovviamente, ad altre colleghe, per fare il punto della situazione attuale su una serie di questioni che, a suo tempo, erano sembrate abbastanza controverse e che, in parte, mi sembrano, invece, ora risolte, in parte lasciano qualche margine di dubbio; sto parlando del versante che attiene alle molestie sessuali, naturalmente sul luogo di lavoro e, però, mi riserverò poi alla fine di trarre qualche conclusione che potrebbe essere utilizzata anche sul versante del fenomeno del mobbing.

Le questioni a cui facevo riferimento mi sembra appunto che siano riemerse nella definizione del quadro attuale, in cui si situano le regole o le proposte di regole che attengono alla repressione del fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro, il quadro che ci si presenta è un quadro abbastanza articolato, ora noi, soprattutto questa mattina, abbiamo sentito vari interventi riferiti alla proposta di legge sul testo unificato, ma va tenuto conto che esistono già degli atti rilevanti, dei dati normativi rilevanti da questo punto di vista, richiamo ancora, appunto, la raccomandazione della commissione europea del 1991 con il codice di condotta e, naturalmente, il versante della disciplina introdotta con i contratti collettivi e, ancora più di recente, alcuni protocolli d’intesa, siglati nel settore pubblico, nel comparto dei ministeri, che rappresenta, forse, lo sviluppo più recente e più interessante della disciplina della materia e, naturalmente, senza voler minimamente trascurare, il ruolo assunto dalla giurisprudenza nella sua attività interpretativa, che è sicuramente un punto di riferimento imprescindibile.

Se guardiamo all’origine della disciplina sulla repressione delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, sul comportamento molesto, già troviamo proprio nella raccomandazione focalizzate le due sfere giuridiche, che sono particolarmente interessanti e che, a mio avviso, sono poi comuni, al tema delle molestie sessuali e a quello del mobbing, già stamattina il dottor Borraccetti richiamava alcuni di questi principi fondamentali; infatti già nella raccomandazione della commissione si fa riferimento all’esigenza di tutelare la libertà e la dignità, in questo caso delle donne su luogo di lavoro, ma anche degli uomini, evidentemente, in quanto possibili, anche se meno frequenti, oggetto di molestie sessuali, ma questo bene della tutela della libertà e della dignità sul luogo di lavoro evidentemente ha una portata generale.

Nell’ambito, poi, delle norme di riferimento ai principi fondamentali di riferimento, ritroviamo i due capisaldi costituiti da un lato dal divieto di discriminazione, anch’esso ricollegato, in fondo, alla tutela della dignità dei lavoratori e basta pensare che lo statuto dei lavoratori appunto è intitolato alla tutela della dignità e della libertà dei lavoratori e che nel 1970 ha introdotto la norma specifica di tutela contro gli atti discriminatori e l’altro caposaldo la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori, come coinvolto, evidentemente come principio nella tutela anche delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro e ci sono, lo citavano molto degli interventi di questa mattina, ci sono varie analisi che dimostrano come spesso agli episodi di molestia conseguano, appunto, fenomeni di lesioni psicofisiche, di sindromi depressive e così via, collegati a questi episodi.

Quindi, dicevo, già da allora vengono fissati questi due capisaldi di riferimento, anche se poi la raccomandazione europea si situa all’interno del grande filone che si rifà al tema della parità tra uomini e donne sul luogo di lavoro, probabilmente come base giuridica più forte, insomma, da utilizzare per un atto di questo tipo; capisaldi che poi ritroviamo, ancora, ripercorsi, in tutto l’iter successivo, anche se, mi sembra di capire che, almeno per quanto riguarda alcuni degli atti a cui facevo riferimento prima, è proprio il principio che impone al datore di lavoro la tutela della sicurezza dell’ambiente di lavoro, intesa anche come tutela della personalità morale del datore di lavoro che è stato utilizzato forse più frequentemente nel periodo più recente e l’inquadramento della fattispecie delle molestie all’interno del divieto di discriminazione è apparso più complicato, più difficile, anche se mi permetterò di dire che può essere in qualche modo utilizzabile.

In effetti, ripeto, già in questo atto la definizione di molestia si accompagna a una, anche se generale, tipizzazione della fattispecie e al chiarimento del collegamento con il tema della discriminazione e anche a quello della tutela dell’ambiente di lavoro; infatti secondo l’articolo 1 si raccomanda agli Stati membri di promuovere la consapevolezza che qualsiasi comportamento a connotazione sessuale o altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di superiori o colleghi, che offenda la dignità delle donne e degli uomini sui luoghi di lavoro è inammissibile se si danno, appunto, le tre condizioni che costituiscono, poi, i presupposti per l’azione, anche legale, su un punto, cioè se è indesiderato (e questo è un requisito importante sul quale si fecero lunghe discussioni) è sconveniente o offensivo.

Indesiderato che cosa ha significato?

Ha significato introdurre il parametro del riferimento alla percezione soggettiva della vittima delle molestie, rifiutando una concezione tendente ad oggettivare il più possibile il comportamento vietato, rispetto all’alternativa che, pure, si era presentata e che si è ancora ripresentata in tempi più recenti, per esempio nell’adozione di un codice di comportamento adottato dalla Regione Toscana sulla base di un accordo sindacale, l’alternativa è quella dell’elencazione dei comportamenti vietati che vengono, appunto, considerati perseguibili per il solo fatto che sono posti in essere e, invece, far riferimento al concetto d’indesideratezza, ripeto, ha avuto un significato molto importante dal punto di vista del sistema dei valori, difeso a livello comunitario e, naturalmente, che si chiede di difendere anche nell’ambito degli Stati membri, ripeto quello di riconoscere la libertà di autodeterminazione sessuale della donna e anche, soprattutto, la differenza nella percezione soggettiva dei codici comportamentali tra uomini e donne. Quindi il prendere atto che possono esserci comportamenti che, probabilmente, l’autore non valuta neanche fino in fondo nella loro carica lesiva, che vengono, invece, percepiti dalle vittime in modo profondamente lesivo della propria dignità e della propria libertà; il riferimento a questa concezione, della definizione della molestia basata sulla percezione della vittima, chiaramente apre dei problemi e, soprattutto in considerazione poi della perseguibilità, della possibilità di configurare questi comportamenti ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, questioni che, evidentemente, debbono poi anche essere affrontate proprio in sede giuridica e, rispetto alle quali probabilmente è utile anche considerare l’itinerario compiuto dalla giurisprudenza nordamericana, che ha un’elaborazione molto ampia anche su questo punto e che è arrivata, a un certo punto, ad aderire all’impostazione secondo la quale il comportamento indesiderato, se la vittima lo considera tale, indipendentemente dalla intenzionalità dell’autore, indipendentemente dalla consapevolezza piena dell’autore, circa, ripeto, la portata lesiva del suo comportamento.

Da questa scelta interpretativa è poi, in realtà, derivato un altro problema, ovvero quello di calibrare l’applicazione del regime previsto per la repressione delle molestie sessuali in relazione alla pluralità di percezioni soggettive, in particolare, poi, è emerso il problema di evitare che una situazione d’ipersensibilità della vittima rendesse un comportamento probabilmente in sé non gravissima, almeno secondo un codice di comportamento sociale più accettato invece perseguibile.

E questi problemi spiegano, poi, come nel testo attualmente in discussione, di proposta di legge sul testo unificato, si usi far riferimento al parametro della ragionevolezza, cioè su un comportamento che sia indesiderato e che persegua per la sua insistenza, sia percepibile secondo ragionevolezza come recante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce; diciamo che, quindi, si cerca di calibrare l’impostazione che ho appena esposto con la possibilità di ricorrere a parametri in qualche misura oggettivi, appunto facendo riferimento a questo concetto di ragionevolezza che, peraltro, è estraneo al nostro diritto del lavoro.

Mi pare che sia la prima volta, se non mi sbaglio, che viene introdotto un parametro di questo tipo e che, chiaramente, non è stato introdotto senza discussioni, perché apre poi la strada a una miriade di possibilità interpretative, occorrerà verificare in che modo questa ragionevolezza si formi, in relazione alle circostanze, al contesto lavorativo, in relazione a codici di comportamento sociale, ma non possono essere certamente questi, sono codici condivisi da entrambi i sessi, perché poi le percezioni possono essere anche molto diverse.

Quindi è questo uno dei punti ancora, in realtà, abbastanza complessi nell’individuazione della fattispecie molestie e, devo dire, che in qualche misura sono anche stata sollevata nel vedere che proprio gli atti più recenti, come, per esempio, nel protocollo d’intesa che riguarda il ministero del Lavoro per l’adozione del codice di condotta contro le molestie sessuali, il riferimento, appunto, al parametro ragionevolezza, è omesso e la definizione di molestie in realtà è più semplice, si parla semplicemente di un altro comportamento a connotazione sessuale recante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Non che con questo si risolva la questione, perché probabilmente sul versante che è poi negoziale, si tratta di una questione che potrebbe nuovamente riproporsi, vero è che ai fini, soprattutto, poi, dell’applicazione delle misure previste proprio in questo protocollo, la semplificazione, se vogliamo, della nozione di molestia sicuramente è utile e a fianco, oltre a questo requisito, che fa leva sulla percezione d’indesideratezza, ancora la raccomandazione si riferisce ai casi in cui la molestia sia inserita in un clima di vero e proprio ricatto sessuale, in quanto l’accettazione della proposta è un elemento che viene usato ai fini delle decisioni, per molti aspetti rilevanti, nello svolgimento dei rapporti di lavoro, quindi veri e propri ricatti sessuali e, terzo punto, la molestia può essere considerata, comunque, illegittima, se crea un ambiente di lavoro che sia intimidatorio, ostile, oppure umiliante per le donne.

Quindi una gamma abbastanza ampia di situazioni che rispondono, in realtà, a quella che era soprattutto allora la percezione del motivo per cui occorreva intervenire e cioè, sostanzialmente, evitare che attraverso le molestie sessuali si creassero situazioni di dissuasione delle donne nell’accesso al lavoro, proprio per non subire queste molestie, quindi rifiutando eventuali occasioni di lavoro e quindi soprattutto, poi, con riferimento al comportamento dei superiori gerarchici o altrimenti la situazione in cui si trovavano spesso le donne che ancora alle prime esperienze delle azioni positive delle pari opportunità, venivano inserite in contesti lavorativi dove erano molto poche rispetto alla maggioranza dei colleghi maschi, spesso si creavano, appunto, situazioni ambientali, in cui la battuta pesante, lo scherzo costante, molestie anche di tipo fisico, magari non gravissime, però appunto sempre di tipo fisico, ripetute, introducevano un ambiente tale da scoraggiare poi le lavoratrici a mantenere quel lavoro.

E quindi immediato collegamento con la tutela dell’occupazione, ma, ripeto, già in questo primo atto si focalizza molto bene il principio di fondo, la tutela della dignità e della libertà e la tutela dell’integrità psicofisica.

Che valore ha oggi questo atto?

Un valore evidentemente ce l’ha pur essendo un atto di soft law e cioè un atto che non ha immediata vincolatività nei confronti degli Stati membri, per cui oggi, poi, si cerca di arrivare a una direttiva. Comunque un valore ce l’ha perché orienta l’interpretazione giudiziale che, comunque, è tenuta ad uniformarsi ai principi del diritto comunitario, quindi questa definizione, oggi, dovrebbe essere tenuta presente proprio anche nell’elaborazione delle sentenze e nell’accertamento dei fatti e ancora l’ha avuto e, appunto, lo dimostrano questi atti più recenti di cui parlavo perché è a questa raccomandazione e al codice di condotta allegato che fanno riferimento i protocolli e gli atti negoziali che sono stati più recentemente la fonte della regolamentazione della materia.

Infatti, come dicevo, in molti di questi protocolli firmati per ora nel settore pubblico, ma, in parte, poi nei contratti collettivi del settore privato, si riferiscono proprio alla raccomandazione e al codice di condotta che era stato allegato allora; quindi, in realtà, non è che manchi totalmente una cornice di riferimento normativo allo stato attuale e, ripeto, qualche sommessa perplessità e cautela nel richiedere l’attuazione della riforma io la mantengo con, peraltro, l’apprezzamento per altri contenuti del testo che è stato recentemente approvato al Senato, potrebbe complicare, anziché facilitare la reazione, proprio, contro le molestie.

Un’altra questione che si può porre nel considerare la contemporanea presenza di questi diversi atti è la riconducibilità della molestia, come dicevo, al versante della tutela antidiscriminatoria. Come abbiamo visto, già la raccomandazione qualifica la molestia anche come atto discriminatorio, in certi casi, soprattutto, evidentemente, quando assume connotati ricattatori; il testo della proposta in discussione attualmente in Parlamento altrettanto afferma che costituiscono comportamenti discriminatori, con richiamo all’articolo 4 della legge 125 sulle azioni positive per la parità uomo-donna, quelle molestie sessuali che influiscono sulle decisioni inerenti alla costituzione e allo svolgimento o all’estinzione del rapporto di lavoro e quindi ne consegue poi l’applicazione, evidentemente, di tutta la disciplina prevista per la tutela antidiscriminatoria, altrettanto fanno alcuni dei protocolli d’intesa che recitavo prima.

Ecco che significato ha questa qualificazione giuridica, è fondata oppure no? E, in mancanza di un’esplicita norma di legge, è comunque invocabile la discriminatorietà di questi comportamenti? Vale una definizione negoziale che qualifica questi comportamenti come atti antidiscriminatorii?

Anzitutto, come ripeto, inizialmente non era così chiaro questo collegamento tra la molestia sessuale e gli atti discriminatori. Apro qui una parentesi per dire che anche nelle proposte di legge sul mobbing, si usa il riferimento agli atti discriminatori, nel mobbing possono appunto comportare la loro qualificazione come atti di discriminazione. In realtà, ripeto, non è semplicissimo pensare all’inquadramento della molestia nell’ambito della discriminazione soprattutto perché siamo stati abituati, educati culturalmente a considerare le discriminazioni attribuibili ad altri comportamenti, quelli cioè, in sostanza, se penso soprattutto alla discriminazione uomo-donna, vedono una comparazione tra il trattamento riservato agli uomini e quello riservato alle donne e quest’ultimo è chiaramente più negativo, le discriminazioni dirette come manifestazione diretta della non volontà, per esempio, di assumere donne, ma le discriminazioni indirette come quelle in cui un trattamento neutro formalmente produce impatto differenziato e più sfavorevole nei confronti delle donne.

Quindi nell’immediatezza non sembrava così chiaro questo collegamento, in realtà è un collegamento che noi troviamo soprattutto negli ordinamenti di common law e lo troviamo, come abbiamo visto, anche nella raccomandazione europea; è un collegamento difendibile, aldilà della formulazione normativa perché è pur vero che la molestia colpisce in misura più forte le donne di quanto non colpisca gli uomini, quindi il riferimento al divieto di discriminazione nei confronti delle donne mi pare fondato ed è sicuramente collegato ad una dimensione che non è solo la dimensione sessuale, intesa in senso fisiologicamente o psicologicamente sessuale, ma a una dimensione di genere, a una dimensione di debolezza maggiore delle donne sul mercato del lavoro e questo può avere, evidentemente, degli effetti positivi nel momento in cui ci si accosta ai profili probatori e dunque, attraverso il riferimento alla disciplina contro le discriminazioni, si potrà anche utilizzare il particolare regime probatorio che quella disciplina prevede, quindi, per esempio, operare anche soltanto attraverso presunzioni.

Ultimissimo punto, l’inquadramento della molestia dal punto di vista disciplinare: sotto questo profilo, da un lato ci sono gli inviti formulati anche in sede europea e dall’altro si può invocare una consolidata opinione per cui questi comportamenti, appunto perché offendono la dignità delle persone non possono non presentare un rilievo anche disciplinare; però va tenuto anche di una serie di effetti ulteriori, che sono ben conosciuti da chi ha operato nel tempo su questo campo, qualificare questo comportamento come disciplinare senza prevedere altre alternative di tutela, in particolare quelle previste dal codice di condotta e per ora solo sulla carta previste anche dai più recenti protocolli d’intesa, cioè procedure alternative basate su un accertamento che viene fatto in parallelo e al di fuori dell’azione disciplinare, può presentare qualche elemento controproducente proprio ai fini della tutela della persona offesa. Lo si vede, tra l’altro, guardando la giurisprudenza, io mi sono meravigliata perché nei casi che almeno riguardano le sentenze edite, non era certo secondario come oggetto del contendere il licenziamento della lavoratrice che ha denunciato la molestia e questo perché la denuncia della molestia ha, evidentemente, subito come effetto, probabilmente, l’esercizio dell’azione disciplinare e, come dire, scatta il meccanismo di difesa dell’accusato di molestie e non è stato raro individuare tra questi meccanismi di difesa anche l’accusa di diffamazione contro la lavoratrice che ha denunciato le molestie.

D’altra parte è anche vero che pur prevedendo la valenza e la portata disciplinare della molestia non con questo il datore di lavoro è tenuto, comunque, a procedere disciplinarmente perché il potere disciplinare è pur sempre assistito dal criterio della discrezionalità, quindi, ripeto, ben vengano la creatività che ha consentito di pensare anche a procedure alternative di tipo confidenziale e di tipo anche conciliativo e soprattutto fondate su azioni di sensibilizzazione dell’ambiente di lavoro.

E chiudo con una brevissima osservazione che si riferisce al mobbing: mobbing e molestie, credo che sia abbastanza chiaro, pur essendo accomunate dall’identica base di principi costituzionali di riferimento, dignità, libertà, tutela della salute psicofisica, hanno, poi, delle modalità di svolgimento che sono anche abbastanza diverse, la molestia può stare dentro ad un’azione di mobbing quando è semplicemente usata come modo offensivo per umiliare una donna e, a sua volta, il mobbing può essere utilizzato per ottenere dei favori, anche di tipo sessuale.

Credo che le difficoltà definitorie che ho cercato di mettere in risalto per quanto riguarda le molestie, pur essendoci ora una situazione anche più chiaro di quanto non fosse alcuni anni fa, difficoltà definitorie credo ci saranno anche per il mobbing, non con questo ritengo che si debba rinunciare ad un’attività di chiarificazione dei presupposti e del modo di essere, del modo in cui si realizza normalmente il mobbing, mi veniva in mente stamattina sentendo alcuni relatori, che, pur essendo il mobbing un fenomeno recente, ne troviamo un esempio nel passato, non si chiamava mobbing, ma ben spesso si riferiva alla discriminazione nei confronti dei lavoratori sindacalmente attivi, il confinamento in reparti in cui venivano isolati, la difficoltà di fare carriera, anzi la consapevolezza che non si sarebbe mai fatta carriera, che non si sarebbero mai avute assegnazioni di mansioni che consentissero uno sviluppo professionale, l’accanimento nell’esercizio del potere disciplinare, tutte queste attività di esercizio scorretto dei poteri del datore di lavoro, se noi scorriamo le sentenze ancora degli anni 1970, le ritroviamo molto spesso nelle azioni in giudizio a tutela, contro il comportamento di discriminazione sindacale, che allora tutto sommato mi sembra abbia avuto, abbia dato anche un certo risultato nella comprensione del bene tutelato.

Credo, quindi, che nonostante la difficoltà di definire con nettezza i confini di questi comportamenti che sono sfuggenti, non si debba poi avere paura di compiere un giudizio di valutazione sull’esistenza o meno del mobbing che, in fondo, è sempre fatta a posteriori, a meno che non ci siano singoli atti di per sé illegittimi, così come nel giudizio di antisindacalità si vedeva alla fine quali erano i danni che venivano poi inferti anche alla personalità del lavoratore sindacalmente attivo, forse anche adesso, attraverso questo modo di procedere di valutazione dopo che ci sono stati alcuni atti dell’unicità dell’intento persecutorio, credo che si possano ottenere dei risultati accettabili.

 


Home Indice e ricerca