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Documenti › 23 aprile 2004

 
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L'approvazione del "protocollo PAT-Miur" negli Istituti comprensivi soffre di dubbi di legittimità

Fatti

Presso un Istituto Comprensivo si è tenuta la seduta del Collegio dei docenti nel corso del quale gli insegnanti, secondo l’ordine del giorno predisposto dal Dirigente, approvavano a maggioranza l’adesione alla sperimentazione didattica ed organizzativa nota con la denominazione "Protocollo di intesa".

Elementi di diritto

1 - In Provincia di Trento, con atti di competenza della Giunta Provinciale, sono state deliberate le unificazioni fra Istituti di Scuola elementare ed Istituti di Scuola media, i quali hanno assunto la definizione di "Istituti Comprensivi". La Provincia Autonoma ha esercitato questa sua competenza fondata sul DPR 405/88 ( Norme di Attuazione in materia di istruzione), il quale all' art. 1 stabilisce che alla Provincia di Trento competono: " le attribuzioni dell’Amministrazione dello Stato in materia di istruzione…" ecc…

Il Collegio dei Docenti, in quanto Organo Collegiale, rientra in quanto previsto nell’art. 10 del DPR 405/88 che rimanda, per quanto riguarda le competenze sugli Organi Collegiali al DPR 416/74 (successivamente trasposti nel D.Lgs 297/94), stabilendo il vincolo dell’obbligo del rispetto dei "principi" contenuti nel decreto anche in "caso di modifica" dei contenuti con legge provinciale.

Quindi mentre la Provincia esercita legittimamente e direttamente le sue competenze per realizzare gli istituti comprensivi, può modificare gli Organi collegiali solo con apposita legge rispettando comunque i principi posti nel DPR 416/74.

L’art. 4 del DPR 416/74 stabilisce, al comma 1, che: "Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo, in servizio nel circolo o nell’istituto …"

Vi è quindi una visibile differenziazione fra i due luoghi istituzionali esplicitando, il Decreto, che diversa è la condizione del collegio della scuola elementare rispetto a quello della scuola secondaria.

L’intero art. 4 si fonda sulla specificità delle sue competenze in stretta relazione alla diversità dei programmi di insegnamento, organizzativa e didattica, fra scuola elementare e scuola media.

Infatti lo stesso art. 4, comma a stabilisce la competenza del Collegio: "in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.

Si deve segnalare che i programmi di insegnamento e le conseguenti programmazioni educative fanno capo oggi, come al momento del varo del DPR 416/74, alla scuola elementare, oggi definita scuola primaria, ed alla scuola secondaria di primo grado.

Il comma b dello stesso articolo riporta che spetta al Collegio formulare"… proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche…"

Si segnala, ancora una volta, che le due realtà scolastiche, elementari o primarie, e secondarie di primo grado, hanno orari di lezione e di altre attività, vistosamente diversi. Infatti ognuna di esse può investire dalle 27 alle 40 ore settimanali, in modo diverso. Con l’organizzazione dell’orario giornaliero diversa, diversi rientri nei pomeriggi, con uso del tempo di mensa, e soprattutto con discipline di insegnamento radicalmente diversificate. La composizione del Collegio rispecchia le diversità organizzative e didattiche della scuole nel momento in cui è chiamato a deliberare ai sensi del predetti commi.

Si aggiunge che il comma e dell’art. 4 prevede, a maggior chiarezza delle diverse competenze, che le stesse sperimentazioni vengano adottate del Collegio così come sin qui definito, cioè separatamente per ogni ordine di scuola (circolo o istituto, direttore o preside).

Il Collegio dei Docenti, come ogni altro Organo Collegiale, deve esercitare la sua potestà deliberativa nel rispetto delle funzioni dei suoi componenti, cioè degli insegnanti ognuno dei quali possiede una specifica definizione di stato giuridico corrispondente alle competenze professionali.

Per questi motivi risulta opinabile e piuttosto incerta sotto il profilo della legittimità, la deliberazione approvata da un Collegio composto in modo eterogeneo, fra insegnanti appartenenti ad ordini di scuola diversi, che hanno assunto decisioni di competenza di ordini di scuola diversi per i quali erano e sono previsti modelli organizzativi e di contenuto diversi.

A nulla varrebbe obiettare che la legittimità delle deliberazioni è garantita dalla formazione di un unico Collegio derivante dalla somma del personale della scuola elementare – primaria e della scuola secondaria di primo grado, operazione avvenuta con la formazione dell’ "Istituto Comprensivo". L’operazione di unificazione, infatti, non ha comportato la modificazione del sistema dei divisione fra gradi ed ordini di scuola e tanto meno incide sulle competenze professionali degli insegnanti dell’uno e dell’altro ordine ovvero sullo stato giuridico che li definisce come tali e sulle competenze che di conseguenza esercitano nel Collegio dei Docenti così come riportato in Legge.

2 - La convocazione degli Organi Collegiali è sottoposta a procedura che consenta ai Docenti di esercitare le proprie funzioni, soprattutto quelle d’ordine deliberativo, con la dovuta competenza e capacità che è formalmente e sostanzialmente definita dall'appartenenza agli speifici ordini di scuola

Il Collegio dei Docenti, nella seduta in cui è chiamato alla deliberazione di un progetto di sperimentazione dell’attività didattica ed organizzativa, assume un ruolo chiaramente responsabile verso un interesse diffuso così com’è quello dell’istruzione ed è chiamato a svolgere la sua funzione deliberativa specificatamente verso la scuola elementare - primaria con una proposta peculiare per quest'ordine di scuola. Così come accade quando è chiamato a deliberare sull'adozione, o meno, del protocollo che introduce la sperimentazione nella scuola secondaria di primo grado.

Non appare infondato concludere sollevando un dubbio di legittimità verso le deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti nei quali gli insegnanti dei due ordini di scuola abbiano provveduto a votare unitamente i due progetti di sperimentazione.