Quel pubblico ufficiale che è anche insegnante
All’insegnate è richiesto di insegnare, ovviamente. Di trasmettere conoscenze, di essere modello di qualità, di sollecitare curiosità, di seguire e consigliare. Della figura dell’insegnante si dice, a torto ed a ragione, molto. Ma spesso è l’insegnante a non coltivare la conoscenza di una parte sempre più coinvolgente delle proprie funzioni. Quella del pubblico ufficiale che professionalmente è chiamato a partecipare a momenti decisionali propri dei soggetti amministrativi pubblici. La conoscenza delle procedure da seguire e del ruolo dell’insegnante nella sua veste di responsabile delle funzioni esercitate dagli organi di governo della scuola, che agisce con una propria personalità giuridica, sono l’obiettivo di questo primo nostro sintetico intervento.
Per fare cosa utile si ritiene di proporre uno schema diviso in due capitoli. Il primo riguarda l’ordinamento giuridico nel quale collocare gli Organi Scolastici, il secondo si riferisce alle procedure.
Cenni sull’ordinamento giuridico degli Organi Collegiali della Scuola
La materia è compresa del testo Unico delle Leggi sulla Scuola, il noto DLgs 297/94, del quale ti inviamo i tre articoli di specifico riferimento: l’articolo 3, che definisce le finalità della gestione collegiale della scuola, l’articolo 5 che comprende il Consiglio di classe, ed infine l’articolo 7 che tratta del Collegio dei Docenti.
In realtà il Testo Unico riportando, fra le altre, le definizioni e le norme riferite agli Organi Collegiali, non riporta, e non potrebbe farlo, alcun riferimento ai meccanismi giuridici che motivano la Collegialità e le procedure con le quali gli Organi scolastici vivono e producono i loro effetti. Non riporta alcunché di procedura ed altri riferimenti perché tutto ciò appartiene al complesso dottrinario e normativo che è compreso nell’ampio universo del “Diritto pubblico” e “Diritto amministrativo”. Gli Organi Collegiali Scolastici, appartengono, infatti, alla categoria dei soggetti le cui competenze sono fondate oggi sui seguenti elementi:
- Articolo 5 della Costituzione della Repubblica il quale stabilisce che:
“la Repubblica … attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.
- Articolo 21 della legge 29/59 (Legge Bassanini) con il quale si stabilisce che la Scuola è Soggetto con personalità Giuridica.
Quindi è definita come: “Complesso di persone fisiche e di beni per il conseguimento di uno scopo determinato e considerato lecito dall'ordinamento cui lo Stato accorda il riconoscimento.(Parisi-Rinoldi, Dizionario dei termini giuridici, Ed. Universale Sansoni).
- Dottrina dell’Ente Pubblico (Le nozioni
essenziali. - Elementi di Diritto Amministrativo- Edizione Simone) la quale dichiara e sostiene che l’Ente Pubblico si dota di Organi.
- Articolo 24 del vigente CCNL, come riproposto dai
CCPL: la funzione docente si esplica anche con “la partecipazione agli Organi collegiali” ( della scuola).
E’ pertanto necessario concludere che gli Organi Collegiali della scuola hanno il compito di agire come Organi dello Stato nei limiti e nelle potenzialità dovute alla personalità giuridica della scuola e che l’insegnante svolge la funzione di pubblico ufficiale nel momento in cui esercita le sue funzione nell’organo Collegiale. Infatti il Dizionario dei termini
Giuridici - Parisi - Rinoldi - cosi riferisce Pubblico ufficio /
ufficiale: “funzione svolta da chi è investito di una carica, di un compito nell’interesse della collettività statale”.
La premessa così proposta ci porta a concludere per un primo momento che nella scuola si svolgono funzioni pubbliche le cui caratteristiche sono imposte dalle Leggi e che l’insegnante è obbligatoriamente chiamato ad assolverle nel pieno rispetto della propria autonoma funzione . L’Organo collegiale è per definizione prima il Collegio dei Docenti.
Il manuale:”Strutture, organizzazione, attività, organi collegali” di Luigi Agazzi - Ed. La Scuola, riporta alcune definizioni che si riassumono nei termini per i quali gli Organi Collegiali non sono fra di loro subordinati, (ordinati gerarchicamente), non sono fra di loro sostituibili nella funzioni, ma sono funzionalmente fra di loro complementari.
La lettura degli articoli 3, 5 e 7 del DLgs 297/94, a questo punto potrebbe essere più comprensibile. In via discorsiva si può narrare che il collegio dei Docenti è l’organo collegiale della scuola la quale, dotata di personalità giuridica, persegue pubbliche finalità di competenze dello Stato attraverso atti deliberati dai suoi componenti di diritto. Gli insegnanti, componenti di diritto del Collegio, assumono lo status di pubblici ufficiali nel momento della deliberazione. Il Consiglio di classe, organo a struttura variabile, accoglie componenti elettive e di diritto le cui attività e funzioni mutano a seconda delle componenti coinvolte nella sua attività. La funzione valutativa è svolta dalla componente degli insegnanti (pubblici ufficiali con potestà valutativa e deliberativa della valutazione degli alunni), e da soggetti elettivi con i quali si confronta per la definizione dei percorsi collaborativi. La capacità giuridica deliberante è comunque inviata al Collegio dei Docenti.
Cenni sulle procedure adottate nell’esercizio
degli Organi Collegiali della Scuola
Il Collegio dei Docenti delibera. Il consiglio di classe valuta, ovvero, ed in altro momento e con altra composizione, progetta e propone alla deliberazione del Collegio dei Docenti ai fini di soddisfare le funzioni previste dall’art. 3 del DLgs 297/94 (comunità scolastica), oltre quelle specificatamente disposte all’art. 5 dello stesso decreto. In entrambi i casi, comunque, i due momenti collegiali sono sottoposti alle procedure previste per l’azione amministrativa e pubblica. Vale il richiamo
all’art. 97 della Costituzione dal quale si dipartono gli atti legislativi che governano l’azione amministrativa pubblica: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.
Da questo si diparte la legge n° 241/90, art. 3 - “"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (modificata ed integrata dalla
Legge 15 maggio 1997 n° 127): “ Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato ... (omissis). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
Questo vale per gli atti che hanno rilevanza amministrativa, quindi per le deliberazioni che sono proprie dei Collegi. Per la parte che riguarda le attività , e le sedute dei Consigli di Classe, la Dottrina amministrativa vale il richiamo al
concetto di competenza per il quale il Consiglio deve rispondere al mandato che lo istituisce (art. 5 Dlgs 297/94).
La procedura da seguire per le attività del Consiglio, così come quelle che valgono per quelle del Collegio,inoltre è fissata dalle norme e principi generali del diritto amministrativo.
Quindi:
- la figura che preside l’organo, il dirigente scolastico, convoca l’organo con almeno 5 giorni di anticipo ( DPR
209/87 - art. 12, comma 9); il dirigente scolastico può delegare un componente di diritto a sostituirlo.
- il numero dei partecipanti alle sedute degli organi collegiali necessario per legalizzarne le funzioni è pari al 50 % +1 degli aventi diritto.
- Caso particolare è fornito dal computo dei voti utili ai fini della approvazione delle deliberazioni. Il parere ( vincolante) del Consiglio di Stato del 1974 sostiene che i voti computati sono quelli “validamente espressi”, quindi non possono essere computati fra i votanti coloro i quali non si siano espressi (astenuti).
- Nel caso in cui si verificasse l’assenza di componenti di diritto (insegnanti) per astensione in esercizio del diritto di sciopero
(garantito dall’art. 40 della Costituzione), si ingenererebbe un conflitto fra il diritto costituzionale e la norma amministrativa con l’effetto di sottoporre all’accertamento di nullità delle deliberazioni o delle decisioni assunte dell’Organo privo, per diritto di sciopero, di un membro le cui funzioni sono connesse alla pubblicità dell’atto (pubblico ufficiale).
Peraltro la dottrina amministrativa impone che la convocazione degli Organi scolastici sia effettuata in funzione, fra l’altro, dell’accertamento dell’assenza di impedimenti che costringerebbe il componente di diritto a rinunciare alla propria funzione nel momento decisionale o deliberativo. Si ingenera, nel caso in questione, il fondato motivo di illegittimità degli atti o delle decisioni assunte per conflitto fra le norme.
Si aggiunge che il Collegio dei Docenti, come più sopra si è accennato, è l’Organo deputato alle Deliberazioni, mentre il consiglio di Classe è Organo deputato a ben altri compiti e per quanto riguarda il governo della scuola ha solo funzione propositiva (art. 5 DLgs
297/94).

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