Home Chi siamo Dove siamo Iscriviti Faq Scrivici

 

Documenti › 21 novembre 2005

 
Normativa scolastica
Personale docente
Personale ATA
Dirigenti
IRASE-T
Contenzioso in atto
› Sentenze


 

Nota da divulgare e da proporre
alla approvazione dei Collegi dei Docenti

Il Disegno di Legge di iniziativa della Giunta provinciale avente per titolo: “ Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” interviene direttamente sulla composizione e sulla funzione egli Organi Collegiali.

· L’articolo 22 prevede che sia la Giunta provinciale a stabilire con propria deliberazione la composizione del Consiglio dell’Istituzione Scolastica. Prevede inoltre che il Consiglio, così plasmato, produca il regolamento e lo statuto con il quale si formerà e si attribuiranno le competenze del Collegio dei Docenti.

· L’articolo 24 , al comma 5, espropria il Collegio dei Docenti delle competenze previste dalla legge dello Stato e lo riduce ad organo tecnico ridimensionando la funzione docente.

· L’articolo 35 prevede l’Istituzione del Consiglio delle autonomie scolastiche formato dai Dirigenti scolastici e dal dirigente del Dipartimento provinciale competente. Questo Consiglio, subordinato alla Giunta Provinciale, configura una camera corporativa funzionale al potere centrale.

· L’articolo 36 prevede la formazione di un Consiglio del sistema educativo provinciale che salda gli interessi della scuola privata con quella pubblica ed esprime un evidente interesse ideologico.

Il testo del Disegno di legge dovrà essere così modificato e portare nel testo di legge le seguenti indicazioni:
Art 22. Il Consiglio dell’Istituzione scolastica sarà formato dalle componenti elettive dei genitori, degli insegnanti e dal personale ATA. Le sue funzioni sono quelle previste dall’articolo 10 del Dlgs n°297/94 e sono di merito organizzativo e gestionale nel rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti;
Art 24. Il Collegio dei Docenti è Costituito dagli insegnanti in servizio, a qualunque titolo, nell’istituzione scolastica. Le sue funzioni sono quelle previste dall’art 7 del Dlgs 297/94 e sono di natura progettuale e gestionale, deliberative e consultive nel rispetto della diversità delle posizioni di espressione e della libertà di insegnamento; 
Articolo 35. Deve essere abrogato; 
Articolo 36. Deve prevedere che al momento dell’espressione delle indicazioni sul piano provinciale dell’offerta formativa, sia interdetta la presenza dei portavoce delle scuole private in quanto rappresentanti di interessi contrapposti a quelli della scuola pubblica;
Articolo 32, comma 6, deve essere abrogato perché in contrasto con l’articolo 33 della Costituzione della Repubblica.

L’autonomia della scuola, così come espressa dall’articolo 117 della Costituzione, non consente alla Giunta Provinciale di intervenire negli Organi collegiali attraverso atti regolamentari deliberati e non consente di subordinare gli Organi Collegiali al Governo Provinciale.