|
|
|
Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 321
"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle
minoranze linguistiche in provincia di Trento"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993,
n. 592, recante norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle
popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione
prevista dall'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica
istruzione, delle poste e delle telecomunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Tutela e promozione delle popolazioni ladina, mochena e cimbra
1. Nel titolo del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, le
parole: "delle popolazioni di lingua ladina della provincia di
Trento" sono sostituite dalle seguenti: "delle popolazioni ladina,
mochena e cimbra della provincia di Trento".
2. Prima dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993,
n. 592, e' inserito il seguente:
"Art. 01 (Finalita'). - 1. In attuazione dei principi contenuti
nell'articolo 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli
enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie
competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni
ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia
di Trento.
2. Le finalita' di tutela e di promozione della lingua e della
cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche
in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti,
rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait,
Palu' del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern,
tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo
Stato, dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli
enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle
rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.".
Art. 2.
Scuola
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Scuola). - 1. Nelle scuole situate nelle localita' ladine
della provincia di Trento, cosi' come individuate dall'articolo 5,
la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento
obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
e successive modifiche. Il ladino puo' altresi' essere usato quale
lingua di insegnamento, secondo le modalita' stabilite dai
competenti organi scolastici.
2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica delle localita' ladine che hanno conseguito il
diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle localita'
ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e
della cultura ladina.
3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo
indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le
utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale
- direttivo e docente - della provincia di Trento presso le scuole
di ogni ordine e grado delle localita' ladine, i posti vacanti e
disponibili sono riservati a coloro che, in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano
dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi
ad una commissione della quale fa parte almeno un insegnante di
lingua ladina in servizio nelle stesse scuole. Detta commissione e'
nominata dal sovrintendente scolastico avvalendosi anche
dell'istituto culturale ladino.
4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento
delle localita' ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli
eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo
determinato o con assegnazioni provvisorie.
5. Le finalita' di tutela della lingua e della cultura ladina
previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche
nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata
pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e
didattiche dei corsi medesimi.".
Art. 3.
Uffici pubblici
1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre
1993, n. 592, e' sostituito dal seguente:
" 4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che
dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla
commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza assoluta
nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni
di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti
locali delle localita' ladine nonche' dagli altri enti pubblici di
cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei
posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1.".
Art. 4.
Concessionari di pubblici servizi
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.
592, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Concessionari di pubblici servizi). 1. Gli enti e le
societa' comunque denominati e strutturati, che abbiano sede,
proprie strutture o dipendenze nelle localita' ladine di cui
all'articolo 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1° gennaio
1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per
l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o
le dipendenze ubicate nelle medesime localita' ladine a coloro che,
in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano
fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della
lingua ladina nei modi prescritti dall'articolo 3, commi 2 e 3.
2. Gli enti e le societa' di cui al comma 1, in occasione di
assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale
delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle localita' di cui
all'articolo 5, non soddisfatte con le procedure di mobilita' di cui
al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze cosi'
individuate i medesimi enti e societa' assicurano precedenza
assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non
superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per
soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a
coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali,
risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente
competenza territoriale sulle predette localita' ladine ed ivi
abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la
conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti
dall'articolo 3, commi 2 e 3.".
2. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 3-bis del decreto
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, introdotto dal comma 1, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
adeguano i contratti aziendali di lavoro alle disposizioni contenute
in detto art. 3-bis. Decorso tale termine gli enti e le societa'
medesimi sono comunque tenuti ad osservare le predette disposizioni.
Art. 5.
Individuazione delle localita' ladine
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre
1993, n. 592, e' sostituito dal seguente:
" 1. Ai fini del presente decreto sono localita' ladine i comuni di
Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin,
Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di
Fassa-Vich.".

|
|