DECRETO DEL PRESIDENTE N. 23-130/Leg. DI DATA 24 Giugno 2008
O G G E T T O:
Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze
temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere
statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5)
LIL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- visto l’articolo 53, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino – Alto Adige”, ai sensi del quale il
Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i
regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l’articolo 54, comma 1, numero 1, del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale
la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per
l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la deliberazione n. 1475 di data 13 giugno
2008, come modificata dalla deliberazione n. 1618 di data 20 giugno
2008, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il
“Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze
temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere
statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”,
e m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Questo regolamento disciplina le modalità e le procedure per il
conferimento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze
temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere
statale, in attuazione dell’articolo 93 della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino), di seguito denominata “legge provinciale”.
Art. 2
Tipologia degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze
temporanee
1. I posti di insegnamento e le cattedre, di seguito denominati
“posti”, non assegnati a personale assunto a tempo indeterminato,
sono coperti con il conferimento di:
a) incarichi annuali, per i posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 ottobre e che rimangono tali per
l’intero anno scolastico;
b) supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche, per i posti non vacanti ma disponibili entro la
data del 31 ottobre, fino al termine dell’anno scolastico o per le
ore di insegnamento che non concorrono a costituire posti e che si
rendono disponibili entro la data del 31 ottobre;
c) supplenze temporanee brevi per ogni altra
necessità di supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere a) e
b).
2. Gli incarichi annuali previsti dal comma 1,
lettera a), sono rinnovati annualmente e comunque per un massimo di
due anni se per il medesimo posto permangano le condizioni richieste
per il primo conferimento. A tal fine il contratto individuale di
lavoro contiene la clausola con la quale è previsto il rinnovo
automatico del contratto medesimo.
3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche,
previsti dal comma 1, lettere a) e b), è effettuato dal dirigente
della struttura provinciale competente in materia di gestione delle
risorse umane della scuola e della formazione, di seguito denominata
“struttura provinciale competente”, prima della data stabilita dalla
Giunta provinciale per l’inizio delle lezioni utilizzando le vigenti
graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle
scuole provinciali a carattere statale.
4. A decorrere dalla data di inizio delle lezioni
il conferimento è effettuato dal dirigente dell’istituzione
scolastica, utilizzando le vigenti graduatorie d’istituto, per la
copertura di:
a) incarichi annuali e supplenze temporanee fino
al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento o di
assenza delle graduatorie provinciali per titoli;
b) supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento;
c) incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera
a), non coperti prima della data di inizio delle lezioni;
d) supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche previste dal comma 1, lettera b), non coperte
prima della data di inizio delle lezioni;
e) supplenze temporanee brevi di cui al comma 1,
lettera c).
5. In caso di esaurimento o di assenza delle
graduatorie provinciali per titoli, il dirigente della struttura
provinciale competente può autorizzare i dirigenti delle istituzioni
scolastiche ad effettuare il conferimento degli incarichi annuali e
delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche
anche prima della data di inizio delle lezioni.
Art. 3
Conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee
fino al termine delle attività didattiche mediante l’utilizzo delle
graduatorie provinciali per titoli
1. Per la copertura di posti, nei casi previsti dall’articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), il dirigente della struttura provinciale
competente stipula i contratti di lavoro a tempo determinato secondo
la procedura e le modalità previste da questo articolo.
2. Il dirigente della struttura provinciale
competente definisce il calendario delle convocazioni e compila il
quadro delle disponibilità comprensivo delle relative sedi che
possono essere assegnate con incarico annuale o con supplenza
temporanea fino al termine dell’attività didattica.
3. Prima delle operazioni di conferimento dei
posti, il dirigente della struttura provinciale competente rende
noto, secondo le modalità indicate rispettivamente dai commi 4 e 5,
il calendario delle convocazioni e l’elenco dei posti individuati ai
sensi del comma 2.
4. Il calendario delle convocazioni è pubblicato
all’albo e sul sito internet di riferimento della struttura
provinciale competente almeno cinque giorni antecedenti la data
fissata per la prima convocazione; tale pubblicazione equivale a
tutti gli effetti a convocazione.
5. L’elenco dei posti disponibili è pubblicato
all’albo e sul sito internet di riferimento della struttura
provinciale competente almeno ventiquattro ore prima della data
fissata per la relativa convocazione.
6. La copertura di posti nei casi previsti
dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è effettuata rispettando
l’ordine delle graduatorie provinciali per titoli.
7. I posti di sostegno sono conferiti agli
aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con
priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti. Gli
aspiranti che hanno accettato un incarico su posto di sostegno, non
possono, per lo stesso anno scolastico, rinunciare a tale incarico
per accettarne un altro su posto d’insegnamento o sulla classe di
concorso da cui è derivata la posizione utile per l’attribuzione
della supplenza su posto di sostegno.
8. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si
costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale e ha
effetto dal giorno dell’assunzione in servizio; la scadenza del
contratto è fissata nel seguente modo:
a) al 31 agosto dell’anno scolastico di
riferimento, per gli incarichi annuali;
b) al 30 giugno dell’anno scolastico di
riferimento, per le supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche;
c) all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio, per le supplenze temporanee brevi;
d) alla data stabilita dal calendario scolastico
per la fine delle lezioni, per gli incarichi annuali e le supplenze
temporanee conferiti dopo il 31 ottobre.
9. Prima della data di inizio delle lezioni, la
struttura provinciale competente procede ad ulteriori convocazioni
per il conferimento dei posti che si sono resi disponibili, anche
per effetto della mancata assunzione in servizio o per l’abbandono
del servizio, partendo dal primo aspirante successivo all’ultimo a
cui è stato conferito un incarico o una supplenza nella precedente
convocazione. Nel caso di disponibilità di posti ad orario intero,
sono convocati, nel rispetto dell’ordine di graduatoria, anche gli
aspiranti che, precedentemente convocati, abbiano rinunciato al
conferimento di ore di insegnamento che non costituivano posto.
Art. 4
Conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee
mediante l’utilizzo delle graduatorie d’istituto
1. Il dirigente dell’istituzione scolastica conferisce gli incarichi
annuali e le supplenze temporanee previste dall’articolo 2, comma 4,
scorrendo le vigenti graduatorie d’istituto e nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 3, comma 8, per quanto riguarda la scadenza
del contratto.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
113, comma 2, della legge provinciale, il dirigente dell’istituzione
scolastica può conferire supplenze temporanee brevi solo per i tempi
strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e
comunque dopo aver provveduto alla sostituzione del personale
assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione
scolastica, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità
nell’organizzazione dell’orario didattico nel rispetto di quanto
disposto dal contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto
scuola.
3. Per ragioni di continuità didattica, qualora al
primo periodo di assenza del titolare ne seguano altri, senza
soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da
giorno libero dall’insegnamento ovvero da entrambi, la supplenza
temporanea breve è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già
in servizio a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza
del precedente contratto.
4. Se al primo periodo di assenza del titolare ne
segue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle
lezioni, il dirigente dell’istituzione scolastica dispone la
conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo
contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la
ripresa delle lezioni. Tale disposizione trova applicazione anche
nei casi di ritorno al lavoro del docente previsti dagli articoli 51
bis, comma 2, e 51 ter, comma 3, concernenti la tutela della
maternità, del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro
del comparto scuola.
5. Per la sostituzione del personale docente con
orario d’insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, il
dirigente dell’istituzione scolastica può provvedere autonomamente
al conferimento della supplenza temporanea breve per le ore di
rispettiva competenza.
6. Per la sostituzione di personale docente
assente per periodi non superiori a 15 giorni, il dirigente
dell’istituzione scolastica può conferire supplenze temporanee brevi
scorrendo le rispettive graduatorie d’istituto con un criterio di
precedenza nei riguardi degli aspiranti residenti o domiciliati nei
comuni ove sono collocate le scuole dell’istituzione scolastica. Nel
caso di prosecuzione dell’assenza del titolare, il dirigente
dell’istituzione scolastica provvede alla proroga del contratto o
alla conferma dello stesso secondo quanto previsto dai commi 3 e 4.
Art. 5
Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro
1. Il mancato perfezionamento e la risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro comportano i seguenti effetti per l’anno
scolastico in corso:
a) per gli incarichi annuali e le supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche conferite sulla
base delle graduatorie provinciali per titoli:
1) l’aspirante che rinuncia ad una proposta di
assunzione o è assente alla convocazione perde la possibilità di
conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche sulla base delle graduatorie provinciali
per titoli per il medesimo insegnamento;
2) l’aspirante che non assume servizio dopo
l’accettazione perde la possibilità di conseguire incarichi annuali
e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali
per titoli che di quelle d’istituto, per il medesimo insegnamento;
3) l’aspirante che, dopo la sottoscrizione del
contratto, rinuncia all’incarico conferito per accettarne un altro,
perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze
temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli
che di quelle di istituto, per l’insegnamento per il quale ha
rinunciato;
4) il docente che non accetta il rinnovo del
contratto conferito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, perde la
possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee,
sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di
quelle d’istituto, per tutti gli insegnamenti;
5) il docente che abbandona il servizio perde la
possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee,
sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di
quelle d’istituto, per tutti gli insegnamenti;
b) per gli incarichi annuali e le supplenze
temporanee conferiti sulla base delle graduatorie d’istituto:
1) l’aspirante che rinuncia ad una proposta di
supplenza temporanea breve, per un posto a orario pieno e di durata
inferiore ai 60 giorni, non può essere interpellato, dal dirigente
dell’istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per le
successive supplenze temporanee relative al medesimo insegnamento
che si rendano disponibili fino al 31 gennaio, se la proposta non
accettata cade in detto periodo, ovvero fino al termine
dell’attività didattica, se la proposta non accettata cade dopo il
31 gennaio;
2) l’aspirante che rinuncia ad una proposta di un
incarico annuale o di una supplenza temporanea, per un posto a
orario pieno e di durata superiore ai 60 giorni, non può essere
interpellato, dal dirigente dell’istituzione scolastica che ha
effettuato la chiamata, per i successivi incarichi annuali o
supplenze temporanee che si rendano disponibili;
3) il docente che rinuncia ad una proroga o ad una
conferma contrattuale per un posto a orario pieno, non può essere
interpellato, dal dirigente dell’istituzione scolastica che ha
effettuato la chiamata, per i successivi incarichi annuali e
supplenze temporanee che si rendano disponibili;
4) l’aspirante che non assume servizio dopo
l’accettazione, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali
e supplenze temporanee per tutte le graduatorie del medesimo
insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche;
5) il docente che abbandona il servizio, perde la
possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee
per tutti gli insegnamenti in tutte le istituzioni scolastiche.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a),
numero 5), il docente perde altresì, per il medesimo insegnamento,
la possibilità di conseguire incarichi annuali o supplenze
temporanee sulla base della graduatoria provinciale per titoli per
l’anno scolastico successivo.
3. La rinuncia prevista dal comma 1, lettera b),
numeri 1) e 2), non è causa di alcuna sanzione qualora l’aspirante
abbia già in corso un contratto di lavoro, in qualità di docente,
nelle scuole provinciali a carattere statale, o nelle istituzioni
formative provinciali o nelle scuole dell’infanzia provinciali.
4. Il dirigente competente non applica quanto
disposto dai commi 1 e 2 ove i previsti comportamenti siano dovuti a
giustificati motivi suffragati da documentazione presentata
dall’interessato.
5. Il docente in servizio con un contratto con
scadenza anteriore alla data fissata per il termine delle lezioni
può, entro il 30 aprile, risolvere anticipatamente il rapporto di
lavoro per accettarne un altro di durata sino alla data fissata per
il termine delle lezioni, dell’attività didattica o dell’anno
scolastico.
Art. 6
Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro
nello stesso anno scolastico
1. Il docente in servizio con contratto a tempo determinato ad
orario ridotto può, in relazione alla posizione occupata nelle
graduatorie d’istituto ove è inserito, completare il proprio orario
di insegnamento fino alla concorrenza dell’orario di cattedra
previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo
indeterminato.
2. Il completamento dell’orario può attuarsi solo
in presenza di compatibilità oraria, sia mediante l’attribuzione
delle frazioni di orario disponibili, sia mediante il frazionamento
orario dei posti disponibili, salvaguardando in quest’ultimo caso
l’unicità dell’insegnamento nella classe e nell’attività di
sostegno. Nel caso in cui il completamento dell’orario avvenga
attraverso il conferimento di frazioni orario, al fine di evitare
ulteriori frazionamenti, il dirigente dell’istituzione scolastica
conferisce l’incarico al docente con orario ridotto, previo consenso
dello stesso, anche qualora la somma dei due incarichi ecceda
l’orario cattedra, fermo restando tuttavia il limite delle
ventiquattro ore settimanali; tale limite orario si riferisce alle
ore d’insegnamento.
3. Ai fini indicati dal comma 1, prescindendo
dallo scorrimento della graduatoria d’istituto, il dirigente
dell’istituzione scolastica conferisce al docente già in servizio a
tempo determinato presso l’istituzione scolastica, previo consenso
dello stesso, l’ulteriore supplenza che consente il completamento
del suo orario.
4. Qualora la supplenza da conferire sia pari o
inferiore alle sei ore, il dirigente dell’istituzione scolastica,
dopo aver proposto il completamento di orario secondo quanto
disposto dal comma 3, senza alcuna accettazione, conferisce come ore
eccedenti l’incarico al personale con orario cattedra e in servizio
presso l’istituzione scolastica, prioritariamente a quello a tempo
indeterminato in possesso del corrispondente titolo di studio e
successivamente al personale a tempo determinato inserito nelle
corrispondenti graduatorie d’istituto.
5. Nel rispetto del limite orario delle
ventiquattro ore settimanali, il completamento è conseguibile con
più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in
contemporaneità cumulando ore appartenenti al medesimo o a diverso
posto di insegnamento o classe di abilitazione presso istituzioni
scolastiche del primo e del secondo ciclo, purché sussista comunque
compatibilità oraria e tenendo presente il criterio della facile
raggiungibilità.
Art. 7
Conferimento degli incarichi e delle supplenze temporanee presso
l’istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia)
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 49, comma 2, lettera
b), della legge provinciale e fermo restando quanto stabilito da
questo regolamento, il dirigente dell’istituzione scolastica e
formativa ladina (sorastant de la scola ladina) conferisce gli
incarichi annuali e le supplenze temporanee previste dall’articolo
2, commi 1 e 2, con decorrenza dal primo settembre di ogni anno
scolastico.
2. La Giunta provinciale definisce le modalità
operative e le interconnessioni tra le operazioni effettuate dal
dirigente della struttura provinciale competente e quelle disposte
dal dirigente dell’istituzione scolastica e formativa ladina
(sorastant de la scola ladina).
Art. 8
Disposizioni finali
1. Nel caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto il dirigente
dell’istituzione scolastica conferisce gli incarichi annuali e le
supplenze temporanee utilizzando prioritariamente le graduatorie di
altre istituzioni scolastiche della provincia di Trento secondo un
criterio di viciniorietà e d’intesa con i competenti dirigenti.
Successivamente, ove necessario, il dirigente dell’istituzione
scolastica procede al conferimento degli incarichi annuali e delle
supplenze temporanee attraverso la comparazione, in osservanza ai
criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, delle domande di
assunzione presentate direttamente all’istituzione scolastica.
2. Agli aspiranti individuati ai sensi del comma 1
si applicano le disposizioni indicate dall’articolo 5, comma 1,
lettera b), e commi 3, 4 e 5.
3. In relazione a particolari esigenze operative
relative all’insegnamento su posti di sostegno, all’insegnamento
della lingua straniera nella scuola primaria e alla realizzazione
dei progetti di innovazione didattica previsti dall’articolo 93,
comma 3 bis, della legge provinciale, la Giunta provinciale può
definire specifiche modalità per il conferimento degli incarichi
annuali e delle supplenze temporanee assicurando che:
a) il conferimento degli incarichi annuali e delle
supplenze temporanee per la copertura di posti di sostegno sia
effettuato con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso
di idoneo titolo di specializzazione;
b) il conferimento degli incarichi annuali e delle
supplenze temporanee per la copertura di posti di insegnamento della
lingua straniera nella scuola primaria sia effettuato con precedenza
nei confronti degli aspiranti in possesso di specifica idoneità
all’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;
c) il conferimento degli incarichi annuali e delle
supplenze temporanee previsti dalle lettere a) e b) sia effettuato
con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso di titolo
idoneo anche se conseguito successivamente ai termini stabiliti per
la formazione delle graduatorie provinciali per titoli e d’istituto.
Art. 9
Abrogazioni
1. Ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b), della legge
provinciale, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento
sono abrogati:
a) l’articolo 2 quater della legge provinciale 28
agosto 1989 n. 6;
b) l’articolo 2 della legge provinciale 15 marzo
2005 n. 5;
c) il decreto del Presidente della Provincia 17
maggio 2005, n. 12-42/Leg. (Regolamento concernente incarichi a
tempo determinato e supplenze temporanee nelle scuole a carattere
statale).
Il presente decreto sarà pubblicato nel
“Bollettino ufficiale” della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
LD - CB
IL PRESIDENTE
Lorenzo Dellai

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