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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 23-130/Leg. DI DATA 24 Giugno 2008

O G G E T T O:

Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5)

LIL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l’articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

- visto l’articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

- vista la deliberazione n. 1475 di data 13 giugno 2008, come modificata dalla deliberazione n. 1618 di data 20 giugno 2008, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il “Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”,

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Questo regolamento disciplina le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale, in attuazione dell’articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata “legge provinciale”.

Art. 2
Tipologia degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee
1. I posti di insegnamento e le cattedre, di seguito denominati “posti”, non assegnati a personale assunto a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di:

a) incarichi annuali, per i posti vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre e che rimangono tali per l’intero anno scolastico;

b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per i posti non vacanti ma disponibili entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell’anno scolastico o per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire posti e che si rendono disponibili entro la data del 31 ottobre;

c) supplenze temporanee brevi per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere a) e b).

2. Gli incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), sono rinnovati annualmente e comunque per un massimo di due anni se per il medesimo posto permangano le condizioni richieste per il primo conferimento. A tal fine il contratto individuale di lavoro contiene la clausola con la quale è previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo.

3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, previsti dal comma 1, lettere a) e b), è effettuato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, di seguito denominata “struttura provinciale competente”, prima della data stabilita dalla Giunta provinciale per l’inizio delle lezioni utilizzando le vigenti graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale.

4. A decorrere dalla data di inizio delle lezioni il conferimento è effettuato dal dirigente dell’istituzione scolastica, utilizzando le vigenti graduatorie d’istituto, per la copertura di:

a) incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli;

b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento;

c) incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), non coperti prima della data di inizio delle lezioni;

d) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche previste dal comma 1, lettera b), non coperte prima della data di inizio delle lezioni;

e) supplenze temporanee brevi di cui al comma 1, lettera c).

5. In caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli, il dirigente della struttura provinciale competente può autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche ad effettuare il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche anche prima della data di inizio delle lezioni.

Art. 3
Conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche mediante l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli
1. Per la copertura di posti, nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), il dirigente della struttura provinciale competente stipula i contratti di lavoro a tempo determinato secondo la procedura e le modalità previste da questo articolo.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente definisce il calendario delle convocazioni e compila il quadro delle disponibilità comprensivo delle relative sedi che possono essere assegnate con incarico annuale o con supplenza temporanea fino al termine dell’attività didattica.

3. Prima delle operazioni di conferimento dei posti, il dirigente della struttura provinciale competente rende noto, secondo le modalità indicate rispettivamente dai commi 4 e 5, il calendario delle convocazioni e l’elenco dei posti individuati ai sensi del comma 2.

4. Il calendario delle convocazioni è pubblicato all’albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione; tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti a convocazione.

5. L’elenco dei posti disponibili è pubblicato all’albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la relativa convocazione.

6. La copertura di posti nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è effettuata rispettando l’ordine delle graduatorie provinciali per titoli.

7. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti. Gli aspiranti che hanno accettato un incarico su posto di sostegno, non possono, per lo stesso anno scolastico, rinunciare a tale incarico per accettarne un altro su posto d’insegnamento o sulla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l’attribuzione della supplenza su posto di sostegno.

8. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale e ha effetto dal giorno dell’assunzione in servizio; la scadenza del contratto è fissata nel seguente modo:

a) al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, per gli incarichi annuali;

b) al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento, per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche;

c) all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, per le supplenze temporanee brevi;

d) alla data stabilita dal calendario scolastico per la fine delle lezioni, per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee conferiti dopo il 31 ottobre.

9. Prima della data di inizio delle lezioni, la struttura provinciale competente procede ad ulteriori convocazioni per il conferimento dei posti che si sono resi disponibili, anche per effetto della mancata assunzione in servizio o per l’abbandono del servizio, partendo dal primo aspirante successivo all’ultimo a cui è stato conferito un incarico o una supplenza nella precedente convocazione. Nel caso di disponibilità di posti ad orario intero, sono convocati, nel rispetto dell’ordine di graduatoria, anche gli aspiranti che, precedentemente convocati, abbiano rinunciato al conferimento di ore di insegnamento che non costituivano posto.

Art. 4
Conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee mediante l’utilizzo delle graduatorie d’istituto
1. Il dirigente dell’istituzione scolastica conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee previste dall’articolo 2, comma 4, scorrendo le vigenti graduatorie d’istituto e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, per quanto riguarda la scadenza del contratto.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113, comma 2, della legge provinciale, il dirigente dell’istituzione scolastica può conferire supplenze temporanee brevi solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e comunque dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità nell’organizzazione dell’orario didattico nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto scuola.

3. Per ragioni di continuità didattica, qualora al primo periodo di assenza del titolare ne seguano altri, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento ovvero da entrambi, la supplenza temporanea breve è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

4. Se al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, il dirigente dell’istituzione scolastica dispone la conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Tale disposizione trova applicazione anche nei casi di ritorno al lavoro del docente previsti dagli articoli 51 bis, comma 2, e 51 ter, comma 3, concernenti la tutela della maternità, del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto scuola.

5. Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, il dirigente dell’istituzione scolastica può provvedere autonomamente al conferimento della supplenza temporanea breve per le ore di rispettiva competenza.

6. Per la sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, il dirigente dell’istituzione scolastica può conferire supplenze temporanee brevi scorrendo le rispettive graduatorie d’istituto con un criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti residenti o domiciliati nei comuni ove sono collocate le scuole dell’istituzione scolastica. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare, il dirigente dell’istituzione scolastica provvede alla proroga del contratto o alla conferma dello stesso secondo quanto previsto dai commi 3 e 4.

Art. 5
Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
1. Il mancato perfezionamento e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro comportano i seguenti effetti per l’anno scolastico in corso:

a) per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche conferite sulla base delle graduatorie provinciali per titoli:

1) l’aspirante che rinuncia ad una proposta di assunzione o è assente alla convocazione perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sulla base delle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo insegnamento;

2) l’aspirante che non assume servizio dopo l’accettazione perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d’istituto, per il medesimo insegnamento;

3) l’aspirante che, dopo la sottoscrizione del contratto, rinuncia all’incarico conferito per accettarne un altro, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle di istituto, per l’insegnamento per il quale ha rinunciato;

4) il docente che non accetta il rinnovo del contratto conferito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d’istituto, per tutti gli insegnamenti;

5) il docente che abbandona il servizio perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d’istituto, per tutti gli insegnamenti;

b) per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee conferiti sulla base delle graduatorie d’istituto:

1) l’aspirante che rinuncia ad una proposta di supplenza temporanea breve, per un posto a orario pieno e di durata inferiore ai 60 giorni, non può essere interpellato, dal dirigente dell’istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per le successive supplenze temporanee relative al medesimo insegnamento che si rendano disponibili fino al 31 gennaio, se la proposta non accettata cade in detto periodo, ovvero fino al termine dell’attività didattica, se la proposta non accettata cade dopo il 31 gennaio;

2) l’aspirante che rinuncia ad una proposta di un incarico annuale o di una supplenza temporanea, per un posto a orario pieno e di durata superiore ai 60 giorni, non può essere interpellato, dal dirigente dell’istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per i successivi incarichi annuali o supplenze temporanee che si rendano disponibili;

3) il docente che rinuncia ad una proroga o ad una conferma contrattuale per un posto a orario pieno, non può essere interpellato, dal dirigente dell’istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata, per i successivi incarichi annuali e supplenze temporanee che si rendano disponibili;

4) l’aspirante che non assume servizio dopo l’accettazione, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee per tutte le graduatorie del medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche;

5) il docente che abbandona il servizio, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee per tutti gli insegnamenti in tutte le istituzioni scolastiche.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), numero 5), il docente perde altresì, per il medesimo insegnamento, la possibilità di conseguire incarichi annuali o supplenze temporanee sulla base della graduatoria provinciale per titoli per l’anno scolastico successivo.

3. La rinuncia prevista dal comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), non è causa di alcuna sanzione qualora l’aspirante abbia già in corso un contratto di lavoro, in qualità di docente, nelle scuole provinciali a carattere statale, o nelle istituzioni formative provinciali o nelle scuole dell’infanzia provinciali.

4. Il dirigente competente non applica quanto disposto dai commi 1 e 2 ove i previsti comportamenti siano dovuti a giustificati motivi suffragati da documentazione presentata dall’interessato.

5. Il docente in servizio con un contratto con scadenza anteriore alla data fissata per il termine delle lezioni può, entro il 30 aprile, risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino alla data fissata per il termine delle lezioni, dell’attività didattica o dell’anno scolastico.

Art. 6
Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico
1. Il docente in servizio con contratto a tempo determinato ad orario ridotto può, in relazione alla posizione occupata nelle graduatorie d’istituto ove è inserito, completare il proprio orario di insegnamento fino alla concorrenza dell’orario di cattedra previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato.

2. Il completamento dell’orario può attuarsi solo in presenza di compatibilità oraria, sia mediante l’attribuzione delle frazioni di orario disponibili, sia mediante il frazionamento orario dei posti disponibili, salvaguardando in quest’ultimo caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nell’attività di sostegno. Nel caso in cui il completamento dell’orario avvenga attraverso il conferimento di frazioni orario, al fine di evitare ulteriori frazionamenti, il dirigente dell’istituzione scolastica conferisce l’incarico al docente con orario ridotto, previo consenso dello stesso, anche qualora la somma dei due incarichi ecceda l’orario cattedra, fermo restando tuttavia il limite delle ventiquattro ore settimanali; tale limite orario si riferisce alle ore d’insegnamento.

3. Ai fini indicati dal comma 1, prescindendo dallo scorrimento della graduatoria d’istituto, il dirigente dell’istituzione scolastica conferisce al docente già in servizio a tempo determinato presso l’istituzione scolastica, previo consenso dello stesso, l’ulteriore supplenza che consente il completamento del suo orario.

4. Qualora la supplenza da conferire sia pari o inferiore alle sei ore, il dirigente dell’istituzione scolastica, dopo aver proposto il completamento di orario secondo quanto disposto dal comma 3, senza alcuna accettazione, conferisce come ore eccedenti l’incarico al personale con orario cattedra e in servizio presso l’istituzione scolastica, prioritariamente a quello a tempo indeterminato in possesso del corrispondente titolo di studio e successivamente al personale a tempo determinato inserito nelle corrispondenti graduatorie d’istituto.

5. Nel rispetto del limite orario delle ventiquattro ore settimanali, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità cumulando ore appartenenti al medesimo o a diverso posto di insegnamento o classe di abilitazione presso istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, purché sussista comunque compatibilità oraria e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Art. 7
Conferimento degli incarichi e delle supplenze temporanee presso l’istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia)
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 49, comma 2, lettera b), della legge provinciale e fermo restando quanto stabilito da questo regolamento, il dirigente dell’istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina) conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee previste dall’articolo 2, commi 1 e 2, con decorrenza dal primo settembre di ogni anno scolastico.

2. La Giunta provinciale definisce le modalità operative e le interconnessioni tra le operazioni effettuate dal dirigente della struttura provinciale competente e quelle disposte dal dirigente dell’istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina).

Art. 8
Disposizioni finali
1. Nel caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto il dirigente dell’istituzione scolastica conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee utilizzando prioritariamente le graduatorie di altre istituzioni scolastiche della provincia di Trento secondo un criterio di viciniorietà e d’intesa con i competenti dirigenti. Successivamente, ove necessario, il dirigente dell’istituzione scolastica procede al conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee attraverso la comparazione, in osservanza ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, delle domande di assunzione presentate direttamente all’istituzione scolastica.

2. Agli aspiranti individuati ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni indicate dall’articolo 5, comma 1, lettera b), e commi 3, 4 e 5.

3. In relazione a particolari esigenze operative relative all’insegnamento su posti di sostegno, all’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria e alla realizzazione dei progetti di innovazione didattica previsti dall’articolo 93, comma 3 bis, della legge provinciale, la Giunta provinciale può definire specifiche modalità per il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee assicurando che:

a) il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee per la copertura di posti di sostegno sia effettuato con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di specializzazione;

b) il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee per la copertura di posti di insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sia effettuato con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso di specifica idoneità all’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;

c) il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee previsti dalle lettere a) e b) sia effettuato con precedenza nei confronti degli aspiranti in possesso di titolo idoneo anche se conseguito successivamente ai termini stabiliti per la formazione delle graduatorie provinciali per titoli e d’istituto.

Art. 9
Abrogazioni
1. Ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogati:

a) l’articolo 2 quater della legge provinciale 28 agosto 1989 n. 6;

b) l’articolo 2 della legge provinciale 15 marzo 2005 n. 5;

c) il decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2005, n. 12-42/Leg. (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale).

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LD - CB

IL PRESIDENTE
Lorenzo Dellai