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› Note sul contratto › 3 novembre 2004

 
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Udienze individuali
Il rapporto individuale con le famiglie appartiene a quella categoria di prestazioni che sono definite come " funzione docente non quantificata". Nel "vecchio" CCPL questa definizone ่ riportata all'art. 32, comma 3 che, a sua volta, rinvia agli artt. 41 e 42 del CCNL del 1995. Nel "nuovo" CCPL la funzione docente non quantificata ่ posta all'art 26, comma 2, lettera -a-.
Essendo una prestazione "non quantificata" non ่ possibile definire la sua dimensione. Salvo, comunque, il dato per il quale tutte le prestazioni degli insegnanti debbono essere proporzionate all'orario di cattedra. Per questo, che ่ un dato diffuso nel contratto di lavoro, si pu๒ fare riferiento alla definzione che riguarda il lavoratore in part time. Si veda per questonel nuovo CCPL, l'art 26, comma 4. 
Quindi i rapporti individualidi udienza sono proporzionati al numero di ore di cattedra.