Nota per le RSA UIL Scuola
In molti contratti di Isituto si fa fatica a preveder in modo
chiaro che l'orario di lavoro si frantuma se sottoposto a recuperi
che, secondo tristi esprienze, sono gravosissimi e precostituiscono
una condizone generale di riciclo dell'orario decurtato in attività
di supplenza o, addirittura, in attività curricolari.
Questo tema, di per se abbastanza chiaro, non cessa di creare
confusioni ingestibili e le conseguenze sono pericolose.
Di seguito si invia una nota che potrà facilmente essere inserita
nei contratti e tutelare l'orario di lavoro.
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Presso l'Isituto ……………….......…. la durata dell’ora di lezione è
di 60 minuti primi. Si può procedere ad individuare diversa durata,
con riduzione dell’unità secondo le procedure di seguito indicate:
a – deliberazione annuale del collegio dei docenti.
In questo caso la deliberazione comporta l’obbligo del completo
recupero delle frazioni orarie compensate con il riconoscimento per
flessibilità;
b - determinazione annuale del Dirigente Scolastico ai sensi
dell’art 25, comma 8, del vigente CCPL.
In questo caso i docenti possono effettuare prestazioni integrative
ai sensi dell’art 29 del vigente CCPL che prevede il riconoscimento
per le attività prestate in condizione di flessibilità.

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