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Note sul contratto › 20 marzo 2006

 
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Nota per le RSA UIL Scuola

In molti contratti di Isituto si fa fatica a preveder in modo chiaro che l'orario di lavoro si frantuma se sottoposto a recuperi che, secondo tristi esprienze, sono gravosissimi e precostituiscono una condizone generale di riciclo dell'orario decurtato in attività di supplenza o, addirittura, in attività curricolari.
Questo tema, di per se abbastanza chiaro, non cessa di creare confusioni ingestibili e le conseguenze sono pericolose.
Di seguito si invia una nota che potrà facilmente essere inserita nei contratti e tutelare l'orario di lavoro.

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Presso l'Isituto ……………….......…. la durata dell’ora di lezione è di 60 minuti primi. Si può procedere ad individuare diversa durata, con riduzione dell’unità secondo le procedure di seguito indicate:

a – deliberazione annuale del collegio dei docenti.
In questo caso la deliberazione comporta l’obbligo del completo recupero delle frazioni orarie compensate con il riconoscimento per flessibilità;

b - determinazione annuale del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art 25, comma 8, del vigente CCPL.
In questo caso i docenti possono effettuare prestazioni integrative ai sensi dell’art 29 del vigente CCPL che prevede il riconoscimento per le attività prestate in condizione di flessibilità.