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Note sul contratto › 6 aprile 2006

 
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Una Collega RSA UIL Scuola pone un duplice
quesito sul tema delle competenze del Contratto
di Istituto e la sostituzione dei docenti assenti

D: è possibile concordare la calendarizzazione delle ore di supplenza, che non siano le prime, previste dall'art. 26, comma 4 del CCPL? E' possibile, inoltre, concordare di destinare una quota di ore dell'art. 29 per supplenze e calendarizzarle?

R: il Contratto decentrato di istituto ha la facoltà di adattare le prestazioni alle necessità dettate dall'organizzazione della specifica scuola. Ciò che non è possibile modificare sono gli aspetti relativi agli oneri a carico dell'amministrazione, lo stato giuridico degli insegnanti ( qualità delle perstazioni, competenze, ecc...) oltre che il trattamento economico "tabellare". Nella fattispecie, quindi, non si tratterebbe di modificare quegli elementi, quanto piuttosto, di intervenire sui seguenti punti: 
a - modalità di erogazione delle prestazioni previste dal noto art 26, comma 4, lettera -b- del CCPL. E questo è possibile, poichè nel primo comma non appare il divieto alla calendarizzazione anche delle ore diverse da quelle previste per le supplenze della prima ora. La loro calendarizazzione è peraltro possibile in quanto materia prevista all'art. 5, comma 3- lettera -g-del solito CCPL ( ...criteri e modalità relativi all'organizazzione del lavoro...).
b - le ore definite per le "prestazioni integrative", così come recisa il comma 2 dell'art. 29, debbono essere impiegate per non meno del 50% per attività da svolgere con gli alunni. Anche qui non si rileva incompatibilità all'uso per supplenze e nemmeno alla loro calendarizzazione. Peraltro le ore messe a disposizione per supplenze se non richieste non possono che essere computate come ore impiegate per le necessità dell'ìstituto. Il datore di lavoro , nel caso in essere, non può che prendere atto della disponiblità del lavoratore a mettere a dispsizione il suo tempo e del fatto che il datore, ciò nonostante, non ne ha chiesto l'impiego.

Nell'uno e nell'altro caso, quindi, nulla osta per la calendarizzazione e computo conseguente.