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Note sul contratto › 13 dicembre 2006

 
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La decorrenza del congedo per matrimonio

Il quesito: Un docente chiede che i 15 giorni di congedo decorrano da una settimana dopo la celebrazione del matrimonio; il dirigente sostiene che i 15 giorni devono comprendere la data delle nozze e mette in congedo “d’ufficio” il docente a partire dal giorno successivo il matrimonio stesso.

La norma contrattuale
L’art. 15, c. 3 del CCNL 24-7-2003 stabilisce: “Il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio”.

La UIL-Scuola ha sostenuto che i 15 giorni spettano “in occasione” del matrimonio, e che l’indicazione della data di fruizione spetta all’interessato.
Poichè la nostra lettura non ha convinto il dirigente, abbiamo interpellato l’ARAN che ha confermato la nostra posizione con il seguente parere:

Prot. sc2/7944 del 19-XI-2003.
Alla UIL-Scuola. Segreteria Nazionale
Oggetto: art. 15 del CCNL 24-7-2003

In relazione al quesito in oggetto questa Agenzia ritiene che la normativa contrattuale richiamata risulti chiara nel suo significato e palese nella interpretazione letterale e logica.
L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso.
Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà anticiparne o differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento.
Il Presidente, avv. Guido Fantoni.