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Il commento della settimana › 11 maggio 2009

 
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  Il commento
della settimana
 


 

Iniziativa UIL Scuola del Trentino

Bozza di contratto provinciale decentrato sull’utilizzazione del personale
impiegato nell’insegnamento curricolare e veicolare della lingua straniera
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado

Premesso che:

- il vigente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del Personale Docente nelle scuole a carattere statale stabilisce, all’art 5, comma 2, lettera- a- che: “Il Dipartimento competente in materia di istruzione svolge la contrattazione decentrata, anche sulla base delle linee di indirizzo della Giunta provinciale, sulle procedure e criteri di utilizzazione del personale …(omissis) e alla lettera – h- che la contrattazione decentrata comprenda: “ criteri per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per attività finanziate con fondi contrattuali di carattere generale”.

- il Contratto Collettivo Provinciale Decentrato di data 10 luglio 2008 inerente: “ L’individuazione degli Istituti incentivabili con la quota del Fondo per la qualità del sistema educativo Provinciale, assegnato alle Istituzioni scolastiche e formative provinciale per compensare le attività funzionali prestate dal personale delle situazioni stesse “, riporta all’art 4 , comma 2, la incentivazione dell’insegnamento delle lingue straniere

- La legge Provinciale n° 11 del 14 luglio 1997, così come successivamente novellata dall’art 114 della LP 5/06, prevede che in aggiunta alle 500 ore quinquennalmente previste per l’insegnamento nella scuola primaria delle due lingue comunitarie, si possano realizzare progetti per l’apprendimento veicolare delle lingue straniere

- La Circolare n° 2082/09 – 9145/RC-mt inviata il 24 marzo 2009 dal Dirigente del Servizio Scuola Infanzia, Istruzione e Formazione Professionale, avente per oggetto: “ Classi di scuola primaria e secondaria di primo grado 2009-10 con l’insegnamento veicolare delle Lingue Comunitarie Tedesco e Inglese (CLIL) riporta indicazioni relative all’utilizzazione dei docenti di scuola primaria, all’impegno di dotazioni finanziarie, e all’ampliamento della funzione docente.

Rilevato inoltre che nella scuola primaria l’insegnamento, ivi compreso quello delle lingue straniere, comporta il possesso di specifica idoneità per quell’ordine di scuola al fine di certificare le competenze pedagogico-didattiche e che a tale titolo si assomma al possesso di specifico titolo che comprova le competenze nella lingua straniera, le parti concordano il testo cosi come di seguito esposto:

1- L’insegnamento delle lingue straniere nella scuola primaria è effettuato prioritariamente da personale in possesso del titolo di idoneità. Detto personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato esercita l’attività di insegnamento come specialista nel limite massimo di sette classi. L’orario eventualmente residuale e da completare potrà essere impiegato per le attività di insegnamento veicolare nelle stesse classi ovvero in alcune di esse, ovvero in attività progettate da esercitare in compresenza.

2- L’insegnamento veicolare verrà proposto prioritariamente agli insegnanti in possesso del titolo di idoneità presenti nell’istituto scolastico, ovvero in mancanza di tale disponibilità agli insegnanti presenti nelle graduatorie provinciali o di istituto relative alla scuola primaria.

3- Il contenimento delle ore di compresenza non può in nessun caso portare alla sola presenza in classe di docenti madre lingua in assenza di docenti idonei all’insegnamento nell’ordine di scuola.

4- L’impegno esercitato per le attività di elaborazione di materiali, scambio di esperienze ed inserimento nella banca dati digitale, è inserito fra le attività comprese nella funzione docente quantificata e verrà riconosciuto con attribuzione delle risorse comprese nel fondo per in miglioramento della qualità del sistema educativo.

5- L’amministrazione rende pubblico l’elenco del personale di madre lingua non inserito nelle graduatorie dei lettori della scuola secondaria.

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