Premesso che:
- il vigente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del
Personale Docente nelle scuole a carattere statale stabilisce,
all’art 5, comma 2, lettera- a- che: “Il Dipartimento competente in
materia di istruzione svolge la contrattazione decentrata, anche
sulla base delle linee di indirizzo della Giunta provinciale, sulle
procedure e criteri di utilizzazione del personale …(omissis) e alla
lettera – h- che la contrattazione decentrata comprenda: “ criteri
per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per
attività finanziate con fondi contrattuali di carattere generale”.
- il Contratto Collettivo Provinciale Decentrato di data 10
luglio 2008 inerente: “ L’individuazione degli Istituti
incentivabili con la quota del Fondo per la qualità del sistema
educativo Provinciale, assegnato alle Istituzioni scolastiche e
formative provinciale per compensare le attività funzionali prestate
dal personale delle situazioni stesse “, riporta all’art 4 , comma
2, la incentivazione dell’insegnamento delle lingue straniere
- La legge Provinciale n° 11 del 14 luglio 1997, così come
successivamente novellata dall’art 114 della LP 5/06, prevede che in
aggiunta alle 500 ore quinquennalmente previste per l’insegnamento
nella scuola primaria delle due lingue comunitarie, si possano
realizzare progetti per l’apprendimento veicolare delle lingue
straniere
- La Circolare n° 2082/09 – 9145/RC-mt inviata il 24 marzo 2009
dal Dirigente del Servizio Scuola Infanzia, Istruzione e Formazione
Professionale, avente per oggetto: “ Classi di scuola primaria e
secondaria di primo grado 2009-10 con l’insegnamento veicolare delle
Lingue Comunitarie Tedesco e Inglese (CLIL) riporta indicazioni
relative all’utilizzazione dei docenti di scuola primaria,
all’impegno di dotazioni finanziarie, e all’ampliamento della
funzione docente.
Rilevato inoltre che nella scuola primaria l’insegnamento, ivi
compreso quello delle lingue straniere, comporta il possesso di
specifica idoneità per quell’ordine di scuola al fine di certificare
le competenze pedagogico-didattiche e che a tale titolo si assomma
al possesso di specifico titolo che comprova le competenze nella
lingua straniera, le parti concordano il testo cosi come di seguito
esposto:
1- L’insegnamento delle lingue straniere nella scuola primaria è
effettuato prioritariamente da personale in possesso del titolo di
idoneità. Detto personale assunto con contratto a tempo
indeterminato o determinato esercita l’attività di insegnamento come
specialista nel limite massimo di sette classi. L’orario
eventualmente residuale e da completare potrà essere impiegato per
le attività di insegnamento veicolare nelle stesse classi ovvero in
alcune di esse, ovvero in attività progettate da esercitare in
compresenza.
2- L’insegnamento veicolare verrà proposto prioritariamente agli
insegnanti in possesso del titolo di idoneità presenti nell’istituto
scolastico, ovvero in mancanza di tale disponibilità agli insegnanti
presenti nelle graduatorie provinciali o di istituto relative alla
scuola primaria.
3- Il contenimento delle ore di compresenza non può in nessun
caso portare alla sola presenza in classe di docenti madre lingua in
assenza di docenti idonei all’insegnamento nell’ordine di scuola.
4- L’impegno esercitato per le attività di elaborazione di
materiali, scambio di esperienze ed inserimento nella banca dati
digitale, è inserito fra le attività comprese nella funzione docente
quantificata e verrà riconosciuto con attribuzione delle risorse
comprese nel fondo per in miglioramento della qualità del sistema
educativo.
5- L’amministrazione rende pubblico l’elenco del personale di
madre lingua non inserito nelle graduatorie dei lettori della scuola
secondaria.
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