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Sono pervenuti a questo dipartimento numerosi quesiti in ordine al ricorso presentato da alcuni cittadini extracomunitari, impiegati in attività lavorative in modo irregolare, i cui datori di lavoro non intendono procedere alla loro regolarizzazione e che, in qualche caso, hanno anche interrotto il rapporto di lavoro, nei cui confronti gli interessati hanno adito formalmente le vie legali al fine di mantenere il rapporto di lavoro o di riassumere quello interrotto o aprano una vertenza tramite associazioni sindacali o patronato.
La loro posizione si ritiene essere assimilata, in via temporanea, a quella dei perdenti posti di lavoro e rientrare, quindi, nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 11, del Testo unico, relativamente al rilascio del permesso di soggiorno per una durata di sei mesi.
1. Resta immutato, ovviamente, l'obbligo dell'esistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per le procedure di emersione, legalizzazione del lavoro irregolare, nonché il rispetto dei termini previsti per la richiesta di permesso di soggiorno opportunamente documentato.
Si ritiene che, in relazione all'attività lavorativa dichiarata dal datore di lavoro deceduto, nelle more della conclusione della regolarizzazione, possa essere consentita al lavoratore straniero l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale, in analogia con quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del T.U. sull'immigrazione.
2. Possibilità di regolarizzazione di un extracomunitario da parte di impresa che subentri ad altre che ha presentato l'istanza di legalizzazione
Si ritiene che lo regolarizzazione sia possibile in relazione alla prosecuzione, in capo all'azienda subentrante, degli obblighi relativi ai rapporti di lavoro costituiti di fatto dall'azienda cedente.
3. Possibilità di regolarizzazione di un extracomunitario socio lavoratore di una cooperativa.
Si ritiene che la regolarizzazione sia possibile purchè lo straniero sia assunto con contratto di lavoro subordinato.
4. Regolarizzazione di un extracomunitario colpito da un provvedimento di espulsione (L. 189/2002 art. 33 comma 7- L.222/2002, art. 1, comma 8).
Non si ritiene necessaria la presentazione di apposita istanza di revoca, poiché, ove ne sussistono le condizioni, la revoca del provvedimento di espulsione opera ex lege, ai sensi dell'art, 2, comma 2 della L. 222/2002, al momento del rilascio del permesso di soggiorno.
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