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Potranno essere regolarizzati i lavoratori stranieri che sono stati impiegati da datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge.
A nostro parere, non sarà necessario aver lavorato per tutti i tre mesi, ma sarà sufficiente aver iniziato il rapporto di lavoro irregolare durante questo periodo, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa (sulla questione siamo in attesa di circolari ministeriali esplicative).
La dichiarazione di emersione e legalizzazione del lavoro irregolare dovrà essere presentata agli uffici competenti entro due mesi dall’entrata in vigore della legge per quanto riguarda i rapporti di lavoro di collaborazione domestica e di assistenza familiare. Per gli altri lavoratori subordinati irregolari sembra che il termine di presentazione sarà di un mese a partire dall’entrata in vigore del provvedimento legislativo di riferimento. Farà, comunque, fede il timbro postale.
I lavoratori stranieri che potranno beneficiare della regolarizzazione sono:
1. gli stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno;
2. gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che non consenta attività lavorativa (es. turismo, salute, cure mediche, residenza elettiva, richiedenti asilo politico, ecc.);
3. gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che permetta una limitata attività lavorativa (es. studio, lavoratori dello spettacolo, minori non accompagnati, lavoratori dipendenti da ditte estere o autorizzati in base all’art.27 del T.U. 286/98, ecc.).
Ogni famiglia potrà regolarizzare una/o collaboratrice/ore domestica/o, mentre non vi sono limiti numerici per quanto riguarda le persone adibite all’assistenza familiare a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap. In quest’ultimo caso sarà necessaria la presentazione di una certificazione medica che attesti lo stato di salute degli assistiti.
Nelle altre categorie, i datori di lavoro potranno regolarizzare tutti i lavoratori stranieri subordinati impiegati irregolarmente.
Elementi ostativi alla regolarizzazione
I cittadini stranieri non potranno ottenere il permesso di soggiorno per lavoro se (art. 33.7):
1. destinatari di provvedimenti di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
2. destinatari di segnalazioni ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, anche da parte di Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato specifici accordi o convenzioni internazionali in tal senso (Accordi di Schengen);
3. destinatari di denunce per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per le quali è previsto l’arresto, obbligatorio o facoltativo in flagranza, salvo che abbiano ottenuto un provvedimento che esclude il reato o la loro responsabilità o preveda la loro riabilitazione;
4. destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione;
5. risultano pericolosi per la sicurezza dello Stato.
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