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SERVIZI > Istituto tutela ed assistenza lavoratori > Sanatoria legge Bossi - Fini > Procedura di regolarizzazione

Le fasi per la presentazione delle dichiarazioni di emersione dei rapporti di lavoro irregolare sono state identificate nelle circolari del Ministero dell’Interno del 19.07.2002, 22.07.2002 e 27.07.2002.

Il datore di lavoro che vorrà denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro irregolare con un cittadino straniero dovrà recarsi in uno degli Uffici postali preposti e ritirare la modulistica necessaria.

Il plico (di due tipi distinti, uno relativo al lavoro domestico, l’altro relativo al lavoro subordinato) contiene: 
un modulo per la presentazione della dichiarazione del lavoro irregolare;
un bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfetario;
una busta prestampata in cui inserire la documentazione da presentare allo sportello postale;
la cedola dell’assicurata;
le istruzioni per la compilazione e per la presentazione della dichiarazione. 

Nel modulo il datore di lavoro dovrà indicare:
le proprie generalità, la sua cittadinanza italiana o la regolarità della propria residenza in Italia;
le generalità dei lavoratori irregolarmente occupati, indicando la data d’ingresso in Italia, il Visto d’ingresso e il tipo di permesso di soggiorno eventualmente posseduto;
la tipologia e le modalità d’impiego dei lavoratori occupati; 
la retribuzione convenuta, in base al vigente contratto collettivo nazionale di riferimento, tenendo conto che in base alla legislazione (circolare 55/2000 del Ministero del lavoro) la retribuzione non può essere inferiore a 439 €. 

ALLEGATI

Il datore di lavoro dovrà spedire nella busta prestampata il presente modulo, inserendo:
l’attestato di pagamento del contributo forfetario (lavoratori domestici : 290 €; lavoratori subordinati : 700 €); se vi sono più datori di lavoro per uno stesso lavoratore straniero, ognuno di loro deve effettuare il pagamento del contributo forfetario per intero; 
la certificazione medica (solo per assistenza a non autosufficienti) documentata dall’ASL o da un privato; 
una copia del documento di identità del datore di lavoro; 
la copia di tutte le pagine del documento valido per l’espatrio del lavoratore. 

Il datore di lavoro dovrà consegnare la busta chiusa allo sportello postale, assieme alla cedola dell’assicurata, debitamente compilata, e pagherà le spese per la spedizione della dichiarazione (40€ per i lavoratori domestici e 100€ per gli altri lavoratori). 

Verrà rilasciato il tagliando della cedola dell’assicurata, contenente la causale ed i nominativi del datore di lavoro e del lavoratore che dovrà essere conservato dalle parti, assieme alle fotocopie di tutti i documenti presentati, a dimostrazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE

Il datore di lavoro dovrà compilare una dichiarazione per ogni lavoratore denunciato. 

La dichiarazione e il successivo contratto di soggiorno per i lavoratori domestici, potranno essere stipulati, in nome e per conto delle persone anziane assistite, da un familiare, secondo l'articolo 4 del DPR 28/12/2000 n. 445 (norme sulla documentazione amministrativa). Tale dichiarazione potrà essere resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, previo accertamento dell’identità del dichiarante. 
La mancanza degli allegati comporterà l’accantonamento della pratica che sarà posta in trattazione alla fine della procedura, per una verifica finale ed un eventuale provvedimento di archiviazione; le dichiarazioni che non contengono tutti gli elementi indicati, a pena di inammissibilità, dalla legge andranno, invece, ugualmente trattate, essendo sempre possibile il completamento degli elementi informativi mancanti, nell’incontro finale con il datore di lavoro; chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni di legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Nessuna ulteriore attività è richiesta al dichiarante/datore di lavoro ed al lavoratore interessato, in attesa della lettera di convocazione della Prefettura-UTG, che conterrà tutte le indicazioni riguardanti l’appuntamento tra le parti (luogo, giorno e orario) per gli ulteriori adempimenti di legge. 

E’ importante indicare correttamente i recapiti dove il dichiarante può essere normalmente rintracciato.

 

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