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SERVIZI > Istituto tutela ed assistenza lavoratori > Sanatoria legge Bossi - Fini > Rigetto e archiviazione delle dichiarazioni

Le Prefetture-UTG accantoneranno le pratiche se sono incomplete nella compilazione o mancano degli allegati previsti. Saranno accantonate le pratiche che appaiono non ricevibili o se presentano aspetti di dubbio o di particolare complessità. Sarà altresì rinviata la trattazione delle dichiarazioni riguardanti le parti che non si sono presentate senza giustificato motivo all’appuntamento indetto dallo sportello polifunzionale.

Tali dichiarazioni saranno trattate al termine di tutta la procedura di emersione del lavoro irregolare. 

I provvedimenti di rigetto delle dichiarazioni di emersione saranno inviati nei casi in cui siano rilevati degli elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (art.33, c.7 Legge 30 luglio 2002) da parte delle Questure, a seguito della verifica delle condizioni soggettive dei soggetti interessati tramite l’interrogazione degli archivi elettronici del C.E.N. (Centro Elaborazione Nazionale) della Polizia di Stato di Napoli. 

Le Prefetture-UTG provvederanno a rigettare con provvedimento formale anche le istanze per le quali le Questure non hanno motivatamente fornito il nulla osta. 

I provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze dovranno essere notificati al domicilio del dichiarante tramite il servizio postale, evidenziando che, dalla data di notifica, decorreranno i termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego.

 

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