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> Regolamento sulle modalità applicative delle norme di
attuazione dello statuto speciale di autonomia, approvate con d.
lgs. 12 aprile 2001, n. 221 e della legge regionale 27 febbraio
1997, n. 3
TITOLO I
Disposizioni di carattere generale
Art.1
(Contenuto del Regolamento)
1. Il presente Regolamento riporta le disposizioni attuative ed esecutive delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino Alto Adige approvate con D. LGS. 12 aprile 2001, n. 221 (di seguito, denominate: "NORME DI ATTUAZIONE"), che integra le precedenti norme di attuazione approvate con D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, nonché della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, recante "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale", di seguito denominata "LEGGE REGIONALE".
2. Il Regolamento disciplina altresì le modalità applicative degli strumenti previsti nella deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 1999, n. 713, di seguito, per brevità, "PROGETTO PENSPLAN", con la quale è stato approvato il progetto di sviluppo delle attività del "Centro pensioni complementari regionali s.p.a.", di seguito denominato "CENTRUM PENSPLAN".
Art.2
(Obiettivi normativi e coinvolgimento delle parti)
1. L'obiettivo generale, in conformità a quanto stabilito dalle NORME DI ATTUAZIONE, è quello di dare sicurezza e serenità a tutti i cittadini nella vecchiaia, tramite il sostegno e la promozione della previdenza complementare in ogni sua forma e prevedendo le necessarie garanzie per i cittadini residenti in Regione iscritti a fondi pensione, siano questi negoziali o aperti, territoriali o nazionali, convenzionati o meno, ai sensi dell' articolo 19 del presente Regolamento, con il CENTRUM PENSPLAN.
2. Per il pieno perseguimento di tutti i fini della LEGGE REGIONALE, la Regione dà atto della rilevanza del coinvolgimento e della compartecipazione attiva delle parti sociali e segnatamente delle organizzazioni sindacali e delle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti sul territorio regionale.
3. La Regione è tenuta quindi a favorire e stimolare la collaborazione delle parti sociali per la realizzazione del PROGETTO PENSPLAN.
Art.3
(Destinatari degli interventi di cui alla LEGGE REGIONALE)
1. In ossequio al principio sancito nell'articolo 1 bis, comma 1, delle NORME DI ATTUAZIONE, sono destinatari degli interventi nel complesso previsti dalla LEGGE REGIONALE, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale nonché tutti coloro che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero sono dipendenti di aziende che ivi operano prevalentemente, qualora gli stessi siano iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal D. LGS. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche (di seguito, "D. LGS. 124/93") siano questi negoziali o aperti, territoriali o nazionali, convenzionati o meno, ai sensi dell' articolo 19 del presente Regolamento, con il CENTRUM PENSPLAN, e qualora gli stessi siano consenzienti alla comunicazione dei propri dati personali (nominativo e indirizzo) alla Regione per finalità strettamente ed esclusivamente connesse e strumentali all' aggiornamento sulle provvidenze della Regione e alla loro attuazione in base alla LEGGE REGIONALE.
Art.4
(Compiti del CENTRUM PENSPLAN)
1. Per l'operatività degli interventi previsti dal presente Regolamento e per ogni altro attinente alla materia previdenziale, la Regione, in conformità a quanto disposto nell' articolo 3 della LEGGE REGIONALE, si avvale del CENTRUM PENSPLAN, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della LEGGE REGIONALE per la realizzazione del PROGETTO PENSPLAN. All'uopo la Regione mette a disposizione del CENTRUM PENSPLAN il Fondo di Solidarietà, di cui all'articolo 9 della LEGGE REGIONALE e all' articolo 6 del presente Regolamento, la cui consistenza è definita in misura tale da garantire, attraverso le rendite ottenute dall' investimento del Fondo stesso, la copertura degli oneri associati ai compiti del CENTRUM PENSPLAN.
2. In forza della LEGGE REGIONALE, il CENTRUM PENSPLAN è tenuto:
a) a favorire la costituzione, l'avviamento ed il funzionamento dei fondi pensione sotto il profilo amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della LEGGE REGIONALE;
b) a promuovere ed istituire, tramite le proprie strutture e/o con convenzioni, ai sensi delle NORME DI ATTUAZIONE, fondi pensione aperti a carattere regionale e/o altri strumenti previdenziali per persone per le quali non sussistano o non operino previsioni normative che consentano l´adesione a forme di previdenza complementare disciplinate dal D. LGS. 124/93, o per adeguare le provvidenze previste dalla LEGGE REGIONALE;
c) a fornire agli iscritti adeguate garanzie in ordine alle prestazioni erogate dai fondi pensione disciplinati dal D. LGS. 124/93, a norma dell'articolo 3, commi 1 e 5 della LEGGE REGIONALE ed ai sensi degli articoli 8 ss. del presente Regolamento;
d) a fornire incentivi ed ad effettuare gli interventi a sostegno dei versamenti contributivi a favore di soggetti in difficoltà economica e familiare, a norma dell'articolo 6 della LEGGE REGIONALE ed ai sensi degli articoli 11 e ss. del presente Regolamento;
e) a fornire agli iscritti ai fondi pensione disciplinati dal D. LGS. 124/93 servizi amministrativi, contabili e logistici, ai sensi degli articoli 16 ss. del presente Regolamento; nella prestazione di tali servizi e per quanto possibile il CENTRUM PENSPLAN favorisce il coinvolgimento delle istituzioni di patronato maggiormente rappresentative sui rispettivi territori della Provincia di Trento e di Bolzano;
f) a operare una gestione finanziaria delle risorse di cui all'articolo 9 della LEGGE REGIONALE tale da garantire la copertura a lungo termine degli interventi nel complesso previsti dalla stessa;
g) ad eseguire ogni ulteriore incarico di volta in volta conferito dalla Regione.
3. Il CENTRUM PENSPLAN deve inoltre impostare e portare a compimento un programma di promozione e di marketing, al fine di accelerare al massimo le adesioni ai fondi pensione e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione del Trentino e dell'Alto Adige, nonché di favorire la definizione da parte dei singoli iscritti di un volume di risparmio previdenziale congruo con le aspettative degli stessi per quanto attiene i trattamenti pensionistici complementari. A tal fine il CENTRUM PENSPLAN è tenuto altresì a sviluppare un'immagine di comunicazione, anche graficamente definita, che sia unitaria ed immediatamente rappresentativa del PROGETTO PENSPLAN, comprendente tutti i fondi pensione convenzionati ed i soggetti aderenti al PROGETTO PENSPLAN stesso, e che renda evidente il ruolo della Regione nel PROGETTO PENSPLAN, con le forme previste all' Allegato 1.
4. Il CENTRUM PENSPLAN deve inoltre porre in essere ogni attività operativa finalizzata agli ulteriori obiettivi individuati dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 5 della LEGGE REGIONALE.
Art.5
(Comitato di coordinamento)
1. La Regione costituisce un Comitato di coordinamento, quale strumento concreto di collaborazione e coordinamento tra tutti i fondi pensione coinvolti nel PROGETTO PENSPLAN, mediante la stipulazione di una Convenzione con il CENTRUM PENSPLAN ai sensi dell' articolo 19 del presente Regolamento.
2. Il Comitato di coordinamento è composto dall'Assessore regionale competente per materia; dal presidente e dal direttore generale del CENTRUM PENSPLAN; in rappresentanza di ciascuno dei fondi pensione convenzionati, che abbiano almeno 1.000 iscritti, rispettivamente da uno o due membri a seconda che il numero degli iscritti stessi sia inferiore o superiore ai 10.000 nonché tre membri se il numero degli iscritti supera i 70.000; un rappresentante per ogni Provincia autonoma indicato dalle associazioni a tutela dei consumatori più rappresentative sui rispettivi territori; un rappresentante per ogni Provincia autonoma delle istituzioni di patronato maggiormente rappresentative nei rispettivi territori; due rappresentanti per ogni Provincia autonoma delle organizzazioni sindacali e delle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti sul territorio regionale. Funge da segretario un dipendente del CENTRUM PENSPLAN. Il Comitato di coordinamento è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia o, in sua sostituzione, dal Presidente del CENTRUM PENSPLAN.
3. Il Comitato di coordinamento viene sentito dalla Regione sui principi direttivi dell'attuazione del PROGETTO PENSPLAN, e in ordine all'impostazione delle attività dello stesso PROGETTO PENSPLAN e ad ogni altro aspetto di carattere generale interessante la previdenza complementare, al fine di sfruttare al meglio le sinergie derivanti da un'impostazione strategica comune.
In particolare il Comitato di coordinamento viene tra l' altro sentito dalla Regione sui criteri in base ai quali viene verificata inizialmente e poi periodicamente dalla Regione la congruità e la compatibilità dell'impostazione e dell'attuazione della gestione dei fondi pensione convenzionati ai sensi dell' articolo 19 con l'impegno della Regione assunto in base alla LEGGE REGIONALE. Questi criteri coincideranno principalmente con:
a. le caratteristiche del fondo pensione e/o delle singole linee di investimento (in base alle caratteristiche/classificazioni attribuite ai fondi da parte di Assogestioni);
b. i profili di rendimento/rischio dei benchmark di riferimento del fondo pensione e/o delle singole linee di investimento;
c. i profili di rischio offerti dal fondo pensione;
d. il costo (secondo, tra l' altro, i criteri della "total expense ratio") del fondo pensione e/o delle singole linee di investimento;
e. la solidità del fondo pensione stesso in riferimento all'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari a favore dei propri iscritti e/o la riassicurazione e gli ulteriori profili di sicurezza della compagnia di assicurazione incaricata da detto fondo per erogare i trattamenti stessi.
4. Il Comitato di coordinamento si riunisce su convocazione del Presidente non meno di quattro volte all'anno e comunque quando ne fanno richiesta motivata almeno cinque componenti. Esso è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri.
Art.6
(Fondo di Solidarietà)
1. Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla LEGGE REGIONALE, la Regione eroga al CENTRUM PENSPLAN i mezzi indicati dal piano di finanziamento approvato dalla Giunta regionale con apposito conchiuso, in conformità a quanto previsto nella LEGGE REGIONALE medesima e nelle rispettive leggi di bilancio.
2. Con le risorse di cui al comma 1, il CENTRUM PENSPLAN è tenuto ad istituire un Fondo di Solidarietà, anche sotto forma di capitale sociale, per far fronte a tutti i compiti assegnati dalla LEGGE REGIONALE e dal presente Regolamento, articolati in via primaria, secondo le forme del suddetto piano finanziario, in:
a) garanzia agli iscritti in ordine alle prestazioni erogate dai fondi pensione (articoli 8 ss. del presente Regolamento);
b) incentivi ed interventi a sostegno dei versamenti contributivi a favore di soggetti in situazioni di difficoltà economica e familiare (articoli 11 ss. del presente Regolamento);
c) servizi amministrativi, contabili e logistici (articoli 16-18 del presente Regolamento);
d) assunzione delle iniziative idonee ad assicurare a tutti i cittadini della Regione l'accesso alla previdenza complementare.
3. Al fine di dare certezza alla finalità previdenziale degli incentivi ed interventi di cui all' articolo 11 del presente Regolamento, il CENTRUM PENSPLAN aprirà una posizione individuale in strumenti finanziari scelti dal CENTRUM PENSPLAN stesso a favore degli aventi diritto, su cui versare gli incentivi ed interventi stessi nelle misure previste, per poi opportunamente investirli ed infine trasferirli al fondo pensione designato dal beneficiario al momento del pensionamento nel sistema obbligatorio pubblico ad esclusivo scopo di integrazione della pensione complementare oppure dell' importo riscattato ai sensi del comma 5 del presente articolo. In caso di decesso del diretto beneficiario, l'importo confluisce nel Fondo di Solidarietà per le finalità della LEGGE REGIONALE. Gli accantonamenti previsti all' articolo 18 del presente Regolamento, sempre in caso di decesso del diretto beneficiario,vengono destinati all' integrazione del trattamento pensionistico dei soli figli a carico di età inferiore a 25 anni o al coniuge. In mancanza di tali soggetti l' importo confluisce nel Fondo di Solidarietà per le finalità della LEGGE REGIONALE.
4. Gli importi accantonati tramite gli interventi e gli incentivi di cui agli articoli 11 e 18 non spettano a coloro che, pur avendo maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare ai sensi di legge, ed avendo beneficiato degli interventi medesimi al momento della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria pubblica si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) abbiano interrotto volontariamente le contribuzioni ai fondi pensione per un periodo di cinque anni o più;
b) non trasformino in rendita almeno due terzi del patrimonio maturato nell'ambito della previdenza complementare;
c) non siano residenti in Regione.
5. Gli importi accantonati tramite gli interventi e gli incentivi di cui agli articoli 11 e 18 spettano, ai sensi del comma 3, anche ai beneficiari degli interventi e incentivi che al momento della cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento nel sistema obbligatorio pubblico non hanno maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare e riscattano la propria posizione, qualora gli stessi soggetti abbiano, al momento del riscatto, una anzianità di iscrizione ai fondi pensione di almeno tre anni ovvero di cinque a partire dal 1.1.2007, purché non abbiano interrotto volontariamente le contribuzioni ai fondi pensione, non abbiano effettuati riscatti di alcun genere e/o goduto di anticipazioni, e siano residenti in Regione.
6. Le risorse non attribuite a norma del presente articolo vengono utilizzate dal CENTRUM PENSPLAN per le finalità di cui alla LEGGE REGIONALE.
Art.7
(Aggiornamenti ai soggetti di cui all'articolo 3 sul PROGETTO PENSPLAN)
1. La Regione assicura a tutti i soggetti di cui all'articolo 3 un costante aggiornamento sugli sviluppi del PROGETTO PENSPLAN, con particolare riguardo alle novità relative all'accesso alle provvidenze di cui alla LEGGE REGIONALE.
TITOLO II
Garanzie in ordine alle prestazioni erogate dai Fondi pensione
Art.8
(Contenuto e finalità delle garanzie delle prestazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 5 della LEGGE REGIONALE, la garanzia agli iscritti consiste nel salvaguardare il montante accumulato dagli stessi prima del pensionamento nonché nell'assicurare loro l'erogazione delle prestazioni previdenziali, secondo le modalità stabilite nei commi seguenti.
2. Le garanzie fornite dalla Regione hanno ad oggetto:
a) nella fase della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare, almeno la protezione del montante, indipendentemente dal periodo di permanenza nel fondo pensione, con decorrenza di un periodo massimo di due anni prima del pensionamento obbligatorio pubblico, indicato dall' interessato al CENTRUM PENSPLAN;
b) nella fase di erogazione delle prestazioni, la garanzia della continuazione del trattamento pensionistico complementare per un periodo massimo di due anni nel caso di insolvenza del fondo pensione e/o liquidazione coatta amministrativa della compagnia di assicurazione incaricata da detto fondo all'erogazione dei trattamenti, dietro surrogazione della Regione, da parte dell'interessato, nelle conseguenti azioni di regresso nei confronti del fondo pensione e/o della compagnia di assicurazione e/o della compagnia di riassicurazione.
3. Il diritto alla garanzia di cui alla lettera b) del comma 2 potrà essere escluso, in qualsiasi momento nei confronti di iscritti a fondi pensione, convenzionati o meno con il CENTRUM PENSPLAN ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento, che, in base alle risultanze di verifiche operate dalla Regione, risultino non rispettare i criteri di congruità e compatibilità con l' impegno della Regione assunto con la LEGGE REGIONALE, oppure abbiano stipulato delle convenzioni con compagnie di assicurazione per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari che non offrano un'adeguata riassicurazione e gli ulteriori profili di sicurezza richiesti dalla Regione anche in misura superiore a quanto stabilito dalle leggi del settore.
Art.9
(Procedura)
1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 siano iscritti ad un fondo pensione convenzionato con il CENTRUM PENSPLAN ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento, le garanzie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell' articolo precedente vengono ad essi prestate in via automatica dal momento della maturazione dei requisiti salvo l' espresso rifiuto per iscritto da parte dell' interessato di beneficiare delle garanzie della Regione. Il venir meno della convenzione tra fondo pensione e CENTRUM PENSPLAN ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, determina la necessità a carico di qualsiasi iscritto a tale fondo pensione di richiedere le garanzie di cui all' articolo 8 con la procedura indicata nel comma seguente.
2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 siano iscritti ad un fondo pensione che non ha stipulato una convenzione con il CENTRUM PENSPLAN ai sensi dell'articolo 19, le garanzie di cui alle lettera a) e b) del comma 2 dell' articolo precedente vengono prestate:
a) per quanto riguarda la garanzia di cui alla lettera a) del comma 2 dell' articolo 8, a seguito di apposita domanda di trasferimento dell' importo capitalizzato nell' ambito del proprio fondo pensione ad un fondo pensione indicato dalla Regione, da inoltrare non prima di un anno e non meno di 6 mesi dalla maturazione dei requisiti. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta dal CENTRUM PENSPLAN. Il soggetto richiedente dovrà altresì indicare il soggetto (fondo pensione e/o compagnia di assicurazione) al quale dovrà essere trasferito, trascorso il periodo di garanzia, l'importo capitalizzato per l' erogazione del trattamento pensionistico complementare.
b) Per quanto riguarda la garanzia di cui alla lettera b) del comma 2 dell' articolo 8, con apposita domanda da presentare non prima di sei mesi dalla maturazione dei requisiti di cui alla garanzia indicata nella lettera a) precedente. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta dal CENTRUM PENSPLAN.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo il CENTRUM PENSPLAN è autorizzato a stipulare appositi accordi con i fondi pensione non convenzionati, qualora questi stessi fondi siano disposti a versare in Regione eventuali tassazioni riferibili agli iscritti residenti in Regione, e/o a svolgere investimenti locali in Regione compatibili con le strategie di investimento adottate. Gli accordi dovranno esplicitamente escludere l' utilizzo in qualsiasi forma da parte di detti fondi dell'immagine di comunicazione unitaria del PROGETTO PENSPLAN nonché della Regione Trentino Alto Adige.
Art.10
(Rivalsa)
1. Il CENTRUM PENSPLAN, successivamente ad ogni proprio intervento per quanto riguarda le garanzie, deve porre in essere ogni azione utile al reintegro del proprio capitale a carico degli eventuali responsabili per atti dolosi o colposi.
TITOLO III
Incentivi e interventi a sostegno dei versamenti contributivi
Art.11
(Contenuto e finalità degli incentivi e degli interventi a sostegno dei versamenti)
1. Il presente Titolo disciplina, a norma dell'articolo 6 della LEGGE REGIONALE, gli incentivi ed interventi della Regione, finalizzati al sostegno dei versamenti contributivi a favore di soggetti di cui all'articolo 3 che versino in particolari situazioni di bisogno e nelle situazioni di difficoltà previste nell' art. 12. Tali interventi sono erogati attraverso le procedure indicate nell'articolo 14 ai richiedenti che si trovino nelle condizioni disciplinate dall'articolo 12.
Art.12
(Destinatari)
1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 11 i soggetti di cui all'articolo 3, per i quali sia verificata la presenza contemporanea dei seguenti requisiti:
a) residenza in un Comune della Regione da almeno due anni;
b) adesione ad un fondo pensione da almeno due anni;
c) continuità dei versamenti al fondo pensione durante l' ultimo anno lavorativo o di attività nel periodo precedente alla situazione di difficoltà; ed in ogni caso non aver omesso volontariamente il versamento delle contribuzioni ai fondi pensione per un periodo di cinque anni o più;
d) per quanto concerne il nucleo familiare reddito complessivo, al netto delle imposte sul reddito, non superiore a 50.000 (cinquantamila) Euro o patrimonio, calcolato al netto dell' eventuale residenza di proprietà, non superiore a 100.000 (centomila) Euro. Tali limiti sono periodicamente rivalutati dalla Giunta regionale o corretti dalla stessa in base alle esigenze di una equilibrata gestione delle risorse di cui all' articolo 6, comma 1, del presente Regolamento;
e) presenza di una condizione di difficoltà economica e familiare derivante da:
a. percezione di indennità di disoccupazione;
b. iscrizione alle liste di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;
c. iscrizione alle liste di mobilità regionali di cui alla Legge Regionale 27 novembre 1993, n. 19;
d. iscrizione alla cassa integrazione guadagni ordinaria e cassa integrazione edilizia per eventi meteorologici limitata alla contribuzione minima prevista dal contratto di lavoro a carico del lavoratore, da almeno due mesi;
e. iscrizione alla cassa integrazione straordinaria;
f. periodi di malattia, che si prolunghino oltre al periodo indennizzato da parte dell' ente e del datore di lavoro, tenendo conto del mese di carenza;
g. grave difficoltà economica del nucleo familiare di appartenenza dovuta a calamità naturali o ad eventi di particolare ed eccezionale gravità.
2. Fino al permanere del regime di adesione volontaria alla previdenza complementare la Regione concede un incentivo straordinario fino a 300 (trecento) Euro, secondo i criteri stabiliti dalla Regione stessa, per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa che possiedono i seguenti requisiti:
a) età inferiore ai 28 anni se maschi e 30 se femmine;
b) almeno due anni di effettiva contribuzione al fondo pensione con un minimo di almeno 1.000 (mille) Euro all' anno;
c) un reddito medio annuo complessivo e personale, al momento della richiesta, inferiore a 15.000 (quindicimila) Euro.
3. La Regione, sentito il Comitato di Coordinamento di cui all' art. 5, si riserva di revisionare periodicamente i suddetti incentivi e interventi di sostegno per adeguarli all' evoluzione economica e sociale e per tener conto degli equilibri finanziari propri del PROGETTO PENSPLAN.
4. Il CENTRUM PENSPLAN stabilisce la documentazione che deve essere presentata dai richiedenti per dimostrare la presenza delle suddette condizioni di difficoltà economica e familiare nonché dei requisiti per poter accedere all' incentivo straordinario di cui al comma 2 del presente articolo.
Art.13
(Erogazione ed entità degli interventi)
1. Gli interventi di sostegno di cui all' articolo 12, comma 1, hanno durata non superiore a undici mesi. Il numero di mesi per cui spetta l' intervento è determinato dividendo per trenta il numero di giorni in condizioni di difficoltà economica e familiare, escludendo dal computo eventuali resti. Tutti gli interventi di cui all' articolo 12, comma 1, possono essere ripetuti più volte nell' arco dell'intera vita contributiva, ma con un massimo di trentatre mesi e comunque per un importo complessivamente non superiore a 4.000 (quattromila) Euro per beneficiario, a condizione che i singoli periodi siano seguiti da almeno sei mesi continuativi di contribuzione al fondo pensione.
2. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, verranno corrisposte somme mensili pari a quelle medie versate dagli interessati nel corso dell' anno precedente e con il limite superiore pari al valore medio delle contribuzioni registrate dal più rappresentativo fondo pensione convenzionato con il CENTRUM PENSPLAN ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento.
3. Il CENTRUM PENSPLAN rende conto annualmente, oppure in seguito a specifica richiesta da parte della Regione e/o del Comitato per il sostegno contributivo di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, delle erogazioni effettuate nel periodo di riferimento o nel periodo oggetto della richiesta.
Art.14
(Procedura)
1. Gli interessati agli interventi di cui all'articolo 11 devono presentare domanda al CENTRUM PENSPLAN, direttamente o tramite i patronati e gli altri organismi convenzionati, utilizzando la procedura informatica a tal fine predisposta, entro 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per l' incentivo straordinario di cui all' articolo 12, comma 2, o entro 3 mesi dal venir meno della condizione di difficoltà economica e familiare per gli interventi a sostegno di cui all'articolo 12, comma 1, e comunque non oltre 15 mesi dall'insorgere della stessa.
2. Le domande per l'accesso agli incentivi o agli interventi, corredate dalle documentazioni prescritte dal CENTRUM PENSPLAN, sono presentate dagli interessati avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dalla normativa vigente in materia. Il CENTRUM PENSPLAN, anche avvalendosi delle strutture pubbliche e dei loro organi quali ad esempio la Regione, le Province, i Comuni, i Comprensori, le Comunità di valle, controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte anche per gli aspetti relativi alla condizione economica. A tal fine è possibile usare il metodo della verifica con controlli a campione. Nell'espletamento di tali controlli il CENTRUM PENSPLAN può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, articolo 4, comma 6, e successive modificazioni ed integrazioni, il CENTRUM PENSPLAN può procedere al controllo della veridicità dei dati autocertificati anche confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, del Catasto - Tavolare, nonché mediante l'accesso all'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, istituita ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 4 agosto 2000, n. 269.
Art.15
(Comitato per il sostegno contributivo; Comitato esecutivo)
1. In applicazione dell'articolo 3, commi 3 e 4 della LEGGE REGIONALE, il coinvolgimento e la consultazione delle parti sociali e delle Province autonome in vista degli incentivi ed interventi operati dal CENTRUM PENSPLAN, sono perseguiti mediante la costituzione del Comitato per il sostegno contributivo, composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia;
b) da un rappresentante di ciascuna Provincia autonoma;
c) dal presidente e dal direttore generale del CENTRUM PENSPLAN;
d) da quattro rappresentanti delle parti sociali istitutive dei fondi pensione regionali, di cui due designati dalle parti datoriali e due dalle parti sindacali;
e) da un rappresentante per ciascuna provincia autonoma rappresentativo delle istituzioni assistenziali e/o di volontariato operanti in campo sociale più rappresentative nei rispettivi territori.
2. Il Comitato per il sostegno contributivo, che si riunisce almeno una volta all'anno e comunque quando lo richiedono, con istanza motivata, non meno di quattro suoi membri, è presieduto dall'Assessore regionale o da un membro dallo stesso delegato, e svolge i seguenti compiti:
a) formula proposte in ordine alla portata ed ai destinatari degli incentivi ed interventi a sostegno di versamenti contributivi riguardanti la previdenza complementare a favore di soggetti in situazioni di difficoltà, nel rispetto del piano di finanziamento di cui all' articolo 6, comma 1, del presente Regolamento;
b) formula proposte in ordine alle modalità operative di erogazione degli incentivi ed interventi suddetti da parte del CENTRUM PENSPLAN;
c) si esprime in tutte le occasioni in cui ne viene fatta richiesta dalla Regione e dalle Province autonome;
d) nomina un Comitato esecutivo.
3. Il Comitato esecutivo, nominato al proprio interno dal Comitato per il sostegno contributivo, è composto dall'Assessore regionale competente per materia, da un rappresentante delle parti sociali e da un rappresentante del CENTRUM PENSPLAN. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, e delibera a maggioranza dei presenti. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del rappresentante delle parti sociali o del rappresentante del CENTRUM PENSPLAN le decisioni sono assunte dal Presidente del Comitato esecutivo.
4. Il Comitato esecutivo ha in particolare i seguenti compiti:
a) esamina le pratiche relative alle domande pervenute con riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera e), punto g del presente Regolamento;
b) esegue controlli sulle dichiarazioni rese da parte dei richiedenti.
Titolo IV
Servizi amministrativi, contabili e logistici
Art.16
(Contenuto e finalità della prestazione dei servizi)
1. Al fine di un abbattimento dei costi amministrativi/contabili e logistici dei fondi pensione e per garantire in tal modo agli iscritti ulteriori vantaggi previdenziali la Regione, in base all'articolo 1bis delle NORME DI ATTUAZIONE e all'articolo 3 della LEGGE REGIONALE, garantisce tramite il CENTRUM PENSPLAN ai destinatari degli interventi della LEGGE REGIONALE di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, i servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali in forma gratuita e secondo le procedure di cui all'articolo 17, rispettivamente all'articolo 18.
Art.17
(Procedure per soggetti di cui all'articolo 3 iscritti in un fondo pensione convenzionato ai sensi dell' articolo 19)
1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 siano iscritti ad un fondo pensione convenzionato con il CENTRUM PENSPLAN ai sensi dell' articolo 19 del presente Regolamento, i servizi vengono ad essi prestati direttamente tramite il fondo di appartenenza, secondo le procedure di cui al comma 2.
2. I fondi pensione convenzionati ai sensi dell' articolo 19 hanno diritto di usufruire dei servizi amministrativi, contabili e logistici necessari al corretto funzionamento del fondo pensione in base al D. LGS. 124/93 in forma gratuita, secondo le modalità stabilite dal CENTRUM PENSPLAN in considerazione della sostenibilità degli oneri economici e gestionali che ne derivano.
3. Rimangono a carico dei fondi pensione convenzionati le spese sostenute dal CENTRUM PENSPLAN in nome e per conto degli stessi, nonché le spese sostenute su espressa richiesta dei fondi pensione convenzionati medesimi.
4. Il venir meno della convenzione tra fondo pensione e CENTRUM PENSPLAN ai sensi dell' articolo 19 del Regolamento, circostanza oggetto di apposita comunicazione ai sensi dell' articolo 7 del presente Regolamento, determina la necessità a carico di qualsiasi iscritto a tale fondo pensione di richiedere, con apposita domanda indirizzata al CENTRUM PENSPLAN, l' accantonamento di cui all' articolo 18 con la procedura ivi indicata.
Art.18
(Procedure per soggetti di cui all'articolo 3 iscritti in un fondo pensione non convenzionato ai sensi dell' articolo 19)
1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 siano iscritti ad un fondo pensione non convenzionato ai sensi dell'articolo 19, per i servizi a favore dell' iscritto viene assicurato l'accantonamento di una somma (tutto incluso) fino ad 10 (dieci) Euro annui, determinata in base ai criteri stabiliti dalla Regione stessa, periodicamente modificabile sulla base dei dati relativi ai maggiori fondi pensione nazionali così come individuati da parte dell'autorità di vigilanza.
2. Ai fini del comma 1, gli interessati dovranno presentare al CENTRUM PENSPLAN ogni anno apposita domanda, redatta sul modulo dallo stesso fornito ed al quale deve essere allegata documentazione comprovante:
a) la residenza da parte del richiedente in un Comune della Regione da due o più anni;
b) l´iscrizione da parte del richiedente in un fondo pensione disciplinato dal D. LGS. 124/93 e la data di iscrizione;
c) la regolarità dei versamenti contributivi al fondo pensione da parte del richiedente da almeno un anno;
d) l´ultimo rendiconto del fondo pensione, da cui risultano il regime e l´entità delle singole voci di spesa.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo il CENTRUM PENSPLAN è autorizzato a stipulare appositi accordi con i fondi pensione non convenzionati, qualora questi stessi fondi siano disposti a versare in Regione eventuali tassazioni riferibili agli iscritti residenti in Regione, e/o a svolgere investimenti locali in Regione compatibili con le strategie di investimento adottate. Gli accordi dovranno esplicitamente escludere l' utilizzo in qualsiasi forma da parte di detti fondi dell'immagine di comunicazione unitaria del PROGETTO PENSPLAN nonché della Regione Trentino Alto Adige.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art.19
(Convenzione con il CENTRUM PENSPLAN)
1. La Convenzione con il CENTRUM PENSPLAN, per ottenere il diritto ad usufruire dei servizi amministrativi, contabili e logistici necessari al corretto funzionamento del fondo pensione in base al D. LGS. 124/93 in forma gratuita, può essere stipulata con i fondi pensione negoziali regionali e infraregionali, i fondi pensione aziendali locali e i fondi pensione aperti, quest'ultimi se prevalentemente orientati e destinati verso i soggetti di cui all'articolo 3 del Regolamento, con sede legale e struttura in Regione, che intendano agevolare l´accesso dei propri iscritti alle garanzie, ai servizi ed alle altre provvidenze della LEGGE REGIONALE, a condizione che ricorrano i seguenti requisiti:
a) il fondo pensione sia conforme alla disciplina dettata dal D. LGS. 124/93 e successive modifiche;
b) il fondo pensione rispetti tutte le prescrizioni degli organismi di vigilanza ed in particolare della COVIP e, per quanto riguarda la gestione finanziaria ed i rapporti con la banca depositaria, le disposizioni di cui alla D. LGS. 124/93, le istruzioni impartite dalla COVIP e dagli altri organismi di vigilanza, e le convenzioni stipulate con i gestori finanziari rispettivamente con la banca depositaria nonché con le società assicuratrici erogatrici dei trattamenti previdenziali complementari, ai sensi di legge;
c) il fondo pensione applichi la LEGGE REGIONALE ed il presente Regolamento, integrativi delle disposizioni nazionali, e collabori attivamente con la Regione ed il CENTRUM PENSPLAN per la piena attuazione della normativa vigente e il conseguimento dei fini da essa individuati;
d) il fondo pensione abbia ottenuto il visto previsto dall' articolo 2, comma 4, della LEGGE REGIONALE, qualora trattasi di fondo pensione per lavoratori dipendenti, istituito a seguito di contrattazione tra le parti sociali a livello regionale, oppure di fondo pensione per lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi dalle rispettive associazioni e sindacati di rilievo regionale;
e) l´impostazione e l´attuazione della gestione del fondo pensione, verificati dalla Regione secondo i criteri di cui all' articolo 5, comma 3, lettera a) del presente Regolamento, siano e rimangano congrue e compatibili con l' impegno della Regione assunto in base alla LEGGE REGIONALE nonché con l' obiettivo di offrire ai propri cittadini soluzioni adeguate e di qualità;
f) il fondo pensione abbia conseguito e consegua, nel medio periodo, risultati di gestione finanziaria del patrimonio ritenuti congrui dalla Regione;
g) tenuto conto dei servizi amministrativi, contabili e logistici messi a disposizione a titolo gratuito, il fondo pensione assuma scelte coerenti con l' obiettivo di minimizzare i costi diretti a carico del fondo, e di riflesso, gli oneri che gravano sugli iscritti; ed inoltre il fondo minimizzi le quote di iscrizione e associative, anche tenuto conto del carattere regressivo delle stesse, ovvero della maggior incidenza che proporzionalmente hanno sui lavoratori con salari e contribuzioni inferiori;
h) la selezione dei gestori finanziari avvenga secondo una procedura particolarmente qualificata che, prendendo a riferimento l'asset allocation del fondo e il mandato e lo specifico stile di gestione, preveda un adeguato questionario destinato alla raccolta delle informazioni dettagliate sui vari aspetti che descrivono il gestore (quali storia, personale, clienti, modalità operative, performances specifiche); al fine di pervenire alla graduatoria finale dovranno poi ex ante essere definiti i criteri di valutazione di tutti gli specifici dati raccolti, le modalità di interazione tra i criteri stessi, i principi che saranno seguiti per individuare la short list tra cui, attraverso colloqui, scegliere infine il vincitore;
i) il fondo pensione si coordini preventivamente con il CENTRUM PENSPLAN per quanto attiene ogni decisione che, sul piano amministrativo/contabile e gestionale, implichi una revisione delle procedure adottate o dell' impostazione dei servizi resi dal CENTRUM PENSPLAN ai fondi pensione convenzionati;
j) il fondo pensione garantisca una ricaduta fiscale sul territorio ovvero favorisca, compatibilmente con le strategie di investimento adottate e approvate dalla COVIP, tenuto conto degli obiettivi di rendimento e rischio e nella piena salvaguardia degli interessi esclusivi degli iscritti, una ricaduta locale delle risorse investite;
k) al fine di non discriminare i propri aderenti, il fondo pensione favorisca in tempi ragionevoli ed in linea con l' evoluzione dell' offerta dei fondi pensione per i propri iscritti la possibilità di scegliere autonomamente tra più modalità di investimento dei propri conferimenti, tra cui anche una modalità di investimento cd. life cycle;
l) fatte salve l'autonomia e la responsabilità gestionale degli organi dei fondi pensione, il fondo partecipi mediante i propri rappresentanti alle riunioni del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
m) anche al fine di rendere evidente agli iscritti al fondo pensione i benefici che derivano dall' intervento regionale, il fondo pensione adotti l'immagine di comunicazione unitaria del PROGETTO PENSPLAN, anche graficamente definita, individuata secondo l'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento, in tutti i rapporti con gli iscritti e in tutti i rapporti esterni nell'ambito territoriale della Regione Trentino Alto Adige, al fine di consentire l'immediata percezione dell'identità e dell'unitarietà del PROGETTO PENSPLAN da parte dei destinatari;
n) il fondo pensione attui misure idonee per consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
2. La domanda di Convenzione è presentata alla Regione, la quale, dopo aver esaminato la completezza della documentazione ed il rispetto dei requisiti prescritti al comma 1, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione dispone l'accoglimento od il rigetto della domanda di Convenzione, da assumersi, con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell' Assessore competente per materia, entro 30 giorni dall'inoltro della proposta. La domanda di Convenzione si intende ricevuta nel giorno in cui è stata depositata, ovvero è pervenuta alla Regione per lettera raccomandata A. R.. Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta; in tale ipotesi il nuovo termine di 60 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante. Il termine è sospeso qualora la Regione chieda ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione prodotta. In tali casi la Regione comunica al fondo interessato l'inizio della sospensione del termine ed il momento in cui esso ricomincia a decorrere.
3. Con la firma della Convenzione di cui al comma 1, il fondo pensione rientra a pieno titolo nel PROGETTO PENSPLAN, per cui gli iscritti al fondo stesso possono beneficiare, senza ulteriori adempimenti, di tutti i servizi e di ogni altra provvidenza stabilita dalla LEGGE REGIONALE.
4. Fermo restando il diritto di revoca del fondo convenzionato, la disdetta della Convenzione, per perdita dei requisiti di cui al comma 1 e/o per violazione della Convenzione, verificata tramite istruttoria della Regione, è deliberata dalla Giunta regionale, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti al fondo interessato e valutate le deduzioni dallo stesso presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine il fondo pensione può chiedere di essere sentito direttamente.
5. Salvo i casi di assoluta gravità, la disdetta è preceduta dalla diffida ad eliminare le violazioni entro un termine prefissato. Nel caso di disdetta della Convenzione il CENTRUM PENSPLAN garantirà al fondo pensione i servizi previsti dalla Convenzione stessa per un tempo massimo di 6 mesi necessario al fondo pensione per l' attivazione di una nuova convenzione con altra società di servizi amministrativi/contabili, agevolando l'eventuale trasferimento di tutti i dati e della documentazione alla medesima società di servizio individuata dal fondo pensione.
6. I fondi pensione cui è stata comunicata la disdetta della Convenzione possono riottenere la stessa solo a seguito di nuova istanza e conseguente procedimento valutativo a norma del comma 2 del presente articolo.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei riguardi dei fondi pensione che hanno già stipulato una convenzione con la Regione/il CENTRUM PENSPLAN anteriormente all'approvazione del presente Regolamento.
Art.20
(Disposizioni operative)
1. La Regione provvede ad emanare tutte le disposizioni necessarie per la corretta e tempestiva applicazione del presente Regolamento.
ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO SULLE MODALITA' APPLICATIVE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA APPROVATE CON DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2001, N. 221 E DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1997, N. 3

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