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STRUTTURA > Statuto

Art. 1
Scopi e compiti

La UIL del Trentino, ai sensi dello statuto nazionale della UIL, funge da Unione regionale, essendo ad essa riconosciuto il ruolo di sindacato operante in una Provincia autonoma e dunque con funzioni altrove riconosciute al livello organizzativo regionale. La UIL del Trentino intrattiene forme e rapporti di collaborazione stretti con la UIL dell’Alto Adige-Sudtirolo, sia ai fini del coordinamento delle iniziative a valenza ultraprovinciale, sia ai fini della gestione di servizi ai lavoratori a valenza regionale.
La C.S.R. - U.I.L. di Trento realizza l’unità organizzativa e politica dei lavoratori di tutte le categorie nell’ambito del proprio territorio.
Essa coordina tutte le organizzazioni sindacali della UIL presenti nel territorio, svolgendo compiti analoghi a quelli che la UIL confederale assolve su tutto il territorio, in conformità con gli scopi istitutivi indicati agli artt. 2 e 3 dello statuto confederale nazionale.
Promuove inoltre tutte le iniziative necessarie a realizzare la crescita della UIL. unitamente agli obiettivi del sindacato per la politica del territorio.
La C.S.R. - U.I.L., in particolare, svolge i seguenti compiti:

1)

promuove ed organizza l’azione necessaria per la difesa degli interessi e dei diritti dei lavoratori del territorio raccogliendone e realizzandone le aspirazioni;

2)

assiste i sindacati provinciali di categoria nella elaborazione dei programmi rivendicativi, nelle relative trattative e nel corso delle eventuali lotte;

3)

sviluppa e realizza la solidarietà - se necessario anche economica - fra tutti i sindacati provinciali di categoria, in appoggio alle rivendicazioni comuni in vista di comuni obiettivi;

4)

è la sede di studio, di ricerca, di elaborazione e di documentazione sulla politica sindacale, economica e sociale di carattere generale da realizzarsi nell’ambito della provincia, nonché di realizzazione delle iniziative necessarie alla soluzione dei problemi dell’assistenza, della previdenza, dei trasporti territoriali, dell’abitazione, delle aziende e dei servizi municipalizzati, dell’immigrazione e di quant’altro investa la vita dei lavoratori nel territorio;

5)

agevola, d’intesa con i sindacati regionali o nazionali di categoria, la costituzione di nuovi sindacati territoriali;

6)

costituisce, sentiti i sindacati di categoria operanti sul territorio, Camere sindacali zonali e comunali per un migliore svolgimento dei propri compiti istituzionali;

7)

attua un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività “no-profit” promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la Unione regionale UIL di Trento può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati o partecipanti. Tali attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Per questo la Unione regionale UIL di Trento si conforma alle seguenti clausole:

divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell’Ente in caso, di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

8)

assolve a tutti quei compiti ed assume le iniziative che il Comitato direttivo riterrà utili e necessarie per svolgere i compiti di coordinamento politico-sindacale nel rispetto dell’autonomia delle categorie;

9)

l’informazione dei propri iscritti anche mediante la pubblicazione di un periodico della C.S.R. del Trentino;

10)

promuovere e sostenere iniziative ed azioni affinché nella società civile vengano rimossi gli ostacoli alla realizzazione della dignità personale e delle pari opportunità tra uomini e donne, alla libertà di pensiero e di azione. 
Ciò in attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della dichiarazione dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Carta dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti del fanciullo, in coerenza con le ragioni d'essere dell'Unione italiana del lavoro - sindacato dei cittadini, al fine di perseguire il riconoscimento delle diversità e delle libertà come valori fondamentali ed inestinguibili di tutte le persone.

Per la realizzazione di questi compiti e di quelli più in generale indicati nell’art. 3 dello statuto confederale nazionale, la Camera sindacale regionale promuove gli strumenti di servizio definiti nell’art. 4 del predetto statuto confederale.

Art. 2
Denominazione e sede

La C.S.R. - U.I.L di Trento è costituita, in via di associazione, da tutti i sindacati provinciali di categoria. La Camera sindacale regionale UIL di Trento assume la denominazione di C.S.R. - U.I.L. del Trentino. La sua struttura politica ed organizzativa può essere articolata in Camere sindacali zonali e Camere sindacali comunali.

Art. 3
La struttura

Gli organi della Camera sindacale regionale, definiti dall’art. 9 dello statuto confederale, sono:

a)

il Congresso;

b)

il Comitato direttivo;

c)

la Segreteria;

d)

il Tesoriere;

e)

il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4
Congresso

Il Congresso è il massimo organo della C.S.R. - U.I.L. cui spettano tutti i poteri deliberativi.
Sono suoi compiti particolari:

a)

esaminare la relazione politica sull’attività svolta dal precedente Congresso;

b)

deliberare sull’indirizzo della Camera sindacale regionale;

c)

esaminare le politiche di bilancio e indirizzo finanziario;

d)

eleggere, secondo le modalità previste dai successivi articoli, il Comitato direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5
Comitato direttivo: composizione

Il Comitato direttivo è formato da un minimo di 40 e un massimo di 50 componenti eletti dal Congresso camerale con le modalità previste dallo statuto confederale nazionale e dal suo regolamento di attuazione.
Il Comitato direttivo, con decisione assunta a maggioranza di 2/3 dei componenti, può cooptare al proprio interno con voto consuntivo, fino ad un massimo del 5% del numero complessivo dei dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi.

Art. 6
Comitato direttivo: compiti

Il Comitato direttivo è l’organo di direzione politica ed organizzativa della Camera sindacale regionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l’altro; è responsabile della pratica attuazione delle delibere congressuali e ne verifica l’applicazione. Risponde della propria attività al Congresso.
Sono suoi compiti particolari:

a)

eleggere al proprio interno nell’ordine e con votazioni distinte e separate, il Segretario responsabile, la Segreteria, il Tesoriere;

b)

convocare il Congresso camerale fissandone, sulla base del regolamento nazionale e regionale, le norme di svolgimento e le modalità di partecipazione e di rappresentanza da conferire alle strutture;

c)

fissare le direttive delle politiche sindacali, organizzative, dei servizi e gestionali;

d)

approvare il rendiconto economico-finanziario e il programma di spesa o il conto consuntivo e il conto preventivo, accompagnati da una relazione finanziaria.

Il Comitato direttivo, per casi particolari, può delegare propri adempimenti al Comitato esecutivo.

Art. 7
Comitato direttivo: riunioni

Il Comitato direttivo camerale si riunisce, in via ordinaria, tre volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato esecutivo o la Segreteria lo ritengano necessario oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.
Il Comitato direttivo è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l’ordine del giorno con almeno quindici giorni di preavviso; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono valide quando è presente almeno il 50% + 1 dei componenti effettivi. Le decisioni sono assunte con le modalità previste dal regolamento di attuazione dello statuto confederale nazionale.
I componenti il Comitato direttivo che senza preventiva e motivata giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e devono essere sostituiti dalla struttura che li aveva designati. I componenti dichiarati decaduti non possono essere rieletti prima della scadenza del mandato congressuale.

Art. 8
Segreteria regionale: composizione

La Segreteria, ferma restando la responsabilità individuale dei segretari per gli incarichi operativi specifici ad ognuno attribuiti, è un organo collegiale composto dal segretario responsabile e da un minimo di 2 ad un massimo di 5 segretari. Gli incarichi operativi ad ogni uno dei segretari sono attribuiti dal segretario responsabile.
La Segreteria può costituire, affidandone la responsabilità anche ad esponenti esterni, Coordinamenti per la trattazione e l'approfondimento di singole materie o per la rappresentanza di specifici interessi.

Art. 9
Segreteria regionale: compiti

La Segreteria regionale è l’organo esecutivo che provvede alla realizzazione delle decisioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo. Assicura la continuità della gestione dell’organizzazione e delibera su tutte le questioni che hanno carattere d’urgenza.
Assicura la direzione quotidiana delle attività confederali e realizza un rapporto sistematico con i sindacati di categoria, con le Camere sindacali zonali e comunali, con gli Enti collaterali e con gli istituti di emanazione confederale provinciale. Provvede inoltre alla organizzazione ed al funzionamento delle attività di servizio e ne coordina l’attività nei vari campi.
Tutti i componenti la Segreteria hanno il diritto di partecipare a qualsiasi congresso o riunione degli organi dei sindacati regionali di categoria.

Art. 10
Il Segretario responsabile

Il Segretario responsabile della C.S.R. - U.I.L. coordina i lavori di segreteria e rappresenta legalmente la UIL di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza politica e legale può essere delegato ad altro componente la Segreteria regionale.

Art. 11
Il Tesoriere

Il Tesoriere assume tutte le funzioni del segretario amministrativo ed è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Art. 12
Il Collegio dei revisori dei conti: compiti

Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare almeno ogni 3 mesi i documenti amministrativi della C.S.R. - U.I.L. e la regolarità di tutte le spese, propone alla Segreteria ed al Comitato esecutivo i miglioramenti che ritiene opportuno e segnala le eventuali carenze.
Con decisione unanime, in accordo con la Segreteria, può avvalersi della consulenza di professionisti esperti in materie amministrative.
Il Collegio dei revisori dei conti redige annualmente una relazione che presenta al Comitato direttivo a completamento del rendiconto finanziario; presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività tra un Congresso e l’altro.
Le modalità e le procedure di funzionamento del Collegio sono fissate dallo statuto confederale e dalla sua regolamentazione di attuazione.

Art. 13
Camere sindacali zonali e comunali

Le Camere sindacali zonali UIL e le Camere sindacali comunali UIL hanno la funzione di rappresentare a livello territoriale o comunale gli organismi della Camera sindacale regionale. Operano in armonia con le C.S.R. - U.I.L. nell’ambito territoriale loro assegnato e sono tenute ad applicare le decisioni assunte dalla Segreteria camerale. Assicurano la tutela degli iscritti tramite i servizi; contribuiscono alla crescita organizzata e favoriscono la diffusione della linea politica della UIL nell’ambito del territorio loro assegnato.

Art. 14
Autonomia delle strutture

I Sindacati regionali di categoria sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte. La Camera sindacale regionale UIL non risponde a qualsiasi titolo e causa, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dai sindacati di categoria e da qualsiasi struttura di ogni ordine e grado aderente all’organizzazione e dalle persone che le rappresentano.
La elezione a membro degli organi direttivi od esecutivi di qualsiasi livello non comporta alcun rapporto di impiego con la Camera sindacale regionale e con l’organizzazione sindacale nel suo insieme.
I sindacati provinciali di categoria sono tenuti ad approvare annualmente il rendiconto economico-finanziario e il preventivo di spesa con le modalità indicate nell’apposito regolamento allegato allo statuto confederale. Entro 15 giorni dalla loro approvazione i rendiconti economici ed i preventivi di spesa devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera sindacale regionale ai fini della verifica delle regolarità di approvazione da parte degli organi preposti.

Art. 15
Provvedimenti disciplinari

L’iscritto alla U.I.L. che si renda colpevole di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque ponga in essere comportamenti lesivi dell’interesse e del buon nome dell’organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

a)

richiamo scritto;

b)

sospensione da 1 a 6 mesi dall’iscrizione;

c)

sospensione o destituzione da eventuali cariche ricoperte nell’ambito degli organismi della Camera sindacale regionale.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari, le procedure, le strutture competenti a decidere ed i termini dei ricorsi sono fissati dallo Statuto confederale nazionale e dal suo Regolamento di attuazione.

Art. 16
Modifica dello statuto

Il presente Statuto può essere modificato solamente dal congresso della Camera sindacale regionale della UIL.
Le proposte di modifica elaborate dalla Segreteria e approvate dal Comitato direttivo, dovranno essere inviate ai sindacati regionali di categoria almeno 10 giorni prima dell’inizio dei relativi congressi.
Le modifiche proposte dai sindacati di categoria, potranno essere sottoposte al congresso camerale solo se approvate dai rispettivi congressi. Tali proposte di modifica dovranno pervenire alla Commissione congressuale, almeno 15 giorni prima del congresso della Camera sindacale regionale.

Art. 17
Validità dello statuto

Eventuali norme in contrasto con lo statuto confederale e con il suo regolamento di attuazione, si considerano soppresse e sono automaticamente sostituite dalle norme contenute nello statuto confederale e dalle nuove norme regolamentari emanate ai sensi dell’art. 57 del predetto statuto.

Art. 18
Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le norme dello statuto confederale nazionale e dei relativi regolamenti di attuazione.

 

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... su come è organizzata la UIL del Trentino, scrivete una e-mail alla sede centrale uiltrento
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