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Per la realizzazione di questi compiti e di quelli più in generale indicati nell’art. 3 dello statuto confederale nazionale, la Camera sindacale regionale promuove gli strumenti di servizio definiti nell’art. 4 del predetto statuto confederale. Art. 2
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a) |
il Congresso; |
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b) |
il Comitato direttivo; |
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c) |
la Segreteria; |
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d) |
il Tesoriere; |
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e) |
il Collegio dei revisori dei conti. |
Il Congresso è il massimo organo della C.S.R. - U.I.L. cui
spettano tutti i poteri deliberativi.
Sono
suoi compiti particolari:
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a) |
esaminare la relazione politica sull’attività svolta dal precedente Congresso; |
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b) |
deliberare sull’indirizzo della Camera sindacale regionale; |
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c) |
esaminare le politiche di bilancio e indirizzo finanziario; |
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d) |
eleggere, secondo le modalità previste dai successivi articoli, il Comitato direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti. |
Il Comitato direttivo è formato da un minimo di 40 e un massimo di 50 componenti eletti dal Congresso camerale con le modalità previste dallo statuto confederale nazionale e dal suo regolamento di attuazione.
Il Comitato direttivo, con decisione assunta a maggioranza di 2/3 dei componenti, può cooptare al proprio interno con voto consuntivo, fino ad un massimo del 5% del numero complessivo dei dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi.
Il Comitato direttivo è l’organo di direzione politica ed
organizzativa della Camera sindacale regionale nel periodo che intercorre tra un
Congresso e l’altro; è responsabile della pratica attuazione delle delibere
congressuali e ne verifica l’applicazione. Risponde della propria attività al
Congresso.
Sono suoi compiti particolari:
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a) |
eleggere al proprio interno nell’ordine e con votazioni distinte e separate, il Segretario responsabile, la Segreteria, il Tesoriere; |
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b) |
convocare il Congresso camerale fissandone, sulla base del regolamento nazionale e regionale, le norme di svolgimento e le modalità di partecipazione e di rappresentanza da conferire alle strutture; |
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c) |
fissare le direttive delle politiche sindacali, organizzative, dei servizi e gestionali; |
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d) |
approvare il rendiconto economico-finanziario e il programma di spesa o il conto consuntivo e il conto preventivo, accompagnati da una relazione finanziaria. |
Il Comitato direttivo, per casi particolari, può delegare propri adempimenti al Comitato esecutivo.
Il Comitato direttivo camerale si riunisce, in via ordinaria,
tre volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato esecutivo
o la Segreteria lo ritengano necessario oppure quando ne faccia richiesta almeno
1/3 dei suoi componenti.
Il Comitato direttivo è convocato
dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l’ordine del giorno con
almeno quindici giorni di preavviso; in caso di urgenza tale termine può essere
ridotto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono valide quando è presente almeno
il 50% + 1 dei componenti effettivi. Le decisioni sono assunte con le modalità
previste dal regolamento di attuazione dello statuto confederale nazionale.
I
componenti il Comitato direttivo che senza preventiva e motivata giustificazione
non partecipano a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e devono
essere sostituiti dalla struttura che li aveva designati. I componenti
dichiarati decaduti non possono essere rieletti prima della scadenza del mandato
congressuale.
La
Segreteria, ferma restando la responsabilità individuale dei segretari per gli
incarichi operativi specifici ad ognuno attribuiti, è un organo collegiale
composto dal segretario responsabile e da un minimo di 2 ad un massimo di 5
segretari. Gli incarichi operativi ad ogni uno dei segretari sono attribuiti dal
segretario responsabile.
La Segreteria può costituire, affidandone la responsabilità anche ad esponenti esterni, Coordinamenti per la trattazione e l'approfondimento di singole materie o per la rappresentanza di specifici interessi.
La Segreteria regionale è l’organo esecutivo che provvede
alla realizzazione delle decisioni del Comitato direttivo e del Comitato
esecutivo. Assicura la continuità della gestione dell’organizzazione e
delibera su tutte le questioni che hanno carattere d’urgenza.
Assicura la direzione quotidiana delle attività confederali e realizza un
rapporto sistematico con i sindacati di categoria, con le Camere sindacali
zonali e comunali, con gli Enti collaterali e con gli istituti di emanazione
confederale provinciale. Provvede inoltre alla organizzazione ed al
funzionamento delle attività di servizio e ne coordina l’attività nei vari
campi.
Tutti i componenti la Segreteria hanno il diritto di partecipare a qualsiasi
congresso o riunione degli organi dei sindacati regionali di categoria.
Il Segretario responsabile della C.S.R. - U.I.L. coordina i
lavori di segreteria e rappresenta legalmente la UIL di fronte a terzi ed in
giudizio.
In
caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza politica e legale può
essere delegato ad altro componente la Segreteria regionale.
Il Tesoriere assume tutte le funzioni del segretario amministrativo ed è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.
Il Collegio dei
revisori dei conti ha il compito di controllare almeno ogni 3 mesi i documenti
amministrativi della C.S.R. - U.I.L. e la regolarità di tutte le spese, propone
alla Segreteria ed al Comitato esecutivo i miglioramenti che ritiene opportuno e
segnala le eventuali carenze.
Con decisione unanime, in accordo con la Segreteria, può avvalersi della
consulenza di professionisti esperti in materie amministrative.
Il Collegio dei revisori dei conti redige annualmente una relazione che presenta
al Comitato direttivo a completamento del rendiconto finanziario; presenta
altresì al Congresso una relazione sulla propria attività tra un Congresso e
l’altro.
Le modalità e le procedure di funzionamento del Collegio sono fissate dallo
statuto confederale e dalla sua regolamentazione di attuazione.
Le Camere sindacali zonali UIL e le Camere sindacali comunali UIL hanno la funzione di rappresentare a livello territoriale o comunale gli organismi della Camera sindacale regionale. Operano in armonia con le C.S.R. - U.I.L. nell’ambito territoriale loro assegnato e sono tenute ad applicare le decisioni assunte dalla Segreteria camerale. Assicurano la tutela degli iscritti tramite i servizi; contribuiscono alla crescita organizzata e favoriscono la diffusione della linea politica della UIL nell’ambito del territorio loro assegnato.
I Sindacati regionali di categoria sono organismi
giuridicamente ed amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle
obbligazioni assunte. La Camera sindacale regionale UIL non risponde a qualsiasi
titolo e causa, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dai
sindacati di categoria e da qualsiasi struttura di ogni ordine e grado aderente
all’organizzazione e dalle persone che le rappresentano.
La elezione a membro degli organi direttivi od esecutivi di qualsiasi livello
non comporta alcun rapporto di impiego con la Camera sindacale regionale e con
l’organizzazione sindacale nel suo insieme.
I sindacati provinciali di categoria sono tenuti ad approvare annualmente il
rendiconto economico-finanziario e il preventivo di spesa con le modalità
indicate nell’apposito regolamento allegato allo statuto confederale. Entro 15
giorni dalla loro approvazione i rendiconti economici ed i preventivi di spesa
devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera sindacale regionale ai fini
della verifica delle regolarità di approvazione da parte degli organi preposti.
L’iscritto
alla U.I.L. che si renda colpevole di infrazione di natura politico-sindacale o
che comunque ponga in essere comportamenti lesivi dell’interesse e del buon
nome dell’organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle
seguenti sanzioni:
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a) |
richiamo scritto; |
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b) |
sospensione da 1 a 6 mesi dall’iscrizione; |
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c) |
sospensione o destituzione da eventuali cariche ricoperte nell’ambito degli organismi della Camera sindacale regionale. |
Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari, le procedure, le strutture competenti a decidere ed i termini dei ricorsi sono fissati dallo Statuto confederale nazionale e dal suo Regolamento di attuazione.
Il presente Statuto può essere modificato solamente dal
congresso della Camera sindacale regionale della UIL.
Le proposte di modifica elaborate dalla Segreteria e approvate dal Comitato
direttivo, dovranno essere inviate ai sindacati regionali di categoria almeno 10
giorni prima dell’inizio dei relativi congressi.
Le modifiche proposte dai sindacati di categoria, potranno essere sottoposte al
congresso camerale solo se approvate dai rispettivi congressi. Tali proposte di
modifica dovranno pervenire alla Commissione congressuale, almeno 15 giorni
prima del congresso della Camera sindacale regionale.
Eventuali norme in contrasto con lo statuto confederale e con il suo regolamento di attuazione, si considerano soppresse e sono automaticamente sostituite dalle norme contenute nello statuto confederale e dalle nuove norme regolamentari emanate ai sensi dell’art. 57 del predetto statuto.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le norme dello statuto confederale nazionale e dei relativi regolamenti di attuazione.
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