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27 Mag
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“Decreto rilancio” – Misure urgenti emergenza COVID-19. REM, REDDITO DI EMERGENZA (articolo 82 in vigore dal 19 maggio 2020)

“Decreto rilancio” – Misure urgenti emergenza COVID-19.

REM, REDDITO DI EMERGENZA

(articolo 82 in vigore dal 19 maggio 2020)

Nuclei familiari in possesso cumulativamente:

  1. a)  Residenza in Italia (richiedente)
  2. b)  Reddito familiare aprile 2020 inferiore al beneficio mensile riconosciuto che può andare da un minimo di

    400,00 euro (nucleo di una persona) ovvero 840,00 euro (nucleo familiare con disabile grave o non

    autosufficiente) Tabella 1

  3. c)  Patrimonio mobiliare anno 2019 inferiore a 10.000,00 euro, incrementato di 5.000,00 euro per ogni

    componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000,00 euro. Il limite è incrementato di ulteriore

    5.000,00 euro in presenza di disabile grave o di non autosufficienza di cui al DPCM 159/2013

  4. d)  ISEE inferiore a 15.000,00 euro

Incompatibilità con le seguenti indennità

  1. professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  2. lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
  3. lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
  4. lavoratori del settore agricolo
  5. lavoratori dello spettacolo
  6. lavoratori domestici (art. 85 D.L. 34/2020)
  7. lavoratori danneggiati dall’emergenza da COVID-19 (art. 84 D.L. 34/2020)
    1. Professionisti con partita IVA non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie con riduzione di almeno 33% del reddito nel 2° bimestre 2020 rispetto allo stesso bimestre 2019;
    2. Co.Co.CoiscrittiallaGestioneseparatanontitolaridipensioneenoniscrittiadaltreforme previdenziali obbligatorie che abbiamo cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del DL 34/2020;
    3. Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’’Ago
    4. lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di

      lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari di pensione né di rapporto di lavoro

      dipendente né di NASPI (alla data di entrata in vigore del DL 31/2020) c

    5. lavoratori del settore agricolo (beneficiari indennità marzo e aprile)
    6. lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso attività/rapporto di lavoro:
      1. dipendenti diversi dal turismo e stabilimenti balneari cessati involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e almeno 30 giornate lavorative
      2. lavori intermittenti cessati involontariamente con almeno 30 giornate lavorative tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020
      3. autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 con accredito di almeno un contributo mensile
      4. incaricati vendite a domicilio superiore a 5.000 euro titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie
  8. I soggetti di cui al punto 7 non devono essere titolari di pensione o lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dall’intermittente
  9. titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità
  10. titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione superiore agli importi di cui alla Tabella 1
  11. percettori di Reddito di Cittadinanza ovvero misure aventi analoghe finalità

Requisiti e criteri per la determinazione Rem

  • –  nucleo familiare definito ai fini ISEE
  • –  reddito familiare come definito ai fini ISEE e riferito al mese di aprile 2020 (principio di cassa)
  • –  Patrimonio mobiliare come definito ai fini ISEE

    Beneficio

– 400,00 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai fini RdC fino ad un massimo di 2 ovvero 2,1 in presenza di disabile grave o di non autosufficienza ai fini ISEE. Sono riconosciute n. 2 quote.

Tabella 1

Composizione nucleo familiare

Scala di equivalenza

Beneficio n. 1 quota

1 adulto

1

400,00 €

1 adulto e 1 minore

1,2

480,00 €

2 adulti

1,4

560,00 €

2 adulti e 1 minore

1,6

640,00 €

2 adulti e 2 minore

1,8

720,00 €

2 adulti e 3 minore

2

800,00 €

3 adulti e 2 minore

2

800,00 €

4 adulti

2

800,00 €

4 adulti (o 3 adulti e 2 minori) tra cui una persona in condizione di disabilità grave o non autosufficiente

2,1

840,00 €

Non hanno diritto

– Soggetti in stato detentivo, ricoverati in strutture a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Tali soggetti non saranno considerati anche per il calcolo della scala di equivalenza

Presentazione ed erogazione

Le domande sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

Il beneficio sarà erogato dall’INPS previa presentazione di domanda tramite CAF e Patronato. Le domande sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

Verifiche

INPS e Agenzia delle entrate possono scambiare informazioni relative al patrimonio mobiliare con le stesse modalità già previste ai fini ISEE.

Nel caso di mancato possesso dei requisiti il beneficio viene immediatamente revocato ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito oltre sanzioni previste per legge.

Risorse

Spesa prevista di 954,6 milioni di euro per il 2020 “Fondo per il reddito di emergenza”. Monitoraggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Per la stipula della convenzione con i CAF è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

Scarica il pdf: all.n.4com-74-20

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27 Mag
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“Decreto rilancio” – Misure urgenti emergenza COVID-19 ECO BONUS: Incentivi per efficientamento energetico, Sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici

“Decreto rilancio” – Misure urgenti emergenza COVID-19

ECO BONUS

Art. 119

Incentivi per efficientamento energetico, Sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici

 

La detrazione di cui all’articolo 14 del DL 63/2013 (c.d. Eco Bonus) si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente dal 01.07.2020 al 31.12.2021, da ripartire, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

  • –  interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; la detrazione spetta su una spesa massima di euro 60.000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio;
  • –  -interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza pari almeno alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione; la detrazione spetta su una spesa massima di euro 30.000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio ed è riconosciuta anche sulle spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
  • –  -interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione; la detrazione spetta su una spesa massima di euro 30.000 ed è riconosciuta anche sulle spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
  • – -a tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 DL 63/2013 , nei limiti di spesa previsti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno dei lavori sopra indicati.

    Gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente agli altri interventi di seguito indicati, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare tramite APE.

    Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter DL 63/2013 , è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra, relativi all’Eco Bonus.

    Inoltre, anche per gli interventi, di cui all’art. 16, DL 63/2013 , di seguito riportati, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

    -relativi all’adozione di misure antisismiche (co. 1-bis) su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno,

    -relativi all’adozione di misure antisismiche (co. 1-quater) su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), con passaggio ad una o a due classi inferiori, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno,

    -relativi all’adozione di misure antisismiche (co. 1-quinquies) su parti comuni di edifici residenziali ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), con passaggio ad una o a due classi inferiori, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno,

    -realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, (co. 1- septies) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, l’aliquota delle detrazioni è elevata al 110% per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021, con possibilità, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza assicurativa che copre il rischio di eventi calamitosi, di usufruire di una detrazione dall’IRPEF del 90%.

    Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1 TUIR spetta, per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che tale installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra.

    In caso di interventi di:
    “interventi di ristrutturazione edilizia”
    “interventi di nuova costruzione”
    “interventi di ristrutturazione urbanistica”
    il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

    La presente detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici sempre agevolati con la detrazione di cui sopra, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.

    La presente detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.

    Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati da: -condomini;

    -dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, e con riferimento a singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

    -dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);

    -dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società con requisiti in materia di “in house providing”, per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

    -dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi effettuati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

    A tutti gli interventi di cui sopra si applicano le norme sulla opzione, da comunicare in via telematica, per la cessione del credito o sconto dell’importo corrispondete alla detrazione. In caso di cessione o sconto, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione per gli interventi di cui sopra, che potrà essere anche il responsabile dell’assistenza fiscale.

    Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs, definirà tutte le modalità attuative .

    Per l’Eco Bonus i tecnici abilitati asseverano la presenza di determinati requisiti e la congruità delle spese sostenute, trasmettendone copia all’ENEA.

    Per il Sisma Bonus, l’efficacia degli interventi alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati alla progettazione strutturale, direzione lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le competenze professionali, e iscritti agli Ordini di appartenenza; attestano anche la congruità delle spese.

    Tra le spese detraibili rientrano anche quelle per il rilascio delle attestazioni e asseverazioni e del visto di conformità.

    Scarica il pdf: all.n.2com-74-20

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