PROVVEDIMENTI PER I LAVORATORI PREVISTI NEL DL “CURA ITALIA”

  1. CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO
  • a partire dal 5 marzo, per tutta la durata della sospensione dell’attività scolastica, i genitori lavoratori dipendenti del 
settore privato nonché i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (contratti di collaborazione) hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo parentale straordinario pari al 50% della retribuzione.
  • Tale congedo ha una durata di 15 giorni complessivi (ed es. 10gg un genitore, 5gg l’altro o 15gg tutti un solo genitore) 
che possono essere fruiti anche in modo frazionato (ad es. 3gg dal 16/3 al 18/3 e 4gg dal 23/3 al 26/3)
  • Tutti i congedi parentali già fruiti durante il periodo di sospensione scolastica vengono convertiti. (ad es. se ho già preso congedo parentale al 30% per 3 giorni dal 5 al 7 marzo, tale congedo verrà convertito in straordinario, al 50%, 
e mi rimarranno altri 12 giorni da prendere)
  • Il congedo parentale straordinario può essere fruito solamente in modo alternato tra i genitori e a condizione che entrambi i genitori lavorino. Pertanto, non è possibile fruire di congedo parentale straordinario se l’altro genitore:
    1. già ne sta fruendo;
    2. è in cassa integrazione;
    3. è in disoccupazione;
    4. non lavora.
  • Per i figli disabili ai sensi della legge 104/92 non si applica alcun limite d’età
  • Per i figli dai 12 ai 16 anni è possibile fruire di un congedo parentale straordinario con gli stessi diritti dei figli under 
12 (divieto di licenziamento, conservazione del posto di lavoro) ma senza retribuzione.
  1. VOUCHER 600€ PER BABYSITTING
  • In alternativa al congedo parentale straordinario è possibile scegliere di ricevere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di massimo 600€, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione delle attività 
scolastiche
  • Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia
  1. BONUS 600€ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO
  • È prevista un’indennità pari a 600€ per il solo mese di marzo per tutti i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Per i provvedimenti qui sopra è possibile rivolgersi al patronato ITAL UIL in via telematica inviando una mail ai seguenti indirizzi – italtrento@uiltn.it, g.giusto@uiltn.it, m.balaj@uiltn.it, m.galas@uiltn.it – o chiamando il numero 3453314115

  1. ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104/92
  • Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104/92, è incrementato di ulteriori dodici giorni (15 giorni complessivi) usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Chiunque sia già in possesso dell’autorizzazione a fruire di permessi per la legge 104/92, ha automaticamente diritto a 15 giorni complessivi senza dover effettuare alcuna domanda

  1. BONUS 100€ PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE HANNO LAVORATO IN SEDE
  • A tutti i lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore a 40.000€, per il mese di marzo 2020, spetta un premio di 100€ in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro.

Chiunque abbia un rapporto di lavoro dipendente e lavorerà in sede durante il mese di marzo 2020, ha diritto a questo bonus, senza dover presentare alcuna domanda. Ci penserà il datore di lavoro a inserire in busta paga il bonus, proporzionalmente ai giorni effettivamente lavorati nel mese di marzo.

 

SEGUIRANNO CIRCOLARI ATTUATIVE INPS E ULTERIORI DETTAGLI

 

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