28 febbraio 2017

Voucher. Riportiamoli, con un accordo, alla loro funzione originaria.

 

Il 4° Rapporto della UIL Nazionale analizza i dati del 2016 forniti dall’INPS, che parlano di oltre 134 milioni di voucher venduti, in aumento del 24,1% sul 2015 per una stima di oltre 1,6 milioni di persone coinvolte (nel 2015 sono state più di 1,3 milioni).

Il Trentino è la diciannovesima Provincia (su 110) come dato assoluto, ma se rapportata agli abitanti, sale ulteriormente nella graduatoria arrivando ai primi posti. I settori che, anche da noi, più utilizzano i voucher sono, in ordine di grandezza: Turismo, Servizi, Commercio, Manifestazioni sportive e culturali, Giardinaggio e pulizia, Agricoltura e Lavori domestici.

Anno dopo anno, a partire dal 2008, quando ci fu la prima reale applicazione di questo strumento, i voucher sono aumentati in forza delle numerose modifiche legislative che ne hanno ampliato sempre di più il campo di applicazione sia soggettivo che oggettivo, fino a farlo divenire uno strumento utilizzabile in qualunque status occupazionale e per qualsiasi settore di attività.

Se analizziamo i dati INPS, notiamo che i settori in cui viene maggiormente utilizzato sono, appunto, il commercio, servizi e turismo; settori dove proprio lo strumento della contrattazione collettiva garantisce al lavoratore subordinato una ricca gamma di tutele e diritti, ma anche flessibilità con il lavoro a tempo determinato e stagionale. Sempre più spesso, purtroppo, il lavoro retribuito con i voucher viene quindi utilizzato come “sostituto” del contratto subordinato.

Al netto della tracciabilità introdotta con il Decreto Legislativo 185/2016, che abbiamo salutato in maniera positiva sostenendo, però, che non può essere l’unico deterrente per abusi e distorsioni, la nostra proposta è diretta ad una revisione dell’istituto che ne circoscriva l‘applicazione a situazioni caratterizzate da “eccezionalità e mera temporaneità” della prestazione.

Siamo, in sostanza, convinti che lo strumento possa avere una virtuosa funzione in casi limitati, determinati, appunto, dall’eccezionalità e finalizzati ad evitare situazioni di lavoro totalmente “informale”.

Da qui la proposta di limitarne l’utilizzo a un massimo di due giornate consecutive, con un tetto annuo di compenso di € 4.980 per il prestatore (in luogo degli attuali € 7.000) e un nuovo limite economico per il committente (€ 1200 l’anno “indipendentemente dal numero dei prestatori di lavoro”).

All’interno della proposta vi è anche – per la prima volta dalla nascita dell’istituto – la previsione di un tetto annuo per il committente, indipendentemente dal numero dei prestatori di lavoro, e la corrispondenza del singolo voucher a quattro ore lavorate.

Riteniamo perciò – per riprendere le parole del segretario generale della Uil nazionale Carmelo Barbagallo – che la strada maestra per le tutele nel lavoro sia, ancora una volta, quella dell’accordo. Il referendum promosso dalla Cgil, infatti, presenta troppi rischi: sia che si perda o non si raggiunga il quorum, sia che si vinca, perché un’eventuale abolizione totale lascerebbe senza tutela coloro che potrebbero fruirne in modo lecito ed opportuno.

Walter Alotti

Segretario Generale

CSR UIL DI TRENTO

Scarica il pdf: Voucher COM UILTN 280217