CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E PER L’ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALL’ ADATTAMENTO DI VEICOLI A MOTORE A SERVIZIO DEI PORTATORI DI MINORAZIONE.

 

Anche quest’ anno dal 1 aprile al 31 maggio è possibile presentare domanda di contributo sulle spese di adattamento del veicolo.

  • È necessaria la residenza anagrafica in provincia di Trento da almeno 3 anni ;
  • Non è possibile richiedere il contributo prima che siano passati 5 anni dalla precedente assegnazione per adattamenti riguardanti la medesima tipologia di veicolo (salvo mutamento delle condizioni fisiche o grave danneggiamento del veicolo nel caso il danno sia a carico del richiedente il contributo )

 

DOCUMENTAZIONE:

  1. Attestazione ICEF di tutti i componenti del nucleo familiare riferita all’ anno 2016
  2. Marca da bollo da 16,00€
  3. Codici fiscali dei componenti il nucleo familiare e Carta d’identità
  4. Copia della carta di circolazione (da consegnare ad erogazione se non ancora immatricolato al momento della domanda )
  5. Copia del preventivo oppure fattura (quietanza) con lo scorporo della spesa dell’ intervento di adattamento al netto di eventuali sconti (non di data precedente 1 anno)
  6. Copia della patente speciale oppure documento temporaneamente sostitutivo
  7. Copia della dichiarazione della commissione medica per l’ invalidità o altra certificazione medica che attesti l’ impossibilità permanente alla guida del portatore di minorazione
  8. Numero conto corrente bancario (IBAN)

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA:

  • Sportello provinciale (Servizio politiche sociali; Via Gilli,4 – 38121 Trento) prenotando un appuntamento
  • Sportelli periferici provinciali

 

BENEFICIARI E TIPOLOGIA DEL VEICOLO :

Sono beneficiari del contributo i soggetti portatori di minorazione con incapacità motorie permanenti e dotati dei requisiti previsti dai criteri approvati con delibera della Giunta provinciale n. 672 del 12 aprile 2013 nei seguenti casi:

  1. se guidano personalmente veicoli con patente speciale o un veicolo per il quale non è richiesto il possesso della patente
  2. se, essendo portatori di minorazione con impossibilità permanente alla guida, destinano il contributo per l’adattamento di autovetture o motoveicoli utilizzati da terzi in via prevalente per il trasporto in forma privata degli stessi portatori di minorazione.

 

Non hanno diritto al contributo i soggetti che possiedono una situazione economica familiare corrispondente ad un indicatore I.C.E.F. superiore a 0,70.

MISURA DEL CONTRIBUTO:

La misura del contributo è stabilita attraverso l’applicazione alla spesa ammessa di una percentuale così graduata:

– fino al valore dell’indicatore ICEF di 0,20 compreso, la percentuale da applicare è pari al 95 per cento della spesa ammissibile;

– per valori dell’ICEF maggiore di 0,20 e fino a 0,70 compreso, la percentuale da applicare varia dal 60 al 90% in modo inversamente proporzionale al valore dell’indicatore.

 

Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare:

  • I funzionari preposti dell’Ufficio Servizio politiche sociali: Sigg. Roberta Fait (tel. 0461 – 493827), Marta Potrich (tel. 0461-492707) e Marco Cench (0461 – 492703)

Scarica il pdf: CRITERI 2018 (2)